Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 433 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 433 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10429/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
-intimato-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA n. 2995/2017 depositata il 16/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ( hinc : CTR), con sentenza n. 2995/2017, depositata in data 16/10/2017, accogliendo l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e dal sig. NOME COGNOME, in qualità di liquidatore e legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 3671/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, ha annullato la cartella di pagamento n. 01420130029409083.
Contro la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
Si è costituito il sig. NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
La RAGIONE_SOCIALE del fallimento RAGIONE_SOCIALE non si è costituita.
Considerato che:
In via preliminare, occorre rilevare la mancata integrazione del contraddittorio all’RAGIONE_SOCIALE, parte del giudizio di appello concluso con la sentenza impugnata davanti a questa Corte, non essendo riscontrata la notificazione del ricorso in cassazione nei suoi confronti.
La causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo fissando, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il termine per la notificazione del ricorso all’agente della riscossione.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo;
fissa alla ricorrente termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento per la notificazione del ricorso e della presente ordinanza all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 08/11/2024.