Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29319 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29319 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
Cartella di pagamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36803/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., con l’AVV_NOTAIO, in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., ed RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., entrambe domiciliate in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, che le rappresenta e difende; – controricorrenti – avverso la sentenza n. 426/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del l’ ABRUZZO, SEZIONE STACCATA DI PESCARA, depositata l’ 8/05/2018, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’ 11 settembre 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza che ne aveva respinto il ricorso contro una cartella di pagamento, emessa per Irap e Iva dell’anno di imposta 20 04, ritenendo che la cartella era stata correttamente notificata ai sensi dell’art . 60, lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 in data 18/02/2010, dopo una tentata notifica presso la sede della società, e, in relazione alla notifica del prodromico avviso di accertamento, che la società aveva omesso di dichiarare la variazione del nominativo del rappresentante legale.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società in base a un motivo, cui hanno resistito l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La causa è stata avviata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c. alla trattazione in camera di consiglio fissata per l’11 settembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 140 e 145 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c. nonché la omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio.
La ricorrente deduce, infatti, la mancanza di prova della notifica e comunque che l’ufficio aveva annotato nei suoi archivi il nominativo di NOME COGNOME quale legale rappresentante della società per cui la notifica al legale rappresentante non più in carica non era valida; ciò era comprovato dalla circostanza che gli avvisi relativi al 2005 e al 2006 erano stati notificati al predetto COGNOME NOME.
Alla pagina 12, pur se priva di intestazione, appare indicata una seconda parte del motivo con il quale la società ricorrente censura la decisione della CTR laddove ha ritenuto corretta la notifica operata alla società eseguita ai sensi dell’art. 60 lettera e) del d.P.R. n. 600 del 1973, assumendo che la motivazione sia erronea e illegittima poiché tale modalità di notifica è prevista in caso di irreperibilità assoluta e non nel caso di irreperibilità relativa, come nel caso di specie; inoltre, trattandosi di società la notifica andava effettuata nei confronti del suo legale rappresentante, il cui nominativo effettivo era a conoscenza dell ‘ RAGIONE_SOCIALE; pertanto, la notifica della cartella non andava eseguita mediante il disposto dell’art. 60, comma 1, lettera e) d.P.R. n. 600 del 1973 ma in base al combinato disposto di cui agli artt. 140 e 145 in relazione all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.
2 . Il ricorso, il controricorso e la sentenza nonché gli atti processuali, presenti nel fascicolo, individuano l’oggetto della lite nella impugnativa di cartella di cui si è avuta conoscenza presso lo sportello di RAGIONE_SOCIALE con l’acquisizione di una stampa meccanografica riferita ad una iscrizione a ruolo.
Su tale tema è intervenuto il legislatore, il quale, con l’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4bis , successivamente modificato dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 29/07/2024, n. 110, a decorrere dall’8 agosto 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 110/2024, e ha stabilito non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Questa Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha affermato, ex art. 363 c.p.c., i seguenti principi di diritto:
in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3bis del d.l. 21/10/2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, è stato inserito il comma 4bis , si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;
– in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica che, come tale, può
assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
A tale arresto hanno fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass. 12/04/2023, n. 9765.
Inoltre, la Corte cost., con la pronuncia n. 190 del 2023, ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito; analogamente si è poi pronunciata Corte cost. n. 81 del 2024.
Nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi dell’interesse ad agire non risulta dagli atti né alcunché ha dedotto la società ricorrente sul punto.
Deve infine escludersi l’esistenza di un giudicato interno esplicito sulla sussistenza dell’interesse ad agire (unico giudicato che potrebbe precludere l’applicazione dei suddetti principi: Cass. 1/07/2024, n. 18001; Cass. 14/02/2023, n. 4448; Cass. 26/10/2023, n. 29729, Cass. 23/02/2025, n. 4718; Cass. 11/05/2025, n. 12454; Cass. 12/03/2025, n. 6588; Cass. 6/03/2025, n. 6236; conforme il recente arresto di Cass. Sez. U. 29/07/2025, n. 24172), in quanto sul punto non vi è alcuna espressa pronuncia tanto della CTP quanto della CTR.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Pertanto, la sentenza va cassata senza rinvio, con pronuncia di inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente.
L’intervento legislativo sopravvenuto induce alla integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero processo .
Trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità relativa all’originario ricorso non sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/12/2023, n. 36336; Cass. 25/09/2023, n. 27227; Cass. 23/03/2023, n. 28330; Cass. 28/11/2024, n. 30660).
P.Q.M.
cassa senza rinvio la decisione impugnata e, decidendo sull’originario ricorso, lo dichiara inammissibile; compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME