Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31448 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31448 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
Oggetto : IRPEF 2002-2006 – IVA 2004-2006-2007-2010-2011 -Cartelle di pagamento – ADE interventrice volontaria in primo grado – Appello – Mancata notifica ad ADE – Conseguenze
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8061/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, i quali hanno indicato gli indirizzi pec EMAIL e EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ;
-intimate – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, n. 4032/18/2022, depositata in data 26 settembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La società contribuente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, con distinti ricorsi, numerose cartelle di pagamento emesse ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 per IRPEF ed IVA relative agli anni dal 2002 al 2011, evocando in giudizio solo l’RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente eccepiva l’illegittimità dell e cartelle sotto plurimi profili: decadenza dal diritto dell’Ufficio ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, inesistenza della notifica, carenza di motivazione e violazione dell’art. 20 l. 44/1999.
L’RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio contestando gli avversi assunti.
L ‘RAGIONE_SOCIALE si costituiva depositando comparsa di intervento volontario.
La CTP, riuniti i ricorsi, li respingeva.
La società contribuente proponeva appello (notificato solo all’RAGIONE_SOCIALEte della RAGIONE_SOCIALE) avverso la decisione dei giudici di primo grado, dolendosi della omessa motivazione su tutti i tredici motivi spiegati nei ricorsi introduttivi.
L’RAGIONE_SOCIALE, unica destinataria della notifica dell’atto di appello, si costituiva contestando l’avverso gravame.
La CGT-2 rigettava il gravame: dopo aver premesso che la mancata costituzione dell’ADE non era imputabile all’appellante, essendo onere dell’RAGIONE_SOCIALE chiamare in causa l’altro ufficio, riteneva infondate le doglianze della società, sul rilievo che la sospensione ex lege n. 44/1999 era limitata al periodo dal 2002 al 2012.
Contro la decisione della CGT-2 propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a sei motivi. L’RAGIONE_SOCIALE e l’ADE sono rimaste intimate.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 20 novembre 2025.
La contribuente ha chiesto riunirsi il presente giudizio a quello recante n.rNUMERO_DOCUMENTO, in quanto vertente tra le stesse parti; ha,
inoltre, depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ. in data 10 novembre 2025.
Considerato che:
Preliminarmente va rigettata l’istanza di riunione del presente giudizio a quello rubricato al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO (chiamato alla odierna adunanza camerale), in quanto, pur vertendo tra le stesse parti, i giudizi hanno ad oggetto l’impugnativa di diverse cartelle di pagamento.
Ciò posto, con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce la «violazione del combinato degli art. 2964 cc (la sospensione non ammette sospensione o interruzione) e art. 25 del Dpr 602/73 (notificata a pena di decadenza della cartella entro il 31/12 del terzo anno successivo alla dichiarazione) con riferimento all’art. 360 n. 3 e 5».
Con il secondo motivo lamenta la «violazione del combinato disposto degli art. 134 cpc e Artt. 166 , 167 e 153 comma 2 del c.p.c., artt. 3, 24. 111 comma 2 della Costituzione, con riferimento all’art. 360 n. 4 e 3».
Con il terzo motivo la «violazione del combinato degli art. 36 Dlgs 546/92 e art. 132 cpc con riferimento all’art. 360 n. 4».
Con il quarto motivo denuncia la «violazione del combinato disposto degli art. 39 Dlgs 112/99 art. 14 Dlgs 546/92 e art. 269 e 106 cpc con riferimento all’art. 360 n. 3 -4 in merito all’intervento volontario della D.P. di Latina», da ritenersi inammissibile.
Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la «violazione del combinato disposto degli art. 51 Dlgs 46/92 e art. 325 cpc in merito allo spirare del termine di impugnazione della sentenza notificata con riferimento all’art. 360 n. 4».
Con il sesto (ed ultimo) motivo deduce la «violazione art. 20 comma 2 della Legge n. 44/1999 come modificata dalla Legge n. 3/2012 e dalla Legge n. 113/2018 con riferimento all’art. 360 n. 3 ».
Va preliminarmente affrontato il problema dell’integrità del contraddittorio in appello, in quanto il gravame risulta notificato dalla contribuente solo all’RAGIONE_SOCIALE .
Si tratta, infatti, di questione rilevabile d’ufficio, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ( ex multis Cass. 07/06/2023, n. 16137).
8.1. Nella specie è pacifico che l’appello proposto dalla contribuente non fu notificato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; dalla sentenza gravata emerge che quest’ultima era intervenuta volontariamente nel primo grado di lite; pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, deve ritenersi che essa abbia assunto la qualità di parte del giudizio, per cui alla medesima doveva essere notificato l’appello della contribuente.
Il Giudice di appello avrebbe, quindi, dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del l’RAGIONE_SOCIALE che era stata parte del giudizio di primo grado, ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale (cfr. da ultimo Cass. 24/07/2025, n. 21114).
Infatti, il concetto di «causa inscindibile», di cui all’art. 331 c.p.c., che disciplina il litisconsorzio nelle fasi di gravame, opera non solo quando la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche quando dipenda da ragioni di carattere processuale, trattandosi di ipotesi di c.d. litisconsorzio necessario processuale. Ne consegue che la pluralità di parti deve necessariamente persistere nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. 22/01/1998 n. 567, Cass. 05/02/2016 n. 2284).
Va ancora osservato che, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nei limiti del rispetto RAGIONE_SOCIALE richiamate regole prescritte dai richiamati artt. 331 e 332 c.p.c., applicabili al processo tributario, nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo
grado, il cui interesse alla partecipazione all’appello sia venuto meno (Sez. U., Sentenza n. 11676 del 30/04/2024,). Nel caso di specie, l’ADE , in quanto ente impositore, aveva un perdurante interesse alla partecipazione al giudizio d’appello.
Tuttavia, come chiaramente risulta dalla lettura dell’art. 331 c.p.c., la mancata impugnazione della sentenza – pronunciata tra più parti in causa inscindibile – nei confronti non di tutte le parti, ma solo nei confronti di una (o più), non determina l’inammissibilità del gravame, bensì l’ordine del Giudice d’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, in quanto il ricorso in appello era stato proposto solo nei confronti dell ‘RAGIONE_SOCIALE e la mancanza di tale ordine non comporta l’inammissibilità del gravame (allorché la parte pretermessa non si sia comunque costituita nel relativo giudizio), dato che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello – per il mancato ordine di cui sopra – determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (cfr., ex multis , Cass. nn. 10934/2015, 1462/2009, 8854/2007, 1789/2004, 11154/2003).
8.2. Constatato quindi il difetto d’integrità del contraddittorio innanzi alla CTR, e la mancata applicazione dell’art. 331 c.p.c., con perdurante interesse del l’ADE -quale ente impositore -alla partecipazione al giudizio d’appello, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo giudizio da espletarsi previa integrazione del contraddittorio nei confronti del l’ADE .
In definitiva, deve dichiararsi la nullità del giudizio di appello con rimessione della causa al giudice di secondo grado, perché possa procedere alla trattazione unitaria del processo con tutti i litisconsorti ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata, dichiarando la nullità del giudizio di secondo grado, e rinvia innanzi alla Corte di giustizia
tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio nel rispetto RAGIONE_SOCIALE regole del litisconsorzio necessario, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre
2025.
Il Presidente NOME COGNOME