Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31436 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31436 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16839/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8534/2019, depositata il 12 novembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso depositato il 27 dicembre 2007, la ricorrente NOME COGNOME ha impugnato, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, l’avviso di accertamento emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, relativo ai presunti redditi per l’anno 2001, constatando un presunto omesso pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte IVA ed IRAP nonché dell ‘I RPEF da imputare ai soci in ragione RAGIONE_SOCIALE rispettive quote di partecipazione, comminando, altresì, una sanzione amministrativa pecuniaria.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 197/07/2008, ha rigettato il ricorso.
Avverso la suddetta sentenza la ricorrente proponeva appello.
La Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 229/1/10, ha annullato l’impugnata sentenza per violazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE
Riassunto il giudizio in primo grado e integrato il contraddittorio, NOME COGNOME ha insistito per l’annullamento del predetto avviso di accertamento; NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE non si sono costituiti in giudizio.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 11001/02/2014, ha rigettato il ricorso.
Avverso la suddetta sentenza la ricorrente ha proposto nuovo appello che è stato deciso con la sentenza n. 10646/2015, con cui la Commissione tributaria regionale di Napoli ha ritenuto inammissibile il ricorso in difetto della prova della notifica alle parti del giudizio di primo grado.
Avverso la suddetta sentenza la ricorrente NOME COGNOME ha proposto ricorso in cassazione.
La Cassazione, con ordinanza n. 29151/17, ha cassato la sentenza con rinvio per l’integrazione del contraddittorio.
-La ricorrente ha adito la Commissione tributaria regionale di Napoli, per la riassunzione del giudizio tributario n. 10887/2014 R.G., diretto a ottenere la riforma della sentenza n. 11001/02/2014.
La Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza n. 8534/2019, ha rigettato l’appello della ricorrente .
-La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Deve osservarsi che nel corso del giudizio è stata effettuata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci NOME e NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE che non si sono costituiti in giudizio, ma nei confronti dei quali non è stato notificato il ricorso per cassazione.
Dall’esame degli atti emerge altresì che la sRAGIONE_SOCIALE, di cui COGNOME NOME era socio illimitatamente responsabile, è stata dichiarata fallita in data 24 novembre 2005 dal Tribunale di Torre Annunziata.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’omessa notifica dell’impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell’atto di impugnazione (Cass. n. 30711/2021; Cass. n. 8065/2019; Cass. n. 19910/2018).
Deve essere, pertanto, ordinata l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e del socio NOME COGNOME, nonché del curatore fallimentare, a cura della ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
P.Q.M.
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, del suo curatore fallimentare, e dei soci NOME e NOME COGNOME, a cura della ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 25 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME