Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29746 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29746 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
CARTELLA DI PAGAMENTO -IRPEF 2007.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28592/2015 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3916/2015, depositata il 29 aprile 2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
A seguito di controllo formale ex art. 36ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, effettuato sulla dichiarazione ModNUMERO_DOCUMENTO, presentata per l’anno d’imposta 2007, l’RAGIONE_SOCIALE procedeva all’iscrizione a ruolo, nei confronti di COGNOME NOME, di maggiore IRPEF e relative addizionali, con relativi interessi e sanzioni, per l’importo totale di € 13.800,00.
Proposto dal contribuente ricorso avverso la relativa cartella di pagamento n. 071-2012-0012950170, la Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 10279/41/2014, depositata il 24 aprile 2014, lo rigettava.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 3916/28/2015, pronunciata il 27 aprile 2015 e depositata il 29 aprile 2015, accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava la cartella di pagamento impugnata.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso NOME NOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 14 giugno 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 36ter del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 25, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (come modificato dall’art. 1, comma 5ter , del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. dalla legge 31
luglio 2005, n. 156), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto l’illegittimità della cartella di pagamento per violazione del termine relativo al controllo formale di cui all’art. 36 -ter , comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, posto che tale termine non era previsto a pena di decadenza; né, nella specie, avrebbe potuto applicarsi il termine per la notificazione della cartella di pagamento, previsto dall’art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 (come modificato dall’art. 1, comma 5 -ter , del d.l. n. 106/2005, conv. dalla legge n. 156/2005), che riguarda soltanto quelle situazioni che originano da posizione sottoposte a precedente accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Preliminarmente, rilevato che il ricorso originario del contribuente riguarda un atto della riscossione e che il ricorso per cassazione non risulta notificato all’Agente della riscossione che è stata parte in primo e in secondo grado, onde ne va disposta la notificazione.
P. Q. M.
La Corte ordina all’RAGIONE_SOCIALE di integrare il contraddittorio come in motivazione, entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.
Rinvia la causa a nuovo ruolo
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023.