Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11655 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11655 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
Oggetto : Tributi – Cartella di pagamento – Integrazione del contraddittorio – Rinvio a nuovo ruolo.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8620/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso d all’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno n. 7827/09/18, depositata il 17 settembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 7827/09/18 del 17/09/2018, la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 4178/13/17 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di una cartella di pagamento emessa in ragione di una illegittima compensazione di crediti d’imposta spettanti su investimenti eseguiti per gli anni 2012 e 2013.
1.1. La CTR accoglieva l’appello di NOME COGNOME evidenziando che: a) non è dubbio che i crediti recati dalla cartella conseguivano ad atti presupposti non impugnati; b) tuttavia, tenuto conto dell’inesistenza della pretesa impositiva, nel rispetto del principio del giusto processo e del principio di collaborazione e buona fede cui doveva improntarsi il rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria, la cartella impugnata doveva essere annullata.
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME COGNOME resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che, come rilevato nella sentenza di appello, giudizio di primo e secondo grado si sono svolti non solo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, ma anche nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, oggetto di un provvedimento di integrazione del contraddittorio in primo grado, e dell’RAGIONE_SOCIALE.
È , dunque, necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari processuali che sono stati pretermessi, disponendo, pertanto, un rinvio a nuovo ruolo onde consentire detta integrazione alla parte diligente.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo onerando la parte diligente della notifica del ricorso nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2023.