Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22201 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22201 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26145/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, con domicilio digitale PEC
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALEa CAMPANIA-SEZ.DIST. SALERNO n. 2049/2021 depositata il 09/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La lite trae origine dall’impugnazione che RAGIONE_SOCIALE proponeva avverso la cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA (relativamente ad Ires ed Iva per euro 15.286,05 oltre sanzioni, interessi ed aggi di riscossione, per complessivi euro 35.550,15) emessa in seguito a decadenza da rateazione, per il mancato versamento nei termini RAGIONE_SOCIALE rate previste, con particolare riferimento alla seconda.
‘Tra le diverse doglianze, riferite per lo più all’attività cartolare’ -riferisce il ricorso -‘la ricorrente lamentava, altresì, la illegittimità RAGIONE_SOCIALEa richiesta siccome regolarmente pagata la rata in contestazione, dandone atto mediante la produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa documentazione attestante l’intervenuto pagamento nei termini’.
La contribuente radicava il giudizio solo nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione.
In esito all’udienza pubblica di discussione, la CTP alla stregua di quanto, nuovamente, riferisce il ricorso -ordinava ‘a quest’ultimo di’ ‘recte’, secondo la sentenza in epigrafe, lo ‘autorizzava’ a ‘chiamare in causa l’Ufficio erariale di RAGIONE_SOCIALE, rinviando la trattazione per l’udienza del 25/03/2019. L’Ufficio erariale interveniva nel processo con atto di costituzione del 15/02/2019, ribadendo la legittimità RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale’.
Con sentenza n. 1056, pronunciata il 25/03/2019 e depositata il 18/04/2019, la CTP rigettava il ricorso ‘sul rilievo’ come da sentenza in epigrafe -‘che essa scaturisce dalla mancata osservanza del piano di rateazione, risultando omesso il pagamento
RAGIONE_SOCIALE rate in scadenza il 30.9.2017, il 30.6.2018, il 30.9.2018 ed il 31.12.2018′.
Insorgeva la contribuente con atto di appello notificato al solo agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione.
La CTR, con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile il gravame, sulla base RAGIONE_SOCIALEa seguente motivazione:
Prima di procedere all’esame dei motivi di appello, occorre farsi carico RAGIONE_SOCIALE‘esame RAGIONE_SOCIALE eccezioni di inammissibilità (RAGIONE_SOCIALE‘appello) formulate dalla appellata RAGIONE_SOCIALE.
Questa eccepisce invero, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso di appello per violazione del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, a mente del quale ‘il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado ‘.
Evidenzia sul punto la parte appellata che l’odierna appellante si è limitata a chiamare in giudizio il solo concessionario RAGIONE_SOCIALEa riscossione, non evocando, per contro, l’RAGIONE_SOCIALE.
L’eccezione è meritevole di accoglimento.
Al giudizio di primo grado hanno infatti partecipato (‘ab origine’) l’RAGIONE_SOCIALE e (a seguito di successiva chiamata da parte RAGIONE_SOCIALEa stessa), previa autorizzazione RAGIONE_SOCIALEa CTP, l’RAGIONE_SOCIALE: ciononostante, il giudizio di appello è stato instaurato esclusivamente nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione.
Non rileva, da questo punto di vista, che, come dedotto dalla parte appellante con il primo motivo di appello, la costituzione nel giudizio di primo grado RAGIONE_SOCIALE‘Ente impositore
sia avvenuta solo a seguito di autorizzazione del giudice di primo grado, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza all’uopo – ma tardivamente, perché non rispettosa del termine di cui all’art. 23, comma 3, d.lvo n. 546/1992 – formulata dall’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione.
Invero, anche ammesso che l’ingresso nel giudizio di primo grado RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sia avvenuto irritualmente, ciò non toglie che la stessa, per effetto RAGIONE_SOCIALEa sua costituzione, sia divenuta “parte” del giudizio medesimo, acquisendo conseguentemente la posizione di litisconsorte necessaria nel giudizio di secondo grado: ciò a tutela RAGIONE_SOCIALE prerogative difensive, espressive RAGIONE_SOCIALE‘imprescindibile principio del contraddittorio, che a quella posizione si ricollegano.
