Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15858 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15858 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9156/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
COGNOME
PIETRO
-intimato-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 581/2023 depositata il 13/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia (hinc: CGT2), con la sentenza n. 581/2023 depositata in data 13/02/2023, ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE ( hinc : RAGIONE_SOCIALE), contro la sentenza n. 73/2021 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Pavia aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente contro un avviso di intimazione e tre cartelle di pagamento relative agli anni di imposta 2005-2012.
La CGT2 ha rilevato che, per quanto riguarda l’atto di intimazione, mancava agli atti la notificazione, con la conseguenza che doveva essere respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione.
2.1. Con riferimento alle tre cartelle di pagamento ha, poi, evidenziato che, in un caso era mancata la prova della notificazione; in un altro caso (in cui la notifica era stata eseguita mediante consegna della raccomandata a un familiare) mancava la prova della raccomandata informativa, mentre nel terzo caso alla regolare notificazione della cartella non erano seguiti atti di natura esecutiva, con la conseguente prescrizione del tributo.
Contro la sentenza della CGT2 l’NOME ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.
Il contribuente non si è costituito.
Considerato che:
In via preliminare occorre rilevare che il ricorso non è stato notificato dalla parte ricorrente all’RAGIONE_SOCIALE , parte del giudizio di secondo grado, secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata davanti a questa Corte (« L’RAGIONE_SOCIALE ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva …» ).
1.1. La causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE.
…
P.Q.M.
rinvia la causa ad altro ruolo;
fissa alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento per la notificazione del ricorso all’RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 26/03/2025.