Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24667 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24667 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26963/2016 R.G. proposto da: COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA TOSCANA n. 827/2016 depositata il 09/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva impugnazione avverso gli avvisi di accertamento notificati gli dall’Agenzia delle Entrate di Pistoia in relazione all’anno d’imposta 2009, rispettivamente per maggiori importi dovuti a titolo di Irap e Iva e a titolo di Irpef. Il contribuente odierno era associato di un’associazione no profit, che l’ufficio aveva appurato essere, in realtà, una società commerciale di fatto anziché un’associazione, disconoscendole conseguentemente le agevolazioni fiscali ex art. 148 TUIR e riconoscendo la debenza delle imposte dovute dalle società commerciali. L’associazione di fatto, nella prospettazione erariale, coinvolgeva i COGNOME NOME e COGNOME NOME.
La CTP di Pistoia accoglieva entrambi i ricorsi. La CTR Della Toscana accoglieva il successivo appello erariale.
Il ricorso del contribuente è affidato a quattro motivi e illustrato con successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2247 c.c., con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente riconosciuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo all’associazione della natura reale di società di fatto.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione o erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR trascurato la valutazione degli argomenti di prova offerti dalle parti in causa,
omettendo di valutare debitamente i documenti e i mezzi istruttori offerti in comunicazione dal ricorrente.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione del combinato disposto dagli artt. 118 disp. att. c.p.c., 111, co. 6, Cost., 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, essendo mancata nella specie la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a supporto della decisione.
Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 148 TUIR, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., palesandosi la sentenza impugnata manifestamente illogica, apodittiche carente di motivazione alla luce della documentazione offerta in comunicazione dal ricorrente nei precedenti gradi di giudizio.
Osserva la Corte che il ricorso per cassazione risulta notificato unicamente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Viceversa, benché gli atti impositivi siano stati indirizzati ad un’asserita società di fatto sussistente fra COGNOME NOME e COGNOME NOME, il ricorso per cassazione non è stato notificato in favore degli eredi di quest’ultima, frattanto deceduta.
Deve essere, pertanto, ordinata l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti degli eredi di COGNOME Margherita, a cura della parte ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
P.Q.M.
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di NOME, a cura della parte ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
Così deciso in Roma, il 25/06/2025.