Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2431 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2431 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13954/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania n. 6742/2023 depositata il 04/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Dalla sentenza impugnata emerge che RAGIONE_SOCIALE (incorporata dall’odierna ricorrente nel 2006) intrattenne con RAGIONE_SOCIALE
SRAGIONE_SOCIALEr.RAGIONE_SOCIALE (Debitrice) due rapporti di conto corrente garantiti da fideiussioni sino alla concorrenza di Euro 774.685,35 rilasciate da RAGIONE_SOCIALE e dal sig. COGNOME NOME (Garanti).
Nel corso dell’esecuzione dei rapporti si verificò una persistente esposizione debitoria della Debitrice; di conseguenza, l’incorporata adì il Tribunale di Salerno con ricorso per decreto ingiuntivo in cui chiese la condanna della Debitrice e dei Garanti al soddisfacimento del proprio credito, che ammontava ad Euro 1.568.031,54 oltre interessi al tasso pattuito nel contratto del 14% oltre spese e competenze sino all’effettivo soddisfo.
Il giudice adito accolse la domanda con decreto posto in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e condannò RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 1.568.031,38, oltre interessi al tasso.
Gli interessi riconosciuti, pari ad euro 103.093,00 furono tassati in misura proporzionale al 3% poiché aventi natura moratoria e pertanto esclusi dal regime di alternatività IVA/registro.
2.L’avviso di liquidazione venne impugnato ed il ricorso respinto.
Anche l’appello ebbe la medesima sorte.
Il giudice di merito fece propria la decisione del giudice di primo grado, condividendola integralmente.
La C.T.R. richiamò il precedente di legittimità n. 33535/2022 affermando che gli interessi relativi ad un debito scaduto, liquido ed esigibile, richiesti in un decreto ingiuntivo unitamente alla somma principale devono essere qualificati come interessi moratori e in quanto tali sono esclusi dall’applicazione dell’IVA. Di qui la correttezza della applicazione dell’imposta in misura proporzionale.
Inoltre, si affermò che nell’ipotesi di decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore e del suo fideiussore in forza dell’art. 22 del D.P.R. n. 131/1986, che disciplina disposizioni enunciate si applica, in aggiunta all’imposta fissa sul decreto ingiuntivo, l’imposta di registro in misura
proporzionale del 3% ex art. 8, comma 1 lett. b), Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, a nulla rilevando la natura accessoria del contratto di fideiussione, né l’essere creditore un soggetto IVA.
Avverso la menzionata decisione è formulato ricorso affidato a quattro motivi da RAGIONE_SOCIALE; resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate.
In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., ossia non aver esaminato il contenuto del decreto ingiuntivo oggetto di registrazione al fine di vagliare la correttezza della liquidazione d’imposta operata dall’RAGIONE_SOCIALE con riguardo alla condanna al pagamento di interessi ivi disposta.
Il motivo è inammissibile essendosi al cospetto di una cd. doppia conforme. Va ribadito, infatti, che nell’ipotesi di “doppia conforme” ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse e detto onere non viene meno in caso di successione nel diritto controverso tra primo e secondo grado, giacché il sopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio non implica necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado di appello (Cass. n. 26934/2023).
Nella specie, il ricorrente non ha assolto il predetto onere.
Con la seconda censura è denunciata la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 (in relazione
all’art. 360, n. 3 c.p.c.), ossia per aver violato la disciplina in tema di interpretazione degli atti presentati per la registrazione ai fini dell’individuazione del correlativo regime impositivo.
Con la terza censura è denunciata la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 8, comma 1, lettera b), della nota II dell’art. 8, Tariffa, Parte I e dell’art. 40 del d.p.r. n. 131/1986 nonché falsa applicazione degli artt. 1224 c.c., 15 del d.p.r. n. 633/1972, (in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.), per non aver riconosciuto la rilevanza e l’applicabilità, ai fini dell’individuazione dell’imposta di registro dovuta in relazione agli interessi, del principio di alternatività iva/registro.
3.1. Quanto al secondo ed al terzo motivo, essi sono suscettibili di trattazione congiunta, stante l’evidente connessione delle doglianze, e sono in parte infondati ed in parte inammissibili.
Trova infatti applicazione il principio secondo cui in tema di imposta di registro, la sentenza di condanna che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli per un finanziamento, alla luce del principio di alternatività con l’IVA consacrato nell’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, va sottoposta a tassazione fissa, in base alla previsione della nota II dell’art. 8 della tariffa, parte I, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria – come tali esentati, ex art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, dalla base imponibile IVA, con conseguente applicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8 della detta tariffa -, ma siano gli interessi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale) il corrispettivo prodotto dall’operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all’orbita dell’IVA (Sez. 6-5, n. 33535/2022).
D’altro canto, ‘Il principio secondo cui quella di registro è imposta “d’atto” comporta, nel caso in cui l’atto da registrare sia una sentenza, che
per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione occorra fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato’. (Cass. Sez. 5, n. 19247/2012; Cass. Sez. 5, n. 1591/2011). Più di recente è stato affermato che in tema di imposta di registro, se l’atto da registrare è una sentenza o un lodo arbitrale (nella specie recante la condanna al pagamento dei maggiori corrispettivi derivanti da azione di adempimento contrattuale), per stabilire i presupposti ed i criteri di tassazione, in conformità al disposto degli artt. art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 8 sub c) della tariffa allegata, occorre fare riferimento al contenuto e agli effetti emergenti dalla pronuncia stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si è formato il giudicato(Cass. Sez. 5, n. 12013/2020).
Nel caso che ci occupa il giudice di merito ha accertato, nell’ambito dell’attività interpretativa ad esso riservata, che gli interessi di cui si discorre avessero natura moratoria e, pertanto, correttamente assoggettati all’imposta di registro anche quando la somma capitale sia soggetta ad IVA.
Sicché con particolare riferimento al secondo ed al terzo motivo, emerge ancor più chiaramente l’infondatezza della censura atteso che stante la natura moratoria dei detti interessi, gli stessi, essendo classificati dall’art. 15 del d.P.R. n. 633/1972 come prestazioni fuori campo IVA, non concorrono a formare la base imponibile, sì che per gli stessi non opera il regime di alternatività di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986. Invero, le somme dovute a titolo di interessi moratori, in forza del disposto di cui all’art. 15, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’IVA, con la conseguenza che esse – ove formino oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale –
sono assoggettate all’imposta di registro in misura proporzionale, anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad IVA.
Sotto altro profilo, deve inoltre osservarsi che il ricorrente, a fronte del decreto ingiuntivo , riportante la condanna al pagamento degli interessi ‘al tasso’ come da domanda, non ha, riportato il contenuto integrale della domanda monitoria formulata omettendone alcune parti relative proprio relative al pagamento degli interessi.
Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., ossia per aver pronunciato su una questione (regime fiscale della garanzia fideiussoria citata nel ricorso per decreto ingiuntivo) estranea al thema decidendum , quale definitosi in primo grado per effetto dei motivi di ricorso proposti dalla contribuente (che nella prospettazione del ricorrente non concernevano la liquidazione di imposta operata dall’Ufficio in riferimento alla garanzia stessa).
In relazione all’ultima censura essa è infondata avendo il ricorrente formulato specifica censura (numero 3, come emerge dalla sentenza impugnata) relativa alla fideiussione de qua . In conclusione, il ricorso è respinto, le spese seguono la soccombenza.
In conclusione, il ricorso è respinto e le spese di lite seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in 5.880,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME