Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 668 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 668 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8726/2024 R.G. proposto da:
NOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME, rappresentato e difeso da se stesso, NOME COGNOME e NOME COGNOME, questi ultimi rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME
ricorrenti –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato pro tempore, -controricorrente –
avverso la sentenza n. 1072/2024 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 9.2.2024, non notificata;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’adunanza camerale del 3.12.2025;
FATTI DI CAUSA
AVVISO ACCERTAMENTO disconoscimento di costi -difetto di inerenza.
1.L’Amministrazione finanziaria iniziava un accertamento sulla posizione fiscale dell’associazione ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (d’ora in avanti, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) per l’anno 2014 e formalizzava le proprie contestazioni in due diversi processi verbali: il primo del 29.10.2019 prot. NUMERO_DOCUMENTO e, il secondo, del successivo 5 novembre 2019, prot. NUMERO_DOCUMENTO, relativamente al canone di locazione dello studio sito in Roma, INDIRIZZO, da cui scaturivano gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2014, (C.F. 06609340630); l’avviso in accertamento n. TF3010904302/2019 per l’anno 2014 (C.F. CODICE_FISCALE); l’avviso in accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2019 per l’anno 2014 (C.F. CODICE_FISCALE); l’avviso in accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2019 per l’anno 2014 (C.F. CODICE_FISCALE). In particolare, l’atto di accertamento principale constava di n. 6 recuperi, tutti eseguiti con modalità analitica, sulla base della documentazione ispezionata e in contraddittorio. Essi riguardavano costi contabilizzati dall’RAGIONE_SOCIALE professionale, risultati in base all’istruttoria esperita indeducibili per violazione dei principi di inerenza, certezza e determinabilità. In particolare, per quanto qui di interesse, con il rilievo n. 3, gli accertatori disconoscevano costi per € 65.000,00 contabilizzati dall’RAGIONE_SOCIALE come ‘Fitti passivi’ , per vizio di inerenza ed antieconomicità .
Relativamente a tale ultimo rilievo, riguardante lo studio sito in Roma alla INDIRIZZO, affermano i ricorrenti che gli accertatori disconoscevano il costo poiché ‘l’appartamento in questione risultava di proprietà del coniuge del legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE e perché ‘…la mancanza di correlati ricavi per l’attività presumibilmente svolta a Roma ‘ evidenzierebbe ‘ la manifesta antieconomicità dell’operazione e della incongruenza del costo, che lo rendono indeducibile per difetto del requisito dell’inerenza e che si giustifica solo con le finalità extra
imprenditoriali che caratterizzano l’operazione nel suo complesso analizzata, ovvero di godere di un’aliquota di tassazione più bassa…’.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, adita dall’associazione professionale e dai singoli professionisti, rigettava i ricorsi.
La C.T.R. della Campania respingeva il gravame proposto dai soccombenti.
Avverso la precitata sentenza i ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 3.12.2025.
I ricorrenti hanno depositato tempestiva memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo – rubricato « Nullità del procedimento (Art. 62 D.lgs. n. 546/1992 e 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 115, 116 e 112 c.p.c.» i ricorrenti deducono esser manifestamente illegittimo o, meglio, propriamente abnorme il ragionamento del giudice di merito laddove diretto a motivare la presunta inesistenza del requisito dell’inerenza, facendo leva su asserzioni tese, in realtà, ad avanzare ‘sospetti’ (nonostante le oggettive risultanze documentali) sull’esistenza stessa dei detti costi. La Corte tributaria aveva illegittimamente fatto commistione di due diversi piani e di tanto si sarebbe pure avveduta, allorché, usando il condizionale, sintetizzava il proprio ragionamento nel modo seguente ‘… potrebbe parlarsi anche di inesistenza oggettiva della spesa indicata in contabilità ‘. Dunque, la Corte di merito non aveva espresso un giudizio qualitativo sull’inerenza dei costi, ma piuttosto posto in discussione, in radice, l’esistenza stessa della spesa, il tutto, peraltro, a dispetto di quanto comprovato per tabulas (e non contestato). Un simile
modus procedendi sarebbe manifestamente illegittimo, innanzitutto, perché in violazione sia degli artt. 115 e 116 c.p.c. sia dello stesso art. 112 c.p.c. Difatti, le su indicate disposizioni imponevano senz’altro al giudice di decidere iuxta alligata e probata e, cioè, non solo di tenere conto di quanto documentalmente comprovato dai ricorrenti in ordine alla perfetta tracciabilità dei pagamenti dei canoni ed alla incontestata esistenza di un contratto scritto di locazione, regolarmente registrato e comunicato sin anche all’amministratore di condominio (sic!) ma anche di quanto specificamente chiesto ed eccepito dalle parti , all’uopo tenendo dunque conto che l’amministrazione finanziaria aveva contestato l’inerenza dei costi e non già eccepito la nullità del contratto di locazione.
Con il secondo motivo, rubricato « Nullità della sentenza e del procedimento (Art. 62 Dlgs. N. 546/1992 e 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost. comma 7 e in relazione all’art. 111 Cost., commi 1 e 2», i ricorrenti assumono che la sentenza si paleserebbe irrimediabilmente nulla, oltre che per violazione del basilare principio del contraddittorio, anche per difetto assoluto di motivazione, stante la sua manifesta irragionevolezza. La Corte, lungi dal potere paventare, in via del tutto dubitativa, la presunta ‘ inesistenza oggettiva della spesa ‘, avrebbe, al contrario, necessariamente dovuto pervenire a una simile conclusione in maniera chiara, esplicita e certa, il tutto, eventualmente, sollevando di ufficio (ma, beninteso, nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio) la questione in ordine alla presunta nullità del contratto di locazione, questione che, nella fattispecie, non solo non era stata ritualmente sollevata (nemmeno ex officio ) ma che, del resto, nemmeno era stata decisa.
2.1. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. La C.T.R. non ha posto a base della decisione la nullità o l’inesistenza del contratto di locazione, come si evince chiaramente dalla motivazione. La manifestazione del dubbio circa
la reale esistenza del contratto, espressa a conclusione del ragionamento, non ha avuto alcuna incidenza sul decisum , basato invece sul puntuale ed accurato esame della documentazione prodotta dagli appellanti, ritenuta, con motivazione congrua e scevra da illogicità, inidonea a dimostrare che l’immobile locato fosse adibito ad attività professionale e dunque che il costo fosse connotato dal requisito dell’inerenza, anche sotto il profilo dell’economicità. Si legge infatti nella sentenza impugnata: ‘ Sicuramente rilevante appare la circostanza che la moglie del rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO, proprietaria dell’appartamento, avesse mantenuto la residenza presso quell’immobile. La residenza è il luogo in cui una persona ha la dimora abituale e l’appellante nonostante la c.d. ‘vicinanza della prova’ si è ben guardato dal documentare o allegare che il coniuge avesse, in realtà, la dimora abituale altrove. Quindi, l’inequivoco dato documentale deve indurre fondatamente a ritenere che la proprietaria abitasse nell’appartamento. Tale conclusione deve ovviamente far escludere che l’immobile di Roma potesse essere destinato con carattere di esclusività a studio professionale.’ Per altro verso, gli appellanti neppure hanno documentato che l’appartamento fosse attrezzato, in tutto o in parte, come studio professionale e che all’epoca le informazioni circa lo studio (biglietti da visita, indicazioni web) comprendessero oltre all’indirizzo di Napoli, anche quello di Roma, con specificazione RAGIONE_SOCIALE modalità di incontro con la clientela (giorni di presenza e orari per gli appuntamenti). Inoltre, come acutamente osservato dalla parte appellata non era stata documentata alcuna spesa che comprovasse l’utilizzo dell’appartamento come studio professionale, a differenza di quello di Napoli laddove tali tipologie di spesa erano ben evidenziate (utenze, fatture di riparazioni, spese per il noleggio RAGIONE_SOCIALE apparecchiature da ufficio ecc.). Le spese per spostamenti in treno da Napoli e Roma e viceversa e quelle per il fitto di un posto auto non sono assolutamente significativi. I
