Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32667 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 32667 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14390/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
VOTO NOME, RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE, -intimati- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5597/2020 depositata il 24/11/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione, da parte di NOME COGNOME, del l’ intimazione di pagamento n. 071 2018 9023936081, nonché RAGIONE_SOCIALE sottese 17 cartelle di pagamento ed un
avviso di accertamento , l’RAGIONE_SOCIALE ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la CTR della Campania ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio, per non essere stato rispettato l’ ordine di integrazione del contraddittorio emesso ex art. 331 c.p.c.
1.1. Come si apprende dagli atti, NOME COGNOME ha impugnato l’ intimazione di pagamento n. 071 2018 9023936081, nonché le sottese 17 cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento, avanti alla CTP di RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del solo Agente della RAGIONE_SOCIALE, che si è costituito in giudizio chiedendo, in via preliminare, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore.
1.2. È intervenuta volontariamente in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, e segnatamente la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE.
1.3. La Commissione RAGIONE_SOCIALE ha, in esito, accolto parzialmente il ricorso del contribuente.
Ha quindi proposto appello l’RAGIONE_SOCIALE, ad opera della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato anche ad RAGIONE_SOCIALE e ad RAGIONE_SOCIALE.
2.1. La Commissione tributaria regionale della Campania ha ordinato l’integrazione del contraddittorio , ex art. 331 c.p.c., nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello, per non essere stato rispettato l’ ordine di integrazione del contraddittorio emesso.
Avverso la predetta sentenza ricorre con unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE.
Il contribuente e l’RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 e 331 c.p.с.
1.1. Deduce l’Amministrazione finanziaria che i giudici di appello hanno ritenuto necessaria l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, pur essendo detta stata parte estranea al primo grado di giudizio, con conseguente erroneità della declaratoria di inammissibilità.
Va preliminarmente rilevato che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia; ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., anziché sotto il profilo dell'”error in procedendo”, di cui al numero 4 del citato art. 360 (Cass. 21/01/2013, n. 1370; Cass. 06/10/2017, n. 23381).
Tanto chiarito, va ancora opportunamente premesso che, denunciandosi nella specie un “error in procedendo” per difetto dell’attività valutativa del giudice “a quo”, la Corte deve decidere la questione mediante l’accesso diretto agli atti processuali, come indicati in ossequio al principio di specificità, dichiarando, se del caso, la nullità della sentenza impugnata ( ex multis Cass. Sez. 6, 12/03/2018, n. 5971).
Assume l ‘ RAGIONE_SOCIALE ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe depositato l’ atto di intervento volontario dopo la data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
4.1. In effetti, nella sentenza suddetta, integralmente riportata nel ricorso, la RAGIONE_SOCIALE non è indicata come parte processuale e non si fa menzione alcuna del suo intervento in giudizio.
4.2. La conseguenza è che l’ordine di integrazione del contraddittorio era illegittimo e, a valle, è illegittima la pronunzia di inammissibilità che è scaturita dall’inosservanza di detto ordine, il quale siccome emesso in assenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di legge non doveva – e poteva non – essere rispettato (v. Cass. n. 35741/2022, Cass. n. 22032/2010, Cass. n. 20104/2009, Cass. n. 16803/2004 e Cass. n. 16145/2001).
4.3. Come consentito in forza della disciplina ratione temporis applicabile (il comma 6bis dell’art. 14 d.lgs. 546/92 , che dispone che «In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti» è stato introdotto dal D.Lgs. 220/23 e si applica ex art. 4 di detto decreto ai processi promossi dopo il 1° settembre 2024), il ricorso contro l’ intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle ben poteva essere promosso nei confronti solo dell’Agente di riscossione e spettava a costui chiamare in causa l’ente impositore, rispondendo in caso contrario ‘RAGIONE_SOCIALE conseguenze della lite’. Così dispone l’art. 39 del d.lgs. 112/99 ed è pacifico alla luce di tale previsione l’assenza nella specie di un litisconsorzio necessario originario. Si veda, ancora di recente, Cass. Sez. 5, 02/12/2024, n. 30792, che ha ribadito che «In tema di impugnazione della cartella di pagamento, l’agente della riscossione ha una AVV_NOTAIO legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione RAGIONE_SOCIALE somme di cui è
incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi; ne consegue che, quando l’azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell’ente creditore, l’agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di “adiectus solutionis causa”, mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell’agente, questi, se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell’ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l’integrazione del contraddittorio».
4.4. Il litisconsorzio, trattandosi di cause dipendenti, può nascere per effetto della chiamata o intervento in giudizio dell’ente impositore, e a quel punto si impone l’applicazione dell’art. 331 c.p.c. Ma, nella specie, l’intervento dell’ente impositore per la quale la Commissione tributaria regionale ha disposto l’integrazione del contraddittorio è da considerare tamquam non esset per la sua intempestività, cosa che impedisce di attribuire a tale ente la qualifica di parte processuale e di individuarlo quindi quale litisconsorte di causa inscindibile.
Ma, ancora più in radice, deve rilevarsi come l’RAGIONE_SOCIALE fosse già costituita in giudizio ad opera di ben due articolazioni territoriali dell’Ente , così dovendosi escludere la necessità di una integrazione del contraddittorio nei confronti della medesima RAGIONE_SOCIALE, seppure rivolto ad altra articolazione territoriale.
5.1. A tale riguardo questa Corte ha più volte affermato che «le articolazioni dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’interno RAGIONE_SOCIALE varie aree urbane sono espressione di una distribuzione RAGIONE_SOCIALE competenze a essa intrinseca, disposta con atti interni denominati decreti direttoriali la cui violazione, essendo essi privi d’efficacia in pregiudizio degli utenti, non comporta alcun vizio (Cass., sez. 5, 15/07/2009, n. 16436, e Cass., 25/09/2013, n. 22000, di recente
richiamate da Cass. 07/06/2025, n. 15191). Il formante giurisprudenziale, del resto, è nel senso che, per ogni RAGIONE_SOCIALE fiscale, la legittimazione a stare in giudizio nei gradi di merito dei processi tributari è riconosciuta in via concorrente anche agli uffici periferici, senza che ciò muti la titolarità e la riferibilità finale degli effetti del potere impositivo che rimane sempre in capo all’RAGIONE_SOCIALE fiscale quale unitario soggetto di diritto. Infatti, siccome gli uffici periferici non hanno autonoma soggettività rispetto all’RAGIONE_SOCIALE fiscale nella cui struttura sono organicamente inseriti, le sentenze emesse nelle controversie tributarie producono i loro effetti direttamente nella sfera giuridica della RAGIONE_SOCIALE fiscale e non dell’Ufficio periferico presente in giudizio. Dunque, tutto ciò che riguarda l’articolazione organizzativa interna dell’RAGIONE_SOCIALE fiscale (es. strutture e competenze; successione, soppressione, accorpamento o scissione, redistribuzione territoriale) deve ritenersi processualmente irrilevante, essendo sempre e comunque riferibile l’attività difensiva all’RAGIONE_SOCIALE fiscale, quale persona giuridica di diritto pubblico, giammai al singolo ufficio periferico, le cui vicende organizzative restano del tutto indifferenti (Cass. n. n. 16436/2009, cit.; Cass. n. 22000/2013, cit.; Cass. nn. 5634, 5635, 5636 e 5637 del 2015; v., di recente, nel medesimo senso Cass. n. 15436 del 03/06/2024).
Il motivo è, per quanto esposto, fondato.
6.1. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato
esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 19/11/2025.
Il AVV_NOTAIO est.
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME