Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22664 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22664 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1186/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME in Roma, al INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
Oggetto: tributi –
inerenza – attività
preparatorie
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 1944/05/15, depositata in data 18 settembre 2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE , esercente l’attività di confezionamento di vestiti, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2007, con il quale si disconosceva una eccedenza IVA per l’importo di € 62.000,00 e si irrogava una sanzione dell’importo di € 77.500,00. L’avviso faceva seguito a una richiesta di rimborso di un credito IVA per acquisto di beni ammortizzabili, consistenti in un opificio industriale acquistato in data 13 novembre 2007 (di cui IVA pari ad € 62.0 00,00), immobile in cui si sarebbe dovuta svolgere l’attività di confezionamento di capi di abbigliamento , richiesta di rimborso successivamente rinunciata; l’Ufficio aveva , quindi, proceduto a una verifica, in esito alla quale si era accertato che l’immobile era stato locato a terzi e che la società contribuente non vi svolgeva l’attività dichiarata. L’Ufficio riteneva, pertanto, carenti i requisiti della strumentalità e dell’inerenza.
La CTP di Bari ha accolto il ricorso.
La CTR della Puglia, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio . Ha ritenuto il giudice di appello, per quanto qui ancora rileva, che la detrazione è esercitabile ove il soggetto passivo di imposta utilizzi effettivamente il bene a fini aziendali, circostanza che si sarebbe dovuta escludere nel caso di specie, posto che il decorso del tempo trascorso tra l’acquisto del fabbricato e lo svolgimento successivo dell’attività, pari a circa cinque anni, comporta l’insussistenza de i requisiti di strumentalità e inerenza, tenuto conto che l’attività di locazione è estranea all’esercizio dell’attività
caratteristica. Il giudice di appello ha, inoltre, ritenuto rispettato il contraddittorio endoprocedimentale.
Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 62, comma 1, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi sulla censura con cui la società contribuente appellata aveva dedotto l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità dei motivi di gravame. Osserva il ricorrente di avere dedotto in sede di appello la circostanza secondo cui l’Ufficio appellante avesse omesso di svolgere specifiche censure alle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado , osservando come l’atto di appello debba contenere specifiche censure dei singoli capi della sentenza impugnata.
Il primo motivo è infondato. In disparte il difetto di specificità della suddetta censura, non essendo stato trascritto l’atto di appello dell’Ufficio ai fini di dedurre la genericità dell’atto di appello , nonché in disparte la circostanza che nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass., Sez. V, 16 gennaio 2024, n. 1707; Cass., Sez. VI, 23 novembre 2018, n. 30525; Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., Sez. VI, 22 marzo 2017, n. 7369), non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito (cd. rigetto implicito); nel qual caso è sufficiente quella motivazione che fornisca una spiegazione logica e adeguata della decisione adottata,
evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione di tutte le tesi prospettate e non accolte, ovvero la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 29191). Nella specie, l’accoglimento nel merito dell’appello comporta rigetto implicito dell’eccezione di difetto di specificità dell’appello.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 62, comma 1, d. lgs. n. 546/1992, nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità delle nuove eccezioni formulate in appello dall’Ufficio relative alla sussistenza dei presupposti per la conferma dell’atto impositivo impugnato. Osserva parte ricorrente che il disconosci mento dell’inerenza dell’IVA versata per l’acquisto del capannone industriale era fondato sulla destinazione dell’immobile ad attività diversa da quella prospettata, essendo stato l’immobile concesso in locazione , per cui l’operazione dal sapore di investimento immobiliare -era priva di inerenza rispetto all’attività esercitata. Il ricorrente si richiama alla trascrizione dell’atto di appello effettuata nella parte narrativa del ricorso (ove si evidenziava che la società contribuente fosse stata costituita da soggetti privi di capacità reddituale, per cui la società sarebbe stata costituita con « intento elusivo » e in assenza di valide ragioni economiche), deducendosi come le circostanze addotte ivi dall’Ufficio denoterebbero la natura di eccezioni nuove, come denunciato in sede di costituzione in appello, questioni sulle quali il ricorrente non si sarebbe pronunciato.
Il motivo è inammissibile, in quanto -pur non essendosi il giudice di appello espressamente pronunciato su tale eccezione di parte contribuente -le deduzioni dell’Ufficio appellante censurate dalla
società contribuente sono del tutto estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il percorso argomentativo del giudice di appello si è, difatti, dipanato lungo un percorso argomentativo del tutto differente dalla cennata natura elusiva della società contribuente, avendo escluso in fatto l’inerenza e la strumentalità del costo dell’acquisto dell’opificio industriale senza alcun riferimento alla natura elusiva della costituzione della società contribuente. Né, al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153).
5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 62, comma 1, d. lgs. n. 546/1992, nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione di violazione del contraddittorio preventivo, non essendovi stato preventivo invio di invito al contraddittorio da parte dell’Ufficio. Osserva parte ricorrente che l’Agenzia aveva notificato l’avviso di accert amento senza inviare un preventivo invito al contraddittorio , per cui la società contribuente aveva censurato l’avviso sotto tale profilo, rilevando la violazione del contraddittorio preventivo per non essere stati il contribuente convocato prima dell’emissione dell’atto impositivo, nonostante l’atto impositivo avesse ad oggetto tributi armonizzati e il disconoscimento della detrazione IVA.