Né può, in senso contrario, farsi leva – come fa la parte appellante con successiva memoria difensiva – sul disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 332, co. 2, c.p.c., ai sensi del quale ‘se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna RAGIONE_SOCIALE parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto RAGIONE_SOCIALE quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa ‘, né sull’orientamento giurisprudenziale, pure richiamato dalla parte appellante, secondo cui ” l’art. 53, comma 2, secondo cui l’appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l’obbligo di integrare il contraddittorio
quando, rispetto alla parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l’impugnazione’ .
Deve invero osservarsi che, nella specie, la causa ha carattere affatto scindibile, tenuto conto che, mediante l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto consequenziale (la cartella di pagamento emessa dal concessionario RAGIONE_SOCIALEa riscossione), la parte ricorrente faceva valere un vizio attinente alla genesi stessa RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria (derivante dalla decadenza RAGIONE_SOCIALEa ricorrente dal piano di rateazione, con la conseguente sua iscrizione a ruolo ad opera del competente Ufficio territoriale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Ne consegue che la mancata tempestiva evocazione nel giudizio di appello RAGIONE_SOCIALE‘Ente impositore, pur parte del giudizio di primo grado, ha determinato il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza appellata proprio con riferimento alla questione principale del giudizio, inerente come si è detto alla avvenuta decadenza RAGIONE_SOCIALEa ricorrente dal piano di rateazione, contestata appunto dall’Ufficio impositore .
Propone ricorso per cassazione la contribuente con un motivo. L’RAGIONE_SOCIALE si costituisce ai soli fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza.
Considerato che:
L’unico motivo di ricorso è rubricato: ‘Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 53, co. 2, d.lgs. 546/1992 e 331 e 332 cpc in relazione all’art. 360, primo comma, n.4′.
A termini RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del motivo, ‘la ricorrente denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento sotto un duplice profilo, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 D.Lgs. 546/1992, comma 2 e art. 331 cpc (a monte), e art. 332 cpc (a valle), entrambi in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR Campania (RAGIONE_SOCIALE)
dichiarato inammissibile l’appello RAGIONE_SOCIALEa contribuente avverso la cartella di pagamento, poiché proposto nei confronti solo RAGIONE_SOCIALEa riscossione, ritenendo che avrebbe dovuto proporlo nei riguardi anche RAGIONE_SOCIALE‘Ente erariale, già parte del processo di primo grado, e dunque, a Suo dire, del rapporto sostanziale controverso’.
Quanto al primo profilo, si deduce: ‘Violazione art. 53 D.Lgs. 546/1992, comma 2 e art. 331 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4’: ‘la CTR, riscontrata la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione all’RAGIONE_SOCIALE, avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il gravame, disattendendo inoltre la giurisprudenza di Questa Corte, a proposito RAGIONE_SOCIALEa necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio’.
Quanto al secondo profilo, si deduce: ‘Violazione art. 53 D.Lgs. 546/1992, comma 2 e art. 332 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4’: la CTR, ‘quand’anche avesse riscontrato la omessa notifica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione alla parte pretermessa, in siffatta specie, non avrebbe potuto comunque disporre la notifica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione poiché preclusa alla parte erariale per decorrenza del relativo termine -notifica RAGIONE_SOCIALE‘appello ad Ader del 18/11/2019 – udienza discussione del 28/10/2020 . Contrariamente a quanto statuito dal Secondo Collegio, non di certo si può assumere che le questioni oggetto di discussione riguardavano un rapporto inscindibile nella sostanza, poiché trattasi di lite da riscossione, ovvero di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento per questioni attinenti a vizi cartolari, seppur sotto alcuni aspetti riferiti al merito’.
Il motivo è fondato.
Per costante giurisprudenza, ‘nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità RAGIONE_SOCIALE cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura
sostanziale, l’omessa impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 331 c.p.c., nei confronti RAGIONE_SOCIALEa parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità’ (così, da ult., Sez. 5, n. 27616 del 30/10/2018, Rv. 651077 -01).
Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio affinché il giudice di merito, ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 331 cod. proc. civ., proceda a nuovo esame, all’esito altresì definitivamente liquidando tra le parti le spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 12 giugno 2024.