Integrazione Contraddittorio: La Cassazione Ordina il Rinvio
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale del diritto processuale: la necessità di garantire la partecipazione di tutte le parti al giudizio. Il caso, pur avendo origine da una questione tributaria, viene deciso su un aspetto puramente procedurale, evidenziando come il corretto svolgimento del processo sia un presupposto indispensabile per qualsiasi decisione nel merito. La corretta integrazione contraddittorio si conferma un pilastro del nostro sistema legale.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da alcune cartelle di pagamento notificate a due socie di una società a responsabilità limitata, ormai estinta. La pretesa fiscale riguardava il mancato pagamento dell’IVA per gli anni 1995 e 1996, originariamente contestata alla società. Il processo tributario iniziale si era estinto per mancata riassunzione a seguito di una precedente sentenza della Cassazione.
Le socie avevano impugnato le cartelle con ricorsi separati. In particolare, una delle socie, detentrice di una quota minima del 2% del capitale sociale, otteneva una decisione favorevole in appello. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) aveva ritenuto illegittima la cartella di pagamento, motivando che il semplice riferimento all’estinzione del precedente giudizio contro la società non era sufficiente per giustificare la pretesa nei confronti di un soggetto terzo, quale la socia. Secondo la CTR, l’ufficio avrebbe dovuto esporre le ragioni specifiche del coinvolgimento della socia, non potendo presumere la sua conoscenza dettagliata delle vicende fiscali societarie data la sua partecipazione minoritaria.
L’Agenzia delle Entrate, insoddisfatta della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione.
La Decisione della Cassazione: il Ruolo dell’Integrazione Contraddittorio
Giunta dinanzi alla Suprema Corte, la questione ha preso una piega inaspettata. Anziché analizzare nel merito i motivi del ricorso dell’Agenzia, i giudici si sono fermati a un rilievo preliminare: il ricorso per cassazione non era stato notificato all’Agente della Riscossione (ex Equitalia), che pure era stato parte nel giudizio di appello.
Questo vizio di notifica ha portato la Corte a non poter decidere la causa. I giudici hanno stabilito che, in questa situazione, si configura un’ipotesi di litisconsorzio processuale. Di conseguenza, è stato ordinato alla ricorrente, l’Agenzia delle Entrate, di provvedere all’integrazione contraddittorio, notificando il ricorso anche all’Agente della Riscossione. La causa è stata quindi rinviata a nuovo ruolo, in attesa che questo adempimento venga eseguito.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla distinzione tra litisconsorzio necessario “sostanziale” e litisconsorzio “processuale”. La giurisprudenza citata (Cass. n. 5625/2019 e n. 10019/2018) chiarisce che tra l’Amministrazione finanziaria e il concessionario della riscossione non esiste un litisconsorzio necessario sostanziale; ciò significa che una causa può validamente svolgersi anche in assenza di uno dei due.
Tuttavia, quando entrambi sono stati parte in un precedente grado di giudizio (come in questo caso, nel processo d’appello), si crea un legame processuale inscindibile. La sentenza d’appello è stata emessa nei confronti di entrambi e, pertanto, l’impugnazione deve essere proposta e notificata a tutte le parti del giudizio precedente per essere valida. La mancata notifica a una di esse viola il principio del contraddittorio, che impone che tutti i soggetti interessati dalla decisione impugnata possano partecipare al processo.
La Corte, richiamando la sentenza n. 10480/2021, ribadisce che in questi casi sussiste un litisconsorzio processuale, la cui violazione impone al giudice di ordinare l’integrazione contraddittorio.
Le Conclusioni
La decisione, pur essendo di natura interlocutoria, offre importanti spunti di riflessione. Sottolinea come la correttezza formale e procedurale sia un requisito non negoziabile per la validità di un processo. Un vizio di notifica, come quello riscontrato, può paralizzare l’intero giudizio, costringendo le parti a un allungamento dei tempi processuali. Per la parte ricorrente, ciò si traduce nell’onere di dover compiere un ulteriore adempimento (la notifica al litisconsorte pretermesso) prima di poter vedere esaminata nel merito la propria pretesa. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di identificare correttamente tutte le parti del giudizio precedente e di notificare loro l’atto di impugnazione, al fine di evitare ritardi e garantire il pieno rispetto del diritto di difesa di ogni soggetto coinvolto.
 
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso il caso nel merito?
La Corte non ha deciso nel merito perché ha riscontrato un vizio procedurale preliminare: il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate non era stato notificato all’Agente della Riscossione, che era una delle parti nel precedente giudizio d’appello. Questa omissione ha reso il contraddittorio incompleto.
Cosa significa ‘litisconsorzio processuale’ in questo contesto?
