Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32357 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32357 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13606/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO, con domicilio digitale PEC ;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
Oggetto: tributi -integrazione del contraddittorio
dello Stato, presso la quale è domiciliata in INDIRIZZO
–
contro
ricorrente
–
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 8966/48/17 depositata in data 24 ottobre 2017 Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella camera di consiglio del 10 novembre 2023.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE e i singoli soci COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno impugnato alcuni avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2006, 2007 e 2008 per maggiori IRES, IVA e IRAP relativi alla società, nonché ulteriori avvisi di accertamento per IRPEF relativi ai singoli soci per reddito di partecipazione derivanti dalla partecipazione a società a ristretta base;
che la CTP di Napoli ha accolto i ricorsi riuniti della società della RAGIONE_SOCIALE in relazione all’IVA e totalmente i ricorsi dei soci ;
che la CTR della Campania, con sentenza in data 24 ottobre 2017, ha accolto, previa riunione, gli appelli principali dell’Ufficio di due diverse Direzioni Provinciali dell’RAGIONE_SOCIALE e ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale dei soci;
che ha proposto ricorso per cassazione il solo contribuente COGNOME NOME, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile per difetto di
legittimazione attiva l’appello proposto dai soci per mancata costituzione in giudizio della società in appello;
che con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 21, settimo comma e 74 d.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto dovuta l’IVA sulle fatture in regime di inversione contabile ancorché in caso di operazioni oggettivamente inesistenti;
che con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché dell’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare applicazione del principio di distribuzione degli utili in forza della natura della società a ristretta base partecipativa;
che deve procedersi a integrare il contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE altre parti del giudizio di appello non evocate nel giudizio di legittimità;
P. Q. M.
Dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti de lle altre parti del giudizio di appello nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e dispone il rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, in data 10 novembre 2023