6. Il terzo motivo è infondato, in quanto -in disparte l’omessa formulazione della « prova di resistenza » in relazione alle questioni che sarebbero state formulate in sede amministrativa -il giudice di appello (come nota il controricorrente) si è espressamente pronunciato su tale eccezione della società contribuente, proposta come motivo di censura in primo grado e riproposta in grado di appello (« che nella specie non risulta violato l’art. 12, comma 7, della legge 212/00 e, dall’altro, che non vi è l’obbligo dell’Agenzia di dare riscontro alle memorie presentate dal contribuente a seguito dell’istanza di accertamento con adesione »).
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 62, comma 1, d. lgs. n. 546/1992, nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inesistenza di un valido provvedimento di delega alla firma. Osserva parte ricorrente che l’atto impositivo sarebbe stato sottoscritto da un funzionario, la cui delega non sarebbe stata allegata all’avviso di accertamento. Sottolinea il ricorrente di avere sollevato in appello la questione, a seguito della sentenza del giudice delle leggi (Corte cost., 17 marzo 2015, n. 37), anche per mancata prova di delega di firma e per mancato possesso del sottoscrittore della qualifica dirigenziale, unica censura sulla quale si sarebbe pronunciata la sentenza impugnata.
8. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente -come correttamente osserva il controricorrente -non ha provato di avere dedotto la questione sin dal primo grado di giudizio. Per il vero, è lo stesso ricorrente che deduce di avere « richiesto al secondo giudice» di verificare la suddetta questione, introducendo in appello un nuovo tema di indagine, precluso in quanto motivo nuovo. Né può ritenersi che il giudice di appello si sarebbe dovuto pronunciare in ogni caso su
tale questione, trattandosi di questione non rilevabile di ufficio (Cass., Sez. V, 31 gennaio 2019, n. 2901).
9. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , per avere il giudice di appello escluso la detrazione IVA nonostante l’inerenza e la strumentalità all’esercizio dell’attività di impresa dell’opificio oggetto di acquisto. Osserva parte ricorrente che nel concetto di attività di impresa rientrino tutte le operazioni compiute al fine di raggiungere gli obiettivi imprenditoriali e, quindi, anche l’acquisto di immobili nella fase di avvio dell’attività di impresa, come nel caso di specie. Nella specie, prosegue parte ricorrente, l’acquisto rientrava nella strategia di dotare la società di un immobile strumentale e che la locazione dell’immobile al conduttore avrebbe successivamente consentito di avviare l’attività di impresa in proprio, come effettivamente avvenuto. Sottolinea, sotto questo profilo, il ricorrente che il decorso di un periodo di tempo di cinque anni tra il momento de ll’acquisto del bene per l’inizio dell’attività e quello dell’ avvio delle operazioni imponibili, non è elemento sufficiente di per sé per disconoscere l’inerenza di un costo , trattandosi di operazione preparatoria all’avvio dell’attività di impresa.
10. Il quinto motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa; la detrazione dell’imposta può, difatti, spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo ad attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa ovvero funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva
attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un’accezione ampia (Cass., Sez. V, 3 ottobre 2018, n. 23994; Cass., Sez. V, 17 marzo 2021, n. 7440; Cass., Sez. V, 31 agosto 2022, n. 25635).
11. Il principio affermato è conforme all’orientamento più recente di questa Corte in materia di inerenza dei costi deducibili, ove si afferma che deve rinvenirsi una correlazione del costo di cui si tratta non in relazione ai ricavi, bensì in relazione all’attività imprenditoriale nel suo complesso (Cass., Sez. V, 17 gennaio 2020, n. 902), avuto riguardo all’oggetto dell’attività imprenditoriale (Cass., Sez. V, 15 gennaio 2020, n. 559), in considerazione della correlazione dell’inerenza al reddito d’impresa e non al rapporto tra costi e ricavi attuali di cui all’art. 109, comma 5, TUIR, in considerazione delle potenzialità che rinverrebbero anche da ricavi futuri (Cass., Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30366; Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27786; Cass., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 450); pertanto, possono ritenersi esclusi dal novero dei costi deducibili solo quelli che si collocano in una sfera estranea all’attività imprenditoriale.
12. Ne consegue che anche gli acquisti di beni strumentali relativi alla fase di start up, ovvero acquisti che si collochino nell’ambito dell’attività di impresa, ancorché l’avvio dell’attività di impresa avvenga in un momento successivo, non possono precludere l’applicazione del principio di inerenza, salvo che si accerti l’estraneità di tali acquisti all’attività imprenditoriale complessivamente intesa . La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio.
13. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame del merito dell’accertamento in conformità al suddetto principio, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il quinto motivo, rigetta gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 15 maggio 2024