biglietti ferroviari sono tutti intestati a NOME COGNOME. In gran parte sono i viaggi riguardano i giorni in cui il COGNOME aveva udienza a Roma con partenza da Napoli in mattinata (o al massimo il giorno prima) e rientro all’ora di pranzo e in serata (evidentemente, in relazione alla durata dell’udienza); si tratta di comportamenti assolutamente incompatibili con la gestione, anche saltuaria, di un avviato studio professionale. I bonifici asseritamente relativi a fitto di un posto auto (per la verità la documentazione prodotta attesta solo bonifici bancari in favore di tale COGNOME NOME con “pagamenti mensili”, per cui non possibile individuare la prestazione a cui i pagamenti facevano riferimento) sono intestati allo studio legale ma non è dato sapere chi ne usufruisse. Del resto, se la moglie risiedeva e viveva a Roma il COGNOME, periodicamente, poteva avere la necessità di incontrarla. La circostanza che il canone di locazione e quello del (presunto) posto auto fossero corrisposti con bonifico appare irrilevante, tenuto conto che in mancanza di un pagamento tracciabile non sarebbe stato possibile portare la spese in detrazione (fossero o meno oggettivamente esistenti). Anche l’elenco RAGIONE_SOCIALE udienze tenute a Roma (per lo più presso giurisdizioni superiori o presso il TAR Lazio competente per i ricorsi contro enti centrali) appare inconcludente. Non vi è alcuna prova che si trattasse di giudizi riguardanti clienti che gravitavano esclusivamente nell’area romana; è un fatto notorio che molti legali napoletani hanno frequentemente impegni nella Capitale, in Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato e al TAR Lazio, senza necessità di uno studio in loco, risolvendosi le udienze in poche ore (come si è detto in occasioni di tali udienze spesso anche il COGNOME partiva in treno da Napoli la mattina e rientrava nel primo pomeriggio). La rilevante spesa mensile di oltre € 5.000,00 dovrebbe far ipotizzare un’intensa attività e una adeguata clientela di cui, viceversa, proprio alla luce della documentazione fornita dalla parte risulta mancare ogni traccia. Infine, la circostanza che la proprietaria (moglie del socio COGNOME NOME) non
avesse dichiarato il canone di locazione sembrerebbe far ipotizzare che nessun canone fosse stato effettivamente corrisposto (si tratta di bonifici fatti dal marito alla moglie) e che sarebbe stato insensato pagare tasse su somme non incassate. In buona sostanza, le argomentazioni poste dall’Ufficio a fondamento dell’avviso di accertamento impugnato appaiono logiche e coerenti e non seriamente contrastate dagli elementi di segno contrario addotti dagli appellanti. Peraltro, in questo caso oltre che mancanza di prova dell’inerenza della spesa potrebbe parlarsi anche di inesistenza oggettiva della spesa indicata in contabilità’.
3. Con il terzo motivo, rubricato « Violazione e falsa applicazione di legge (Art. 62 Dlgs. N. 546/1992 e 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) in relazione ai principi giurisprudenziali in tema di inerenza dei costi deducibili » i ricorrenti deducono che la sentenza è gravemente erronea ed illegittima anche per violazione e falsa applicazione degli ormai pacifici principi di diritto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, devono sottendere e guidare l’accertamento del requisito dell’inerenza , a mente dei quali, affinchè un costo sostenuto dall’imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili (Cass. n. 16826, 30 luglio 2007; v. anche in tal senso Cass. n. 4901/2013, Cass. n. 24065/2011, Cass. n. 26851/09; Cass. n. 1465/09). Ed anzi, la Corte di Cassazione aveva più volte affermato che ‘l’inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti di utilità o di vantaggio’ (Cass. n. 450/2018), confermando da tempo ‘…l’abbandono dei requisiti della vantaggiosità e della congruità del costo’ (Cass. n. 14579/2018). Secondo i ricorrenti sarebbe di solare evidenza che il ragionamento dei giudici di
appello è completamente disallineato rispetto ai su trascritti principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.
