Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6375 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6375 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1036/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
-intimato-
NOME e COGNOME RAGIONE_SOCIALE in qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
COGNOME, in qualità di liquidatore della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
-intimati- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 323/2020 depositata il 22/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria la RAGIONE_SOCIALE (società che svolgeva attività di commercio di materiale elettronico poi dichiarata fallita nel corso del giudizio), impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno di imposta 2011, con il quale l’Amministrazione aveva recuperato l’IVA indebitamente detratta per € 40.097, in considerazione della ritenuta inesistenza soggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni oggetto di alcune fatture emesse dai RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. A sostegno del ricorso la contribuente deduceva contestazioni di carattere formale (mancata allegazione di atti prodromici all’avviso, violazione del diritto al contraddittorio) e sostanziali (mancanza di prove).
La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo sussistente la buona fede dell’acquirente.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte. Si costituivano i soci (NOME COGNOME e NOME COGNOME) della società -nel frattempo dichiarata fallita – ed il suo liquidatore, NOME COGNOME, in quanto il curatore aveva deciso di non prendere parte al giudizio.
La CTR riteneva questi ultimi non legittimati a partecipare al giudizio in quanto, non versandosi in un’ipotesi di inerzia del curatore, bensì di consapevole decisione di non partecipare al giudizio. Rigettava l’appello ritenendo sussistente la buona fede dell’acquirente e comunque la
mancanza del contraddittorio endoprocedimentale, indispensabile, trattandosi di IVA.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Non si è costituita la curatela che è rimasta intimata.
Con ordinanza del 14/3/2024, questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, liquidatore della società, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in quanto, alla luce dell’orientamento manifestato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U n. n. 11287/2023), i contribuenti sono legittimati a partecipare al giudizio relativo a pretese tributarie formatesi prima del fallimento in ogni caso di inerzia -consapevole o meno -della curatela.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va rilevato che le notifiche compiute, a seguito dell’ordinanza del 14/3/2024, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME non sono valide, a differenza di quella eseguita nei confronti di NOME COGNOME che invece è andata a buon fine.
Ed infatti quella nei confronti del liquidatore NOME COGNOME è stata eseguita tramite il RAGIONE_SOCIALEo postale; dall’avviso di ricevimento, tuttavia, non risulta con quali modalità è stata compiuta, perché sullo stesso, in alto a sinistra, è presente una croce seguita da un’annotazione incomprensibile.
Anche la notifica nei confronti di NOME COGNOME quale difensore di se stesso, di NOME COGNOME e NOME COGNOME è stata eseguita tramite il RAGIONE_SOCIALEo postale; tuttavia, sull’avviso di ricevimento risultano barrate sia la casella ‘destinatario persona fisica’, sia la casella ‘portiere dello stabile’ e dunque non è individuabile il soggetto al quale è stato consegnato il plico.
Peraltro, se fosse stato consegnato al portiere, mancherebbe l’attestazione dell’invio della raccomandata informativa.
Infine, per la notifica nei confronti di NOME COGNOME, eseguita anch’essa tramite il RAGIONE_SOCIALEo postale, manca la prova del ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito e l’atto non risulta ritirato.
Occorre quindi disporre la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
P.Q.M.
a ssegna all’RAGIONE_SOCIALE termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza ad opera della cancelleria per effettuare la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione a NOME COGNOME e NOME COGNOME, rinviando per l’effetto la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME