Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 433 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 433 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10429/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché
-intimato-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA n. 2995/2017 depositata il 16/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ( hinc : CTR), con sentenza n. 2995/2017, depositata in data 16/10/2017, accogliendo l’appello proposto dalla Curatela del Fallimento RAGIONE_SOCIALE e dal sig. NOME COGNOME in qualità di liquidatore e legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 3671/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, ha annullato la cartella di pagamento n. 01420130029409083.
Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
Si è costituito il sig. NOME COGNOME in qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
La Curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE non si è costituita.
Considerato che:
In via preliminare, occorre rilevare la mancata integrazione del contraddittorio all’Agenzia delle Entrate Riscossione -Area territoriale di Bari, parte del giudizio di appello concluso con la sentenza impugnata davanti a questa Corte, non essendo riscontrata la notificazione del ricorso in cassazione nei suoi confronti.
La causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo fissando, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il termine per la notificazione del ricorso all’agente della riscossione.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo;
fissa alla ricorrente termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento per la notificazione del ricorso e della presente ordinanza all’Agenzia delle entrate Riscossione Area territoriale di Bari.
Così deciso in Roma, il 08/11/2024.