Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5162 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5162  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 3959/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata  e  difesa  dall’avvocato  NOME COGNOME,  come  da  procura  speciale  allegata  al  controricorso  (PEC: EMAIL);
-controricorrente – avverso  la  sentenza  RAGIONE_SOCIALEa  Commissione  tributaria  regionale  RAGIONE_SOCIALEa Lombardia n. 3112/25/2022, depositata il 20.07.2022.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  3  dicembre 2024  dal  consigliere  NOME  COGNOME  e,  previa  riconvocazione,  nella successiva camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
RILEVATO CHE
–  La  CTP  di  RAGIONE_SOCIALE  accoglieva  il  ricorso  proposto  dalla  RAGIONE_SOCIALE  avverso la  cartella  di  pagamento  relativa  agli  interessi  ‘da sospensione’, maturati nel periodo durante il quale la riscossione dei
Oggetto:
Tributi
carichi  derivanti  dal  prodromico  avviso  di  accertamento  era  stata sospesa in pendenza del giudizio di impugnazione del predetto avviso, poi conclusosi con la soccombenza RAGIONE_SOCIALEa contribuente;
con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia rigettava l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE, osservando, per quanto qui rileva, che, prima RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento per gli interessi, la società aveva aderito alla cd. rottamazioneter , disciplinata dall’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, secondo il quale i debiti iscritti a ruolo possono essere estinti ‘ senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora ‘ di cui all’art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1972; di conseguenza, non risultavano dovuti neppure gli interessi ‘da sospensione’, in quanto hanno la medesima natura degli interessi moratori, maturando sullo stesso importo capitale, rappresentato dalla pretesa fiscale oggetto RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento; ragionando diversamente, verrebbe favorito chi accede alla procedura agevolativa, senza essersi mai opposto alla pretesa e senza avere pagato somme definitivamente dovute, rispetto a chi, invece, ha ottenuto una sospensione del pagamento, giustificata da un giudizio di prognosi favorevole da parte del giudice tributario o da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio;
-l’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
la contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
 Preliminarmente va rilevata la tardività RAGIONE_SOCIALEa memoria denominata ‘istanza di fissazione di udienza’, con la conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa allegata nota  RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE,  depositata dall’A vvocatura  RAGIONE_SOCIALEo  Stato  in  via telematica  lo  stesso  giorno  RAGIONE_SOCIALE‘ adunanza  camerale  (3  dicembre
2024), con la quale si chiede il rinvio RAGIONE_SOCIALE‘udienza al fine di depositare una memoria integrativa;
-ciò posto, con l’unico motivo di ricorso, l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che gli interessi da sospensione hanno natura compensativa e non risarcitoria, per cui non andavano assimilati agli interessi di mora e non potevano essere inclusi nella definizione agevolata dei carichi affidati all’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, tenuto conto che la norma di cui all’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018 è eccezionale, non suscettibile di interpretazione estensiva, e non menziona gli interessi da sospensione tra gli importi annullati per effetto RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata;
in via preliminare, occorre rilevare che la RAGIONE_SOCIALE ha depositato in data 25.11.2024, con modalità telematiche, la richiesta di estinzione del processo per cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, dichiarando di avere presentato in data 19.04.2023 domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione ex art. 1, commi 231 252 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazionequater ) in relazione alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, oggetto del presente giudizio e che, con comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘8.09.2023 (allegata alla predetta istanza di estinzione), l’RAGIONE_SOCIALE ha informato la contribuente che, ai fini del perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata, non era tenuta a corrispondere alcuna somma;
-l’art. 1, comma 231, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 197 del 2022 prevede che: ‘Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti RAGIONE_SOCIALEa riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate  all’agente  RAGIONE_SOCIALEa  riscossione  a  titolo  di  interessi e  di
sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso RAGIONE_SOCIALE spese per le procedure esecutive e di notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento.’ ;
– poiché nel caso in esame si è perfezionata la fattispecie definitoria di  cui  all’art.  1,  comma  236,  RAGIONE_SOCIALEa  l.  n.  197  del  1997,  com e  risulta dalla documentazione prodotta dalla contribuente, il presente processo va dichiarato estinto per avvenuta cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate;
-non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 dicembre 2024 e,