Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 683 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 683 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 415/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché COGNOME NOME in proprio, elettivamente domiciliati in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale sono rappresentati e difesi unitamente agli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrenti principali/controricorrenti al ricorso incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis»
-controricorrente/ricorrente in via incidentale- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA RAGIONE_SOCIALE n. 988/29/15 depositata il 28 maggio 2015
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti RAGIONE_SOCIALE), esercente attività di acquisto e rivendita di materiale ferroso, un avviso di accertamento con il quale disconosceva la deducibilità ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e la detraibilità ai fini dell’IVA di alcuni costi dalla stessa dichiarati con riferimento all’anno 2009; ne conseguivano le corrispondenti riprese a tassazione e l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni pecuniarie previste dalla legge.
Successivamente il medesimo Ufficio notificava alla RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di socia accomandante della prefata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, un altro avviso di accertamento mediante il quale rideterminava il reddito da partecipazione dalla stessa denunciato in relazione all’anzidetto periodo d’imposta, operando i conseguenti recuperi fiscali.
I due avvisi di accertamento venivano impugnati dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTP) di RAGIONE_SOCIALE, il primo, dalla RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME, il secondo, dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice adìto, riuniti i procedimenti, respingeva i ricorsi dei contribuenti.
La decisione veniva impugnata dalle parti private soccombenti davanti alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della RAGIONE_SOCIALE, la quale, con sentenza n. 988/29/15 del 28 maggio 2015, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e accoglieva parzialmente quello spiegato dalla NOME RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME, riconoscendo la deducibilità RAGIONE_SOCIALE sole spese pubblicitarie dichiarate dalla società.
Contro questa sentenza la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME in proprio hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, così rubricati:
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Con il primo si critica l’impugnata sentenza per non aver dichiarato nullo l’avviso di accertamento emesso a carico della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto sottoscritto da soggetto diverso dal capo dell’Ufficio e privo di idoneo provvedimento di delega.
Con il secondo si sostiene che la CTR avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall’eccepita nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione da parte di funzionario munito di valida delega di firma.
Con il terzo si contesta alla Commissione regionale di non aver dichiarato la nullità dell’atto impositivo per violazione del , dell’obbligo di motivazione e dei princìpi di collaborazione e buona fede nei rapporti fra contribuente e Amministrazione Finanziaria.
Con il quarto si deduce che i giudici d’appello avrebbero omesso di esaminare un fatto decisivo, costituito dall’eccepita nullità dell’avviso di accertamento per i vizi di cui al precedente motivo.
Con il quinto viene rimproverato al collegio di secondo grado di aver immotivatamente ritenuto legittime le riprese fiscali operate dall’Ufficio.
In data 1° febbraio 2016 l ‘RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso contenente ricorso incidentale affidato a un unico motivo, rubricato .
Con la sollevata censura si assume che la motivazione della gravata
pronuncia risulterebbe meramente apparente nella parte in cui riconosce la deducibilità dei costi di sponsorizzazione asseritamente sostenuti dalla RAGIONE_SOCIALE.
A tale impugnazione incidentale i ricorrenti principali hanno replicato con apposito controricorso.
Per la trattazione della causa era stata inizialmente fissata l’udienza pubblica del 29 novembre 2024, in prossimità della quale il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, aveva depositato memoria in cui veniva chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale.
All’esito della detta udienza, con ordinanza interlocutoria n. 496/2025 del 9 gennaio 2025, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte RAGIONE_SOCIALE, assegnando per l’adempimento dell’incombente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento e rinviando la causa a nuovo ruolo.
Per la trattazione dei ricorsi è stata in sèguito fissata l’odierna adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo il Pubblico Ministero, nella persona del medesimo AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO dianzi nominato, ha depositato nuova requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi, a norma dell’art. 331, comma 2, c.p.c., e in subordine per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che non risulta ottemperato l’ordine di integrazione del contraddittorio impartito da questa Corte con la summenzionata ordinanza interlocutoria n. 496/2025 del 9 gennaio 2025.
In mancanza di prova dell’espletamento del disposto incombente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale.
Al riguardo, appaiono opportune le seguenti precisazioni.
Ai sensi dell’art. 371 -bis c.p.c., quando la Corte abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell’intestazione le parole , deve essere depositato, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, la menzionata norma deve essere opportunamente coordinata con la disciplina generale di cui all’art. 331, comma 2, del medesimo codice, la quale fa discendere dalla mancata tempestiva esecuzione dell’ordine di integrazione del contraddittorio l’inammissibilità dell’impugnazione.
Dalla lettura congiunta RAGIONE_SOCIALE due richiamate disposizioni si ricava che la sanzione dell’improcedibilità è applicabile soltanto in presenza di una tempestiva esecuzione dell’ordine di integrazione del contraddittorio non seguìta dal deposito del relativo atto entro il termine prescritto dall’art. 371bis c.p.c. (cfr. Cass. n. 13370/2005, Cass. n. 10863/2010, Cass. n. 1825/2018, Cass. n. 9097/2019, Cass. n. 6220/2025, Cass. n. 24109/2025, Cass. n. 29113/2025).
Nel caso di specie, non risultando integrato il contraddittorio, deve, quindi, farsi luogo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.
Per quanto attiene al ricorso incidentale, esso va qualificato come tardivo, ai sensi dell’art. 334, comma 1, c.p.c., perché proposto dopo la scadenza del termine semestrale di impugnazione fissato dal comma 1 del precedente art. 327, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (28 maggio 2015), non rilevando in contrario che sia stato notificato nel rispetto del termine di cui al combinato disposto degli artt. 369, comma 1, 370, comma 1, e 371, comma 1, c.p.c., nel testo, vigente «ratione temporis» , anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149
del 2022 (cfr. Cass. n. 6077/2015, Cass. n. 17707/2021, Cass. n. 3946/2024, Cass. n. 17723/2024).
Tale ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., in conseguenza della rilevata inammissibilità dell’impugnazione principale (cfr. Cass. n. 5044/2005, Cass. n. 5855/2013, Cass. n. 3595/2018).
Le spese processuali vanno poste a carico dei ricorrenti principali, ai quali soltanto è riferibile la soccombenza (cfr. Cass. n. 15220/2018, Cass. n. 33733/2023, Cass, n. 4360/2024).
Stante l’esito dell’impugnazione principale, deve darsi atto che nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME in proprio sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 per il cd. raddoppio del contributo unificato.
Non si procede ad analoga attestazione nei riguardi dell’RAGIONE_SOCIALE, sia perché l’ipotesi dell’impugnazione incidentale divenuta inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c. non rientra fra quelle contemplate dalla norma testè citata (cfr. Cass. n. 18348/2017, Cass. Sez. Un. n. 22429/2018, Cass. n. 1343/2019) sia in ragione del fatto che la predetta RAGIONE_SOCIALE è comunque esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche, dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse gravanti sul processo (artt. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lettera a, del D.P.R. n. 115 del 2002; si vedano in giurisprudenza Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale; condanna i ricorrenti principali, in solido fra loro, a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME