Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30557 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30557 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8235/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 4346/2021 depositata il 01/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha accolto parzialmente l’appello della RAGIONE_SOCIALE;
ricorre in cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un solo motivo;
resiste con controricorso, integrato anche da successiva memoria,
la RAGIONE_SOCIALE con richiesta di inammissibilità del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto il ricorso in cassazione è stato proposto solo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE che era intervenuta nel giudizio (intervento adesivo dipendente). RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quindi, sarebbe priva di legittimazione passiva;
nel merito, comunque, contestava le deduzioni dell’RAGIONE_SOCIALE chiedendone il rigetto.
Considerato che
La sentenza impugnata evidenzia nello svolgimento del processo come la RAGIONE_SOCIALE sia semplicemente intervenuta in adesione nel giudizio proposto dalla RAGIONE_SOCIALE
Nel processo tributario l’intervento può essere solo adesivo dipendente; infatti, per il comma 6, dell’art. 14, d. lgs. 546 del 1992 «Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l’atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza».
L’intervento, o la chiamata in causa, quindi, non rimette in termini e lo stesso, pertanto, si configura solo ed esclusivamente quale intervento adesivo dipendente ex art. 105, secondo comma,
cod. proc. civ. («Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna RAGIONE_SOCIALE parti, quando vi ha un proprio interesse»).
L’interventore adesivo dipendente non è legittimato all’impugnazione (e non ha, quindi, legittimazione passiva), come con giurisprudenza costante ritenuto da questa Corte di legittimità («L’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico, sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole; inoltre, esso non vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione di affermazioni pregiudizievoli contenute nella sentenza favorevole, qualora svolte in via incidentale e sprovviste della forza vincolante del giudicato (…) » Sez. U, Sentenza n. 5992 del 17/04/2012, Rv. 622259 -01; vedi, anche, Sez. 1 – , Ordinanza n. 2818 del 06/02/2018, Rv. 647144 -01 e Sez. L, Sentenza n. 16930 del 08/07/2013, Rv. 627053 -01; vedi anche Sez. 5, del 21/03/2024 n. 7566).
Ciò posto, non deve pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso, bensì deve disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (art. 331 e 371bis cod. proc. civ.) in quanto, comunque, il ricorso in cassazione è stato proposto contro una parte che ha partecipato al processo (vedi, Sez. 2 – , Ordinanza n. 23256 del 28/08/2024, Rv. 672181 -01). Nei riguardi della RAGIONE_SOCIALE si verte di litisconsorzio necessario («Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una RAGIONE_SOCIALE parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l’estromissione dell’alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se
le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l’alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d’ufficio, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro, a norma dell’art. 331 c.p.c., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d’ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio», Sez. 1 – , Ordinanza n. 15905 del 15/06/2018, Rv. 649280 – 01).
La controversia deve quindi rinviarsi a nuovo ruolo con termine per l’integrazione del contraddittorio di giorni novanta, a cura della parte ricorrente.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’integrazione del contraddittorio, a cura della parte ricorrente, nei confronti di ‘ RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE ‘ con termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente; Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 23/10/2024.