Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19633 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19633 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28481/2021 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 205/2021, depositata il 27/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE , esercente l’attività di commercio di autovetture e autoveicoli leggeri, ricorreva avanti alla CTP di Campobasso avverso l’ avviso di accertamento emesso in relazione al periodo di imposta 2010, con il quale l’Agenzia delle entrate procedeva alla rettifica di Ires, Irap e Iva.
1.1. Con l’atto impugnato, l’Ufficio contestava alla società di non avere provveduto a dichiarare ed imputare per competenza
componenti positivi di reddito, inerenti provvigioni maturate nell’anno di imposta 2010 per prestazioni finanziarie ricevute dalla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione. Nella specie, rilevava l’Agenzia delle entrate, le provvigioni in oggetto, sebbene registrate in anni successivi, dovevano essere imputate alla competenza dell’esercizio 2010, essendo maturate in quell’annualità, in occasione di contratti di compravendita di autoveicoli, applicandosi quanto stabilito dall’art. 109 del Tuir.
1.2. La COGNOME SPA deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, ritenendo di aver correttamente imputato i componenti positivi di reddito nel periodo d’imposta in cui le stesse erano divenute certe e oggettivamente determinabili, e comunque, in subordine, lamentava la violazione dell’art. 6 del Dlgs. 472/97, ritenendo insussistente la componente soggettiva della fattispecie sanzionatoria, a causa delle obiettive condizioni di incertezza normativa.
1.3. Nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale di Campobasso dichiarava il fallimento della società, con conseguente interruzione del processo, che veniva riassunto da NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante e socio della fallita RAGIONE_SOCIALE, che vantava un proprio autonomo interesse volto ad evitare conseguenze sanzionatorie a proprio carico.
La CTP di Campobasso, pur confermando la ripresa a tassazione operata dall’Ufficio, annullava le sanzioni , rilevando una oggettiva situazione di incertezza riguardo alla determinabilità del componente positivo di reddito contestato.
L ‘appello dell’Amministrazione finanziaria veniva rigettato dalla CTR del Molise con la sentenza indicata in epigrafe.
Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
La procedura della RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso , l’Ufficio denuncia la: Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione ai sensi dell’art. 36 n. 4 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c. , nella parte in cui la CTR ha statuito la inapplicabilità delle sanzioni irrogate, fondando la propria decisione con generiche argomentazioni, e segnatamente facendo riferimento ad una presunta “incertezza normativa” che avrebbe reso impossibile determinare l’ammontare delle provvigioni e di conseguenza illegittime le irrogate sanzioni. La CTR, assume la ricorrente, sarebbe inoltre caduta in contraddizione laddove da un lato, richiamando la normativa di riferimento, ha ritenuto corrette l’ imputazione e quantificazione delle componenti di reddito operate dall’Ufficio, e dall’altro ha evocato, in relazione alla medesima normativa, un dubbio interpretativo tale da giustificare l’inapplicabilità delle sanzioni.
Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta la: Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del Dlgs. 471/97, nonché degli articoli 109 del DPR n. 917/1986 e 2697 c.c. in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. , nella parte in cui ha asserito l’inapplicabilità delle sanzioni irrogate nell’avviso di accertamento, non avendo il contribuente fornito supporto probatorio a tale tesi e, comunque, non essendo ravvisabile l ‘incertezza, sub specie di condizione oggettiva di difficile interpretazione della norma tributaria.
Occorre, in via preliminare, rilevare che il ricorso per cassazione non risulta essere stato notificato a NOME COGNOME che, come si evince dalla sentenza impugnata, era parte del giudizio di appello.
3.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’omessa notifica dell’impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso
di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell’atto di impugnazione (cfr. Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364).
Deve essere, pertanto, ordinata l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di NOME COGNOME a cura dell’Agenzia ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME a cura dell’Agenzia delle entrate ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2025.