Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4440 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4440 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
COGNOME
Oggetto: rinvio a n. ruolo – integrazione contraddittorio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14014/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
-ricorrente – contro
– intimata – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 2067/08/2016 depositata in data 25/11/2016, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con conferma della legittimità della cartella impugnata;
Rilevato che:
COGNOME NOME NOME e NOME COGNOME ricorrevano con autonomi atti avverso le cartelle di pagamento notificate alle stesse a seguito della estinzione del processo nel quale era parte la società RAGIONE_SOCIALE, della quale erano socie; tale giudizio era relativo ad iva per gli anni 1995 e 1996 e veniva dichiarato estinto in forza della mancata riassunzione del processo a seguito di sentenza di questa Corte;
il giudice di primo grado dichiarava inammissibili alcune eccezioni in quanto sollevate solo con la memoria e rigettava nel merito le altre doglianze delle contribuenti, respingendo i ricorsi riuniti;
appellavano le contribuenti con separati atti, dai quali si originavano separati giudizio di appello;
con la pronuncia gravata di fronte a questa Corte -per quanto di interesse in questa sede – il giudice di appello ha dichiarato illegittima la cartella di pagamento emessa nei confronti di NOME COGNOME;
la CTR ha ritenuto che il semplice riferimento alla dichiarazione di estinzione del procedimento non fosse sufficiente nel caso in cui l’intimazione operi nei confronti di altri soggetti terzi rispetto al partecipante al giudizio in questione ancorché possono costoro essere ritenuti a conoscenza della vertenza in forza della presunzione legata alla ristretta base societaria; difettando quindi l’esposizione dei motivi del coinvolgimento del terzo – che si basa sull’applicazione di presunzioni
la motivazione è stata ritenuta viziata;
-essa ha ritenuto poi tempestive le eccezioni sollevate dalla contribuente come memoria essendo emerso solo durante il giudizio il percorso logico seguito dall’ufficio nella nell’avanzare la pretesa di pagamento; ha poi escluso che la contribuente – in possesso solo del 2% della partecipazione societaria nella società estinta – potesse presumersi a conoscenza in dettaglio degli atti riguardanti le vicende societarie, con ciò limitandone la responsabilità e nei limiti del capitale residuo ripartito in sede di liquidazione;
ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a quattro motivi di impugnazione;
di NOME COGNOME e il Riscossore sono rimasti intimati;
Considerato che:
preliminarmente si osserva che il ricorso per cassazione non risulta notificato al RAGIONE_SOCIALE, che era parte del giudizio di appello;
se da un lato non è tenuto il giudice a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass. 26 febbraio 2019, n. 5625; Cass. 24 aprile 2018, n. 10019), poiché non sussiste litisconsorzio necessario “sostanziale” tra l’Amministrazione finanziaria ed il concessionario alla riscossione, nondimeno sussiste litisconsorzio processuale (Cass. n. 10480/2021);
pertanto, la controversia va rinviata a nuovo ruolo, onerandosi parte ricorrente di provvedere alla integrazione del contraddittorio con Agenzie delle Entrate -riscossione;
p.q.m.
rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024.