Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4541 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4541 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 28/02/2026
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
Liberato COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 11/02/2026
ART. 20 T.U. REGISTRO
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19129/2019 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE -già RAGIONE_SOCIALE e ora RAGIONE_SOCIALE -(codice fiscale CODICE_FISCALE), nonché società RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE -(codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese, anche disgiuntamente ed alternativamente tra loro, dagli avv.ti prof. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), giusta procura speciale e nomina poste in calce ai ricorsi.
– RICORRENTI –
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale: CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 5468/1/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 13 dicembre 2018, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’RAGIONE_SOCIALE liquidava l’imposta di registro complementare in relazione a tre atti , che l’Ufficio, considerandoli nella loro unitarietà, riqualificava ai sensi dell’art. 20 d.P.R. 29 aprile 1986, n. 131 (da ora anche T.U. registro o solamente TUR);
con l’impugnata sentenza la Commissione regionale, rigettava gli appelli riuniti proposti dalle società contribuenti, tra cui quello avanzato da RAGIONE_SOCIALE;
con distinti atti notificati alla sola RAGIONE_SOCIALE il 13/17 giugno 2019 le società in epigrafe indicate proponevano ricorso per
cassazione contro la menzionata pronuncia; RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi; RAGIONE_SOCIALE sulla scorta di due motivi; le ricorrenti hanno poi depositato in data 25 gennaio 2026 un’unica memoria illustrativa;
l’ RAGIONE_SOCIALE resisteva, notificando controdeduzioni in data 15 maggio 2020, utilizzando il termine di sospensione di cui all’art. 6 d.l. n. 119/2018;
CONSIDERATO CHE:
i ricorsi per cassazione non sono stati notificati alla società RAGIONE_SOCIALE, pure destinataria dell’avviso impugnato e parte nei giudizi di merito;
il contraddittorio va integrato nei confronti della suddetta parte pretermessa, il che comporta il rinvio della causa a nuovo ruolo;
P.Q.M.
la Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ed assegna termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente, per la notifica alla stessa dei ricorsi per cassazione e della presente ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo. Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME