Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18035 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
Oggetto: cartella di paga-
mento
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 31781/2021 R.G. proposto da COGNOME, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., nonché dall’ AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia, n.1883/20/2021 depositata in data 18/5/2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia veniva accolto l’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e disatteso l’appello incidentale d ell’AVV_NOTAIO avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 1415/15/2020 che aveva accolto il ricorso introduttivo proposto contro la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA notificatagli dall’ agente RAGIONE_SOCIALE riscossione a seguito del controllo ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis d.P.R. 633/1972 relativamente a ll’ IVA per l’anno d’imposta 2014.
In particolare, a seguito di controllo effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla dichiarazione integrativa MU/2015 emergeva un omesso versamento di IVA per euro 10.245,00, IRPEF e relative addizionali Regionali e Comunali rispettivamente per euro 1.722,00, 577,00 e 229,00, dell’IVA sulle attività finanziarie all’estero per euro 722,88 e venivano applicate sanzioni ed interessi.
Il contribuente notificava il ricorso introduttivo all’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, tra l’altro lamentando la nullità RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento in quanto tardivamente notificata in violazione dei termini di cui all’art.25 d.P.R. 602/1973. Resisteva l’RAGIONE_SOCIALE chiedendo preliminarmente di estendere il contraddittorio all’RAGIONE_SOCIALE, ma il giudice non autorizzava la chiamata in causa dell’RAGIONE_SOCIALE e, ritenendo tardiva la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella, dichiarava inammissibile il ricorso compensando le spese.
L’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione proponeva appello e, specularmente, il contribuente proponeva appello incidentale contro il capo RAGIONE_SOCIALE decisione in cui la CTP aveva compensato le spese; inoltre, con intervento volontario, si costituiva nel secondo grado anche l’RAGIONE_SOCIALE. Il giudice dell’impugnazione, ritenuta tempestiva la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella, confermava integralmente le riprese.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi che illustra con memoria, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
In via pregiudiziale, in presenza di litisconsorzio processuale, dev’essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, parte del processo di primo grado e di appello e cui non risulta notificato il ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza.
Così deciso in Roma il 12.4.2024