Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6252 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6252 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
Sisma 90 -Silenzio rifiuto -Istanza di rimborso – Onere della prova –
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28134/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato , presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege ,
-ricorrente –
Contro
STUTO CONCETTA E COGNOME NOMECOGNOME anche nella qualità di eredi di COGNOME NOME
-intimati –
avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, SEZIONE STACCATA DI SIRACUSA, n. 10427/2021, depositata in data 23 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19
febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di eredi di NOME COGNOME, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello delle eredi di NOME COGNOME –NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME -avverso la sentenza della C.t.p. che aveva rigettato il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso Irpef, Ilor e contributi al Servizio Sanitario Nazionale versati nella misura del 90 per cento, relativa ai periodi di imposta 1990, 1991, 1992.
I contribuenti sono rimasti intimati.
Considerato che:
Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289; dell’art. 115 cod. proc. civ.; dell’art. 2697 cod. civ..
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, secondo comma, e dell’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
In via preliminare deve rilevarsi di ufficio che l’Agenzia delle entrate non ha evocato in giudizio, né ha notificato il ricorso, a NOME COGNOME sebbene quest’ultima fosse anch’essa parte del giudizio di appello quale erede del ricorrente, così come risulta sia dall’intestazione della sentenza impugnata che dallo svolgimento del processo.
Deve osservarsi che in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un’ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. da cui la necessità che venga disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi (tra le altre, Cass. n. 6296/2014). Va, pertanto, integrato il contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME allo quale il ricorso andrà notificato personalmente ex art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025.