Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19646 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19646 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10837/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME, elettivamente domiciliati in ISERNIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
(EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché
contro
AGENZIA
DELLE
ENTRATE
ROMA
3
-intimato-
Avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 5968/2023 depositata il 24/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025
dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ( hinc : CGT), con la sentenza n. 5958/2023 ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e ha rigettato l’appello della società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Grazia, COGNOME NOME, COGNOME Grazia e COGNOME NOME contro la sentenza n. 3371/2021, con cui la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente contro due avvisi di accertamento aventi per oggetto riprese a titolo di IVA per operazioni inesistenti e la maggior IRPEF dovuta dal sig. COGNOME in conseguenza dell’attività illecita della società di cui sarebbe stato il dominus . Proprio con riferimento alle riprese nei confronti del sig. COGNOME era stato ritenuto che l’amministrazione finanziaria non avesse assolto l’onere della prova riguardo al maggior reddito imputato, limitatamente all’incasso di fatture per euro 13.083,81 ed all’incasso di assegni per euro 16.480,26, riconoscendo anche a favore della società costi per carburante per euro 20.000.
2. La CTR ha ritenuto fondato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle riprese nei confronti del sig. COGNOME
ritenendo che gli incassi imputati a quest’ultimo fossero dimostrati dalle verifiche bancarie, con la conseguenza che era onere del contribuente dimostrare di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito imponibile. Circa la detrazione del costo della benzina, una volta dimostrato il carattere di mera cartiera della società RAGIONE_SOCIALE, i costi in questione non potevano considerarsi inerenti ad una attività imprenditoriale di fatto non svolta.
Diversamente, la CGT2 ha ritenuto infondato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Grazia, COGNOME NOME, COGNOME Grazia e COGNOME NOME e che dovesse essere, quindi, corretto l’accertamento del giudice di prime cure circa l’inesistenza delle operazioni sottese alle fatture attive e passive, la natura di mera cartiera della società e le finalità illecite cui il meccanismo fraudolento era finalizzato. In particolare, il primo giudice aveva correttamente messo in luce come, sulla scorta delle indagini del giudice penale, la società appellante e molte di quelle coinvolte nel meccanismo illecito fossero di fatto controllate da COGNOME. Inoltre, nessuna rilevanza sul piano fiscale può avere la sentenza assolutoria dell’amministratrice della società RAGIONE_SOCIALE Andriese né la decisione del tribunale del riesame che ha revocato la misura cautelare all’amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, in quanto tali decisioni rimangono circoscritte all’ambito penale della vicenda. Neppure le sentenze emesse dal giudice tributario di Campobasso, in primo grado, nei confronti di accertamenti emessi nei confronti della società COGNOME, potevano considerarsi vincolanti, riguardando, peraltro, altri esercizi finanziari.
Contro la sentenza della CGT hanno proposto ricorso in cassazione, con quattro motivi, DEL COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e in qualità di socio della
RAGIONE_SOCIALE cancellata dal registro delle imprese in data 09/02/2024.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
…
Considerato che:
In via preliminare occorre rilevare che il ricorso non è stato notificato a COGNOME che dalla visura camerale prodotta dalla società ricorrente sub doc. 1 risulta essere stata la socia accomandataria della società.
Deve essere, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo al fine di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della socia accomandataria.
…
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo;
fissa alla parte ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la notificazione del ricorso a COGNOME
Così deciso in Roma, il 14/05/2025.