Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34114 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34114 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7321/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco in carica e pro tempore , rappresentato e difeso, congiuntamente e in via disgiunta, come da procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE);
–
ricorrente – contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE);
-controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, (C.F. CODICE_FISCALE), con sede in Mondovì INDIRIZZO) alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
-intimata –
avverso la sentenza n. 6182/2022 depositata dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, Sez. 7, in data 20/9/2022;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 57/2/21 del 21.3.2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso un’ingiunzione di pagamento relativa alla TARES per l’annualità 2013, notificata il 5.12.2019 per l’importo di €. 16.347,05.
Sull’impugnazione del contribuente, la Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, decidendo secondo il criterio della ragione più liquida, accoglieva il gravame con sentenza n. 6182-072022, affermando che l’ente impositore non aveva dimostrato l’avvenuta rituale notificazione dell’avviso di accertamento prodromico all’impugnata intimazione, ma solo quella della successiva ingiunzione di pagamento; rilevava la Corte, inoltre, che anche l’atto notificato in data 27.2.2018, precedentemente a quello oggetto del giudizio, cui aveva fatto riferimento parte appellata nelle memorie difensive, era in realtà un’ingiunzione di pagamento.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Ischia sulla base di un unico motivo. COGNOME NOME ha resistito con controricorso. RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per non aver la Corte di giustizia tributaria considerato che l’impugnata ingiunzione era stata preceduta da altra ingiunzione, recante il n. 595/2018 e notificata il 16.3.2018, contenente tutti gli elementi utili all’individuazione e comprensione della pretesa impositiva, mai opposta e divenuta definitiva. Ne conseguiva l’onere, a carico del contribuente, dell’impugnazione tempestiva di tale atto precedente, al fine di ottenerne l’annullamento. In difetto di tale impugnativa, argomenta il Comune di Ischia, ogni successiva contestazione in ordine alla pretesa tributaria doveva ritenersi, pertanto, definitivamente preclusa. L’ Ente sostiene, inoltre, di aver notificato l’avviso di accertamento n. 95/NUMERO_DOCUMENTO in data 29.01.2015 e che l’impugnata ingiunzione è un atto meramente reiterativo della pretesa impositiva, divenuta definitiva e basata sulla precedente ingiunzione. Il resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto non autosufficiente ed altresì recante la proposizione, cumulativa e confusa, di plurimi motivi.
Preliminarmente vanno disattese entrambe le eccezioni di inammissibilità del ricorso, formulate dal controricorrente.
Quanto alla prima, va osservato che il vizio di violazione di legge può essere desunto dallo stesso contenuto della sentenza gravata, che annulla l’ingiunzione fiscale per omessa notifica dell’avviso di accertamento, rilevando che risultava notificata una precedente ingiunzione fiscale. L’omessa allegazione dell’avviso di accertamento n. 95/2014 e della precedente ingiunzione fiscale e la mancata loro riproduzione in ricorso devono pertanto considerarsi di nessuna rilevanza.
Avuto poi riguardo all’eccezione riferita alla formulazione di plurimi motivi, proposti in modo confuso e cumulativamente, va rilevato che il motivo di ricorso, che coniuga violazione di legge ed omessa considerazione di un fatto decisivo, consente comunque di
comprendere con chiarezza le censure prospettate, tutte riconducibili al vizio di violazione di legge.
Il motivo di ricorso è fondato.
3.1. L’art. 19, III comma, D. Lgs. n. 546/1992 dispone che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri e che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.
3.2. Nella fattispecie, il giudice del gravame ha rilevato la notificazione di una precedente ingiunzione di pagamento, ritualmente eseguita in data 27.2.2018, relativamente alla medesima annualità del tributo.
3.3. Come rilevato dalla Corte, l’ingiunzione fiscale costituisce strumento di riscossione dei tributi locali alternativo alla riscossione a mezzo del ruolo (v. Cass., 13 luglio 2023 n. 20148; Cass., 24 giugno 2021, n. 18104; Cass., 12 febbraio 2021, n. 3592). Si è, in particolare, osservato che <>.
In quanto strumento di riscossione alternativo al ruolo, l’ingiunzione fiscale è un atto autonomamente impugnabile avverso il quale andavano fatti valere vizi propri e, in caso di mancata notificazione di atti precedenti autonomamente impugnabili, anche vizi riferibili a questi ultimi.
3.4. Nel caso all’attenzione, la Corte di giustizia di secondo grado ha dato atto della precedente notificazione di altra ingiunzione fiscale, non impugnata. In applicazione del terzo comma dell’art. 19 cit. e dei principi richiamati, quand’anche l’avviso di accertamento non fosse stato notificato, il vizio di omessa notifica andava prospettato mediante impugnazione dell’atto consequenziale, vale a dire la citata prima ingiunzione fiscale, quale motivo di nullità della stessa. Ciò non è accaduto, posto che lo stesso Giudice del gravame rileva che risulta impugnata la seconda ingiunzione fiscale. Dalla omessa impugnazione in questione consegue, non potendo il predetto vizio più prospettarsi avverso la successiva ingiunzione fiscale, il consolidamento del credito posto in riscossione (Cass. SS.UU., 17 novembre 2016, n. 23397 cui adde , ex plurimis , Cass., 19 dicembre 2019, n. 33797; Cass., 18 maggio 2018, n. 12200; Cass., 15 maggio 2018, n. 11800; v., proprio in tema di ingiunzione fiscale, Cass., 25 maggio 2007, n. 12263).
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l’esame delle questioni e delle censure di merito considerate assorbite dalla decisione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 13.11.2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME