Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19646 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19646 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10837/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
(EMAIL)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché
contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
3
-intimato-
Avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 5968/2023 depositata il 24/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025
dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ( hinc : CGT), con la sentenza n. 5958/2023 ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e ha rigettato l’appello della società RAGIONE_SOCIALE di NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME contro la sentenza n. 3371/2021, con cui la Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente contro due avvisi di accertamento aventi per oggetto riprese a titolo di IVA per operazioni inesistenti e la maggior IRPEF dovuta dal sig. COGNOME in conseguenza dell’attività illecita della società di cui sarebbe stato il dominus . Proprio con riferimento alle riprese nei confronti del sig. COGNOME era stato ritenuto che l’amministrazione finanziaria non avesse assolto l’onere della prova riguardo al maggior reddito imputato, limitatamente all’incasso di fatture per euro 13.083,81 ed all’incasso di assegni per euro 16.480,26, riconoscendo anche a favore della società costi per carburante per euro 20.000.
2. La CTR ha ritenuto fondato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE in relazione alle riprese nei confronti del sig. COGNOME,
ritenendo che gli incassi imputati a quest’ultimo fossero dimostrati dalle verifiche bancarie, con la conseguenza che era onere del contribuente dimostrare di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito imponibile. Circa la detrazione del costo della benzina, una volta dimostrato il carattere di mera cartiera della società RAGIONE_SOCIALE, i costi in questione non potevano considerarsi inerenti ad una attività imprenditoriale di fatto non svolta.
Diversamente, la CGT2 ha ritenuto infondato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e che dovesse essere, quindi, corretto l’accertamento del giudice di prime cure circa l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni sottese alle fatture attive e passive, la natura di mera cartiera della società e le finalità illecite cui il meccanismo fraudolento era finalizzato. In particolare, il primo giudice aveva correttamente messo in luce come, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE indagini del giudice penale, la società appellante e molte di quelle coinvolte nel meccanismo illecito fossero di fatto controllate da COGNOME. Inoltre, nessuna rilevanza sul piano fiscale può avere la sentenza assolutoria dell’amministratrice della società RAGIONE_SOCIALE né la decisione del tribunale del riesame che ha revocato la misura cautelare all’amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, in quanto tali decisioni rimangono circoscritte all’ambito penale della vicenda. Neppure le sentenze emesse dal giudice tributario di Campobasso, in primo grado, nei confronti di accertamenti emessi nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, potevano considerarsi vincolanti, riguardando, peraltro, altri esercizi finanziari.
Contro la sentenza della CGT hanno proposto ricorso in cassazione, con quattro motivi, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e in qualità di socio della
RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 09/02/2024.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
…
Considerato che:
In via preliminare occorre rilevare che il ricorso non è stato notificato a COGNOME, che dalla visura camerale prodotta dalla società ricorrente sub doc. 1 risulta essere stata la socia accomandataria della società.
Deve essere, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo al fine di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della socia accomandataria.
…
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo;
fissa alla parte ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la notificazione del ricorso a COGNOME NOME.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 14/05/2025.