Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13255 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13255 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/05/2025
Interessi da sospensione giudiziale-Art. 47 d.P.R. n. 546/1992-Tasso applicabile-Misura del 4.5% – Decorrenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15184/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore p.t ., domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è difesa ope legis ;
– ricorrente –
contro
METALMECCANICA COGNOME RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO PUGLIA, SEZIONE STACCATA DI TARANTO, n. 67/2023 depositata in data 12/01/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava una cartella di pagamento con cui le era chiesto il pagamento di interessi per sospensione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 d.lgs. n. 546 del 1992 e 39 d.P.R. n. 602 del 1973, per il periodo dal 9 luglio 2013 al 20 giugno 2016, durante il quale era stata disposta la sospensione di alcune cartelle di pagamento.
La Commissione tributaria provinciale di Taranto accoglieva il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in primo luogo rigettava la richiesta di estinzione del processo in conseguenza della rottamazione delle cartelle di pagamento oggetto della sospensione, ed in forza delle quali erano dovuti gli interessi, aventi natura diversa dagli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, unici richiamati dall’ar t. 6 d.l. n. 193/2016; in secondo luogo, accoglieva in parte l’appello erariale, richiamando Cass. n. 16182/2022, per analoga controversia, nonché Cass. n. 28018/2022, e dichiarando che gli interessi fossero dovuti nella misura del 4,5 per cento, per il periodo dall’1 /01/2016 al 20/06/2016, e nella misura del tasso legale, per il periodo dal 9/07/2013 al 31/12/2015.
Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l ‘Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un mezzo di impugnazione.
La società, alla quale il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. presso i difensori di appello, in data 12/07/2023, non ha svolto attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18/03/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle entrate deduce
violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 8bis , d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 1282 c.c., assumendo che la CTR abbia errato nella determinazione degli interessi in quanto essi erano dovuti al tasso del 4.5%, in forza dell’art. 39, comma 2, citato, anche per il periodo precedente alla data dell’1/01/2016.
Il motivo non è fondato, in quanto la CTR ha fatto corretta applicazione di consolidati principi di diritto affermati in plurimi recenti interventi di questa Corte, cui occorre dare ulteriore continuità.
In caso di sospensione giudiziale, la pretesa degli interessi da parte dell’amministrazione si fonda infatti sul principio generale di cui all’art. 1282, primo comma, c.c., secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente, e non sull’art. 39 del d.P.R. n. 602 del 1973 , che disciplina il diverso caso di sospensione amministrativa della procedura di riscossione, con la previsione fin dall’origine di un tasso di interessi superiore a quello legale (Cass. n. 15970/2014; Cass. n. 27209/2021; Cass. n. 5692/2022; Cass. n. 12612/2024),
Essa non incide sull’efficacia del provvedimento impugnato, ma solo sulla sua esecutività, con la conseguenza che, fino a quando permane il provvedimento di sospensione, non potrà procedersi alla riscossione coattiva né dei tributi né dei relativi interessi (Cass. n. 1312/2018).
Questa Corte ha altresì precisato che a diversa conclusione non può pervenirsi neppure a seguito dell’introduzione nell’art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992, ad opera dall’art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario), di un comma 8bis , a mente del quale «durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli
interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa»; detta novella (applicabile a decorrere dal l’ 1 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo) ha la funzione non di riconoscere l’attribuzione di interessi prima esclusi ma quella di parificare il tasso di interesse applicabile nel detto periodo a quello che sarebbe stato da applicare laddove, anziché di sospensione giudiziale, si fosse trattato di sospensione amministrativa (Cass. n. 1312/2018; Cass. n. 20818/2022; Cass. n. 16182/2022, per analoga vicenda, richiamata anche dalla CTR; Cass. n. 10066/2023).
Ne deriva l’affermazione da parte di Cass. n. 20818/2022 del seguente principio di diritto, cui va data continuità: «nel caso di sospensione giudiziale dell’atto impositivo ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, poi revocata, l’Amministrazione finanziaria ha diritto a percepire gli interessi conseguenti al ritardato versamento delle somme dovute, da calcolarsi nella misura legale e, solo a seguito dell ‘aggiunta, da parte dell’art. 9, comma 1, lett. r), n. 4, del d.lgs. n. 156 del 2015, del comma 8-bis al menzionato art. 47, nella misura del 4,5%», principio esattamente richiamato ed applicato dalla CTR.
Il ricorso va quindi respinto.
Non avendo la parte intimata svolto attività difensiva non vi è a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13 , comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002 (Cass. n. 1778/2016).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 18 marzo 2025.