Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5538 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5538 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
IVA IRAP AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34297/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, e domiciliata ex lege , in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
-controricorrente –
avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARA REGIONALE DELLA LIGURIA n. 1069 del 2018 depositata il 7 agosto 2018: udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorr e nei confronti della sola NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. -pronunciandosi in giudizio di cui erano parti, oltre a quest’ultima anche NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti soci della RAGIONE_SOCIALE – ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Genova che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2011 , l’Ufficio aveva accertato a carico della società maggiori ricavi.
NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della società, ha depositato controricorso.
Con decreto depositato il 13 gennaio 2022 e ritualmente comunicato ad entrambe le parti in pari, data questa Corte, rilevato che il ricorso non era stato notificato agli altri soci, già parti del giudizio di secondo grado, ha disposto, ex art. 377 cod . proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
La contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Considerato che:
Le parti hanno omesso di depositate l’atto di integrazione ex art. 371 bis cod. proc. civ. il quale impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato (Cass. 02/08/2018, n.
20443, Cass. 25/01/2017, n. 1930). Prima ancora, tuttavia, le parti non hanno dato prova di aver ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio.
Pertanto, ricorrendo l’ipotesi più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito da questa Corte il ricorso va dichiarato inammissibile. Infatti, l’ inosservanza, anche solo parziale, dell’ordine di integrazione del contraddittorio determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione e non l’improcedibilità dello stesso ex art. 371bis cod. proc. civ., che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato» (Cass. 17/08/2022, n. 24834, Cass. 02/04/2019, n. 9097, Cass. 25/0172017, n. 1930)
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE al rimborso in favore della parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 200,00 per esborsi, euro 3.100,00 per compenso, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15 per cento, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2024.