Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15794 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15794 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20014/2022 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (P. IVA: P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore , Dott.ssa NOME COGNOME, con sede in Pescara, alla INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Pescara (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo di posta elettronica certificata: EMAIL), in virtù di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME VincenzoCOGNOME
-intimato –
-avverso la sentenza n. 521/2022 emessa dalla CTR Campania in data 13/01/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Avviso accertamento
Tarsu-Tia -ottemperanza integrazione contraddittorio
Omessa ordina
Rilevato che
Il Comune di Camerota proponeva appello avverso la sentenza con la quale la CTP di Salerno aveva accolto (rilevando la tardiva notifica dell’avviso) il ricorso proposto da COGNOME Vincenzo contro l’avviso di accertamento n. NUMERO_CARTA Tarsu/Tia per l’anno 2012.
La CTR della Campania dichiarava inammissibile il gravame per non aver alcuna delle parti ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (quale concessionaria per la riscossione del Comune di Camerota).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi. COGNOME NOME non ha svolto difese.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 (‘litisconsorzio ed intervento’), comma 2, e 45 (‘Estinzione del processo per inattività delle parti’), comma 1, del d.lgs. n. 546/19992; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR considerato che la RAGIONE_SOCIALE era l’unica parte resistente nel giudizio di primo grado e che aveva proposto appello e che la stessa nelle sentenze, nel processo verbale, nelle comunicazioni era sempre stata indicata quale parte dei giudizi di merito.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame della documentazione in atti e, in particolare, dell’appello da essa proposto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’appello era stato proposto da RAGIONE_SOCIALE come era evincibile dallo stesso ricorso, dalla procura, nonché dalla nota di iscrizione a ruolo.
Con il terzo motivo la ricorrente rileva la nullità della sentenza per vizio motivazionale e per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso una sentenza nella quale non erano percepibili le ragioni della decisione.
4. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti.
In base all’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, <> .
E’ evidente l’errore in cui è incorsa la CTR, se solo si considera che l’appello era stato proposto proprio dalla RAGIONE_SOCIALE la quale, quindi, era -ovviamente -già parte del processo.
Risulta, infatti, dagli atti che la concessionaria si sia costituita nel giudizio di primo grado ed abbia poi impugnato la sentenza, ad essa sfavorevole, di primo grado. Pertanto, anche a voler prescindere dalla mancata indicazione, nell’ordinanza interloc utoria emessa dalla CTR, del soggetto nei cui confronti la parte diligente avrebbe dovuto integrare il contraddittorio, è evidente che giammai sarebbe stato necessario farlo nei confronti della concessionaria, siccome già parte processuale.
Del resto, sulla regolarità della costituzione del rapporto processuale nessun rilievo può spiegare l’eventuale inottemperanza al successivo ordine di integrazione del contraddittorio, che sia stato impartito, dal giudice, sull’erroneo presupposto della mancanza dello stesso (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9549 del 01/07/2002; conf. Cass., Sez. L, Sentenza n. 15378 del 09/08/2004, Cass., Sez. L, Sentenza n. 16803 del 25/08/2004).
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa,
anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 30.5.2025.