Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5162 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5162 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 3959/2023 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME come da procura speciale allegata al controricorso (PEC: g.maisto@pec.maistoeassociati.it);
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3112/25/2022, depositata il 20.07.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME e, previa riconvocazione, nella successiva camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
RILEVATO CHE
– La CTP di Brescia accoglieva il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella di pagamento relativa agli interessi ‘da sospensione’, maturati nel periodo durante il quale la riscossione dei
Oggetto:
Tributi
carichi derivanti dal prodromico avviso di accertamento era stata sospesa in pendenza del giudizio di impugnazione del predetto avviso, poi conclusosi con la soccombenza della contribuente;
con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall ‘Agenzia delle entrate, osservando, per quanto qui rileva, che, prima della notificazione della cartella di pagamento per gli interessi, la società aveva aderito alla cd. rottamazioneter , disciplinata dall’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, secondo il quale i debiti iscritti a ruolo possono essere estinti ‘ senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora ‘ di cui all’art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1972; di conseguenza, non risultavano dovuti neppure gli interessi ‘da sospensione’, in quanto hanno la medesima natura degli interessi moratori, maturando sullo stesso importo capitale, rappresentato dalla pretesa fiscale oggetto dell’avviso di accertamento; ragionando diversamente, verrebbe favorito chi accede alla procedura agevolativa, senza essersi mai opposto alla pretesa e senza avere pagato somme definitivamente dovute, rispetto a chi, invece, ha ottenuto una sospensione del pagamento, giustificata da un giudizio di prognosi favorevole da parte del giudice tributario o da parte dell’Ufficio;
-l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
la contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente va rilevata la tardività della memoria denominata ‘istanza di fissazione di udienza’, con la conseguente inammissibilità della allegata nota della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate di Brescia, depositata dall’A vvocatura dello Stato in via telematica lo stesso giorno dell’ adunanza camerale (3 dicembre
2024), con la quale si chiede il rinvio dell’udienza al fine di depositare una memoria integrativa;
-ciò posto, con l’unico motivo di ricorso, l ‘Agenzia ricorrente denuncia la violazione dell’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che gli interessi da sospensione hanno natura compensativa e non risarcitoria, per cui non andavano assimilati agli interessi di mora e non potevano essere inclusi nella definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, tenuto conto che la norma di cui all’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 è eccezionale, non suscettibile di interpretazione estensiva, e non menziona gli interessi da sospensione tra gli importi annullati per effetto della definizione agevolata;
in via preliminare, occorre rilevare che la RAGIONE_SOCIALE ha depositato in data 25.11.2024, con modalità telematiche, la richiesta di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere presentato in data 19.04.2023 domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 1, commi 231 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazionequater ) in relazione alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, oggetto del presente giudizio e che, con comunicazione dell’8.09.2023 (allegata alla predetta istanza di estinzione), l’Agenzia delle entrate Riscossione ha informato la contribuente che, ai fini del perfezionamento della definizione agevolata, non era tenuta a corrispondere alcuna somma;
-l’art. 1, comma 231, della l. n. 197 del 2022 prevede che: ‘Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di
sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.’ ;
– poiché nel caso in esame si è perfezionata la fattispecie definitoria di cui all’art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 1997, com e risulta dalla documentazione prodotta dalla contribuente, il presente processo va dichiarato estinto per avvenuta cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate;
-non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 dicembre 2024 e,