Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3355 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3355 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5822/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende ope legis
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliata ex lege presso la CANCELLERIA della Suprema Corte di Cassazione presso e rappresenta e difesa dall’ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 5554/2018 depositata il 07/08/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 5554/18/18, depositata il 7 agosto 2018 e non notificata, pronunziando sugli appelli, riuniti, proposti dalla società RAGIONE_SOCIALE e dall’ RAGIONE_SOCIALE, il primo avverso la sentenza n. 1778/02/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina -che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società suindicata, rideterminando il valore del bene compravenduto, in favore della sig.ra NOME COGNOME, sito in Latina, INDIRIZZO oggetto di imposta di registro in euro 207.000,00 – ed il secondo contro la sentenza n. 1308/04/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina -che aveva accolto il ricorso della contribuente NOME COGNOME avverso l’avviso di liquidazione di imposta di registro riguardante il predetto bene rigettava l’appello avanzato dall’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non adottando alcuna statuizione relativamente all’ appello della società RAGIONE_SOCIALE;
contro
detta pronunzia propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, l’ufficio;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE
l ‘RAGIONE_SOCIALE denuncia , ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ, la violazione dell’ art. 112 cod. proc. civ. in quanto i giudici di appello avevano omesso di pronunciarsi sul ricorso in appello relativo al giudizio R.G. n. 5128/2017, riunito al giudizio R.G.
2372/2017, promosso da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed avente ad oggetto la sentenza n. 1778/02/16 della Commissione Tributaria di Latina;
2. ad avviso di parte ricorrente la denunciata omissione, oltre a determinare un vulnus alle norme processuali richiamate, comporterebbe un potenziale contrasto tra giudicati da scongiurare in quanto con riferimento alla medesima compravendita ed agli stessi contribuenti, vi sarebbe una prima sentenza, vale a dire quella della Commissione Provinciale di Primo grado n. 1308/04/16, confermata dalla Commissione Tributaria Regionale con la pronuncia qui impugnata, con la quale è stato annullato tout court l’att o impositivo e confermato il valore dichiarato in contratto (€ 130.000,00) ed , al contempo, vi sarebbe una seconda sentenza, ossia la n. 1778/02/16, rispetto alla quale la Commissione Tributaria Regionale non si è pronunciata, che ha sancito che il valore del cespite è di € 207.000,00, con conseguente necessità di rideterminare la somma dovuta a titolo d’imposta ;
3. il ricorso è inammissibile;
va premesso che, in tema di impugnazioni, l’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento) (Sez. 1 – , Sentenza n. 38054 del 29/12/2022, Rv. 666530 – 01);
4.1. orbene posto che l’interesse ad impugnare sussiste, quindi, solo in presenza della soccombenza, intesa come situazione di fatto nella quale la sentenza di primo grado abbia tolto o negato alla parte un bene della vita accordandolo all’avversario ed abbia, quindi, concretamente determinato per la stessa una condizione di sfavore, a vantaggio della controparte, nel caso in esame non appare certamente configurabile una ‘soccombenza’ dell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in ragione di una omessa pronunzia relativamente all’appello proposto da un’altra parte contribuente nei confronti dell’ufficio; 4.2. non può, del resto, revocarsi in dubbio che il paventato contrasto di giudicati non vale, di per sé, a configurare ed integrare un ‘interesse giuridicamente rilevante’ dell’ufficio ad impugnare ; 5. stante la insussistenza di un interesse ad impugnare, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
5.1. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’ ufficio ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore della parte controricorrente, liquidandole nella misura di euro 7.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data