Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21577 Anno 2025
Oggetto: Tributi
estratto di ruolo Relatore: COGNOME NOME
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difetto di interesse rilevabilità
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Civile Ord. Sez. 5 Num. 21577 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/07/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 1340 del ruolo generale dell’anno 202 1, proposto
Da
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv.to NOME COGNOME in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del l’ Avv.to NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del FriuliVenezia Giulia n. 54/02/2020, depositata in data 15 giugno 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante pro tempore , propone ricorso, affidato a otto motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 90/03/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Udine che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi proposti dalla suddetta società avverso tre iscrizioni a ruolo, per gli anni 2014-2015, recanti una pretesa tributaria di complessivi euro 1.591,239,24, relativi a cartelle di pagamento la ritualità della notifica delle quali veniva contestata da quest’ultim a.
2. In punto di diritto, la CTR ha ritenuto le cartelle di pagamento – relative ai ruoli oggetto di impugnazione – ritualmente notificate – come da ricevute rilasciate dal sistema di posta certificata a mezzo pec, all’indirizzo di posta elettronica della società contribuente, risultante dal registro INI-PEC (EMAIL ai sensi degli artt. 26 del DPR n. 602/73 e 60 del DPR n. 600/73; in particolare, l’Ufficio, in data 7.6.2019, aveva prodotto i documenti informatici originali nativi, i file con estensione eml, riguardanti sia le ricevute di accettazione che quelle di consegna, le cartelle di pagamento oggetto di notifica; tale documen tazione assumeva, ai sensi dell’art. 23 -bis , comma 1, del D.lgs. n. 82/2005, piena valenza probatoria, non essendo subordinata all’attestazione di conformità all’originale; peraltro, la documentazione prodotta in data 7.6.2019, era stata accompagnata dalla nota di deposito in forma telematica (c.d. NIR) contenente l’elencazione dei documenti da depositare; da
qui l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi avverso i ruoli attesa la regolare notifica delle sottese cartelle di pagamento e la mancata tempestiva impugnazione delle medesime nel termine di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/92. 3. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate .
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 6, comma 1, della legge n. 212/2000, 25, comma 1, del d.P.R. n. 602/73, 26 del d.P.R. n. 602/73, 23 del d.lgs. n. 82/2005, 23bis c.p.c. del d.lgs. n. 83/2005, nonché omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio, per avere la CTR ritenuto rituale la notifica delle cartelle di pagamento relative ai ruoli impugnati nell’erronea supposizione che i documenti depositati dall’Ufficio in data 7.6.2019 fossero stati acquisiti al fascicolo in formato ‘eml’ laddove gli stessi erano in realtà delle semplici copie di documenti originali nativi, essendo il fascicolo di primo grado esclusivamente in formato cartaceo.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 del d.lgs. n. 546/92 in combinato disposto con l’art. 32 del d.lgs. n. 546/92 nonché omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio, per avere la CTR ritenuto valido il deposito effettuato in data 7.6.2019 sebbene privo della relativa nota di deposito, debitamente sottoscritta, contenente l’indicazione dettagliata dei documenti prodotti.
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 1, della legge n. 212/2000, 25, comma 1, del DPR n. 602/73, 26 del DPR n. 602/73, 23 e 23-bis del d.lgs. n. 82/2005, 10 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4.8.2015 nonché della Circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019, punto 6.3., nonché omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio, per avere la CTR omesso di argomentare in merito a ll’ eccezione di inammissibilità dei documenti
prodotti dall’Ufficio in sede di gravame (in data 27.8.2019), trattandosi di documenti allegati nel formato non consentito ‘eml’ .
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione de ll’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 nonché l’ omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio, per avere la CTR omesso di argomentare in ordine all’eccezione afferente all’in ammissibilità della produzione documentale in quanto corredata da certificati qualificati relativi alla sottoscrizione digitale scaduti alla data del deposito dei documenti medesimi nel fascicolo telematico (27.8.2019).
Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 1 -bis del d.lgs. n. 82/95, nonché l’omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio, per avere la CTR omesso di argo mentare in ordine all’eccezione di nullità delle cartelle di pagamento, relative ai ruoli impugnati, per mancata sottoscrizione digitale delle stesse.
Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 23bis del d.lgs. 82/1995 e 25bis del d.lgs. n. 546/92, nonché l’omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio, per avere la CTR omesso di argomentare in ordine all’eccezione di mancata regolare attestazione di conformità dei documenti telematici e mancata regolare sottoscrizione dell’attestazione di conformità in relazione alla documentazione prodotta in data 14.11.2019.
Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4, del DPR n. 602/73, nonché l’omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio, per avere la CTR omesso di argomentare in ordine all’eccezione di mancata sottoscrizione delle iscrizioni a ruolo impugnate.
Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché l’omesso
esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio, per avere la CTR omesso di argomentare in ordine all’eccezione di insussistenza del debito tributario e di decadenza dal diritto di richiedere il pagamento del debito d’imposta, poi iscritto a ruolo.
9 .All’esame del ricorso va premesso il rilievo di ufficio che la presente controversia attiene all’impugnazione di iscrizioni a ruolo e, tramite gli stessi, all’impugnazione degli atti a essi sottesi. Nel qual caso, vi è difetto di interesse ad agire, questione del tutto preliminare all’esame del merito del presente ricorso. L’estratto di ruolo non è, difatti, impugnabile se non nei casi elencati dall’art. 3 -bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblica amministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel caso in esame.
10.La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. U., 26283/2022; Cass., Sez. U., n. 12459/2024), sicché il contribuente ha interesse a impugnare l’estratto nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta. La Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citato art. 3-bis d.l. cit. ribadendo che, eventuali modifiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essa previste, sono inammissibili (Corte Cost. n. 190/2023; conf. Corte cost. n. 81/2024).
11 .Posto che, pertanto, la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata, che non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3 -bis d.l. n. 146/2021, che non vi è interesse ad agire, che la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. U, n. 12637/2008), il ricorrente non ha interesse ad agire in giudizio. A fronte del difetto di interesse a d agire, benché sopravvenuto all’atto della
decisione, viene meno una condizione dell’azione, a rilevarsi indipendentemente dall’originaria fondatezza o meno della domanda, con rigetto della stessa (Cass., Sez. VI, 30 giugno 2020, n. 12975; Cass., Sez. I,12 novembre 2019, n. 29252), attenendo la mancanza di interesse ad agire ai vizi dei requisiti intrinseci alla domanda (Cass., Sez. U., 14 gennaio 2015, n. 475).
12.Si è, inoltre, affermato che, in caso di difetto di legittimazione ad causam , la gravità del difetto processuale comporta che ove la generale controversia sul punto sia rimasta «viva», impugnandosi la causa nel merito o per altre questioni, è impedita la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad causam , anche quando la specifica eccezione sia prospettata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, atteso che si tratta di questione che attiene alla stessa finalità della funzione giurisdizionale (Cass., Sez. Lav., 13 ottobre 2009, n. 21703; conf. Cass., Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2087; Cass., Sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2672; Cass., Sez. VI, 15 aprile 2013, n. 9095; Cass., Sez. Lav., 14 febbraio 2014, n. 3491; Cass., Sez. VI, 5 agosto 2016, nn. 16388, 16389).
13.Diversamente, solo la formazione di un giudicato interno espresso sulla questione del difetto di legittimazione ad causam preclude la riproposizione della questione, ovvero il rilievo di ufficio della stessa (Cass., Sez. V, 31 ottobre 2017, n. 25906; Cass. sez. 6-5, n. 33384 del 2022; v. anche, Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008), principio questo di cui si è fatta applicazione anche nel caso di decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio (Cass., Sez. V, 12 dicembre 2019, n. 32637; Cass., Sez. V, 13 settembre 2013, n. 20978; Cass. sez. 5, n. 26633 del 2024) e che deve essere, vieppiù, applicato in un caso come quello di specie, ove il giudizio, in assenza dell’interesse di agire del contribuente a impugnare l’estratto di ruolo, non poteva essere proposto per difetto di una condizione dell’azione.
14.Pertanto, posto che: 1) la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata; 2) non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3 –
bis del d.l. n. 146/2021; 3) non vi è interesse ad agire; 4) la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. Un. n. 12637/2008); 5) nella specie, non sussiste un giudicato interno espresso sulla questione del difetto di legittimazione ad causam , deve ritenersi l’originario ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire.
15 . Attesa, pertanto, la pregiudizialità della questione dell’interesse ad agire rispetto ai motivi di ricorso, questa Corte deve pronunciarsi sugli originari ricorsi cassandosi la sentenza senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. per mancanza di una condizione dell’azione e così dichiarando inammissibili gli originari ricorsi, per difetto di interesse ad agire.
Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti, essendo in corso di giudizio sopravvenuto lo ius superveniens e la conseguente evoluzione della giurisprudenza di legittimità.
P.Q. M.
La Corte , pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibili gli originari ricorsi; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 29 maggio 2025