Significa che, sebbene l’ente impositore (Agenzia Entrate) e l’agente della riscossione non debbano necessariamente essere sempre insieme in causa (litisconsorzio sostanziale), una volta che sono stati entrambi parti in un grado di giudizio, diventano inscindibili per il giudizio di impugnazione. L’appello o il ricorso devono essere notificati a entrambi.
Qual è la conseguenza pratica della decisione della Corte?
La conseguenza è che la causa viene sospesa e rinviata a una nuova udienza (‘rinvio a nuovo ruolo’). La parte ricorrente (l’Agenzia delle Entrate) è ora obbligata a notificare il ricorso anche all’Agente della Riscossione per sanare il vizio. Solo dopo questo adempimento il processo potrà proseguire per l’esame del merito.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4440 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4440  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
COGNOME GIOIA
Oggetto: rinvio a n. ruolo – integrazione contraddittorio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14014/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE  in  persona  del  Direttore pro  tempore rappresentata  e  difesa dall’RAGIONE_SOCIALE  (PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
– intimata – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante pro tempore
– intimata –
avverso  la  sentenza  della  Commissione  Tributaria  Regionale  della Toscana n. 2067/08/2016 depositata in data 25/11/2016, non notificata;
Udita la relazione della  causa  svolta nell’adunanza camerale  del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette  le  conclusioni  del  Pubblico  Ministero  in  persona  del  AVV_NOTAIO Procuratore RAGIONE_SOCIALE  NOME  COGNOME  che  ha  chiesto l’accoglimento del ricorso, con conferma della legittimità della cartella impugnata;
Rilevato che:
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrevano con autonomi atti avverso le cartelle di pagamento notificate alle stesse a seguito della estinzione del processo nel quale era parte la società RAGIONE_SOCIALE, della quale erano socie; tale giudizio era relativo ad iva per gli anni 1995 e 1996 e veniva dichiarato estinto in forza della mancata riassunzione del processo a seguito di sentenza di questa Corte;
il giudice di primo grado dichiarava inammissibili alcune eccezioni in quanto  sollevate  solo  con  la  memoria  e  rigettava  nel  merito  le  altre doglianze RAGIONE_SOCIALE contribuenti, respingendo i ricorsi riuniti;
appellavano le contribuenti con separati atti, dai quali si originavano separati giudizio di appello;
 con  la  pronuncia  gravata  di  fronte  a  questa  Corte -per  quanto  di interesse in questa sede – il giudice di appello ha dichiarato illegittima la cartella di pagamento emessa nei confronti di COGNOME NOME;
la CTR ha ritenuto che il semplice riferimento alla dichiarazione di estinzione del procedimento non fosse sufficiente nel caso in cui l’intimazione operi nei confronti di altri soggetti terzi rispetto al partecipante al giudizio in questione ancorché possono costoro essere ritenuti a conoscenza della vertenza in forza della presunzione legata alla ristretta base societaria; difettando quindi l’esposizione dei motivi del coinvolgimento del terzo – che si basa sull’applicazione di presunzioni
la motivazione è stata ritenuta viziata;
-essa ha ritenuto poi tempestive le eccezioni sollevate dalla contribuente come memoria essendo emerso solo durante il giudizio il percorso logico seguito dall’ufficio nella nell’avanzare la pretesa di pagamento; ha poi escluso che la contribuente – in possesso solo del 2% della partecipazione societaria nella società estinta – potesse presumersi a conoscenza in dettaglio degli atti riguardanti le vicende societarie, con ciò limitandone la responsabilità e nei limiti del capitale residuo ripartito in sede di liquidazione;
ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a quattro motivi di impugnazione;
di NOME e il Riscossore sono rimasti intimati;
Considerato che:
 preliminarmente si osserva che il ricorso per cassazione non risulta notificato al Riscossore, che era parte del giudizio di appello;
se da un lato non è tenuto il giudice a disporre d’ufficio l’integrazione del  contraddittorio,  in  quanto  non  è  configurabile  nella  specie  un litisconsorzio  necessario  (Cass.  26  febbraio  2019,  n.  5625;  Cass.  24 aprile  2018,  n.  10019),  poiché  non  sussiste  litisconsorzio  necessario “sostanziale” tra l’Amministrazione finanziaria ed il concessionario alla RAGIONE_SOCIALE,  nondimeno  sussiste  litisconsorzio  processuale  (Cass.  n. 10480/2021);
pertanto, la controversia va rinviata a nuovo ruolo, onerandosi parte ricorrente di  provvedere  alla  integrazione  del  contraddittorio  con RAGIONE_SOCIALE;
p.q.m.
rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024.