3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto tendente in realtà ad ottenere in sede di legittimità una rivalutazione del materiale probatorio in senso favorevole ai ricorrenti. Questa Corte ha più volte ribadito che non è consentita una valutazione RAGIONE_SOCIALE prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal Giudice del merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal Giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e la concludenza RAGIONE_SOCIALE prove, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esso sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova ( tra le tante, Cass. n. 13252/2024).
3.2. Peraltro, in tema di inerenza dei costi d’impresa, si è ormai consolidato un orientamento di legittimità (tra le altre, si veda la recentissima ord. n. 26312/2025) che, in tema di imposte dirette, ritiene che l’Amministrazione finanziaria, nel negare l’inerenza di un costo, può anche contestare l’incongruità e l’antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa. In tale caso, è onere del contribuente dimostrare la regolarità RAGIONE_SOCIALE operazioni in relazione allo svolgimento dell’attività d’impresa e alle scelte imprenditoriali.
4.Con il quarto motivo, rubricato « omessa valutazione di fatti e circostanze decisive (Art. 62 Dlgs. N. 546/1992 e 360, comma 1, n. 5 c.p.c. » , i ricorrenti lamentano che il richiesto e necessario giudizio qualitativo in ordine al requisito della inerenza non sia stato legittimamente e correttamente effettuato dalla Corte tributaria nemmeno laddove aveva asserito: ‘ Per altro verso, gli appellanti neppure hanno documentato che l’appartamento fosse attrezzato, in tutto o in parte, come studio professionale e che all’epoca le informazioni circa lo studio
(biglietti da visita, indicazioni web) comprendessero oltre all’indirizzo di Napoli, anche quello di Roma, con specificazione RAGIONE_SOCIALE modalità di incontro con la clientela (giorni di presenza e orari per gli appuntamenti .’ e laddove aveva affermato che ‘ Anche l’elenco RAGIONE_SOCIALE udienze tenute a Roma (per lo più presso giurisdizioni superiori o presso il TAR Lazio competente per i ricorsi contro enti centrali) appare inconcludente. Non vi è alcuna prova che si trattasse di giudizi riguardanti clienti che gravitavano esclusivamente nell’area romana; è un fatto notorio che molti legali napoletani hanno frequentemente impegni nella Capitale, in Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato e al TAR Lazio, senza necessità di uno studio in loco, risolvendosi le udienze in poche ore (come si è detto in occasioni di tali udienze spesso anche il COGNOME partiva in treno da Napoli la mattina e rientrava nel primo pomeriggio) ‘. Sostengono i ricorrenti che entrambi i su riportati passaggi motivazionali risultano gravemente erronei ed illegittimi, in quanto resi omettendo totalmente di esaminare i documenti ritualmente depositati dai ricorrenti, sub doc. 10 del fascicolo di I grado, che platealmente smentirebbero gli assunti del giudice di merito.
4.1. La doglianza è inammissibile in quanto, a fronte di una duplice conforme pronuncia di merito (cd. ‘doppia conforme’), il ricorso per cassazione poteva essere spiegato esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’ art. 360, comma 1, c.p.c., applicabile anche alle sentenze pronunciate dalle Commissioni Tributarie Regionali, ora Corti di giustizia tributaria di secondo grado (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). Né gli impugnanti, al fine di non incorrere nella preclusione di cui innanzi, si sono premurati di dimostrare la diversità RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello (cfr. Cass. n. 26934/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016).
Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile.
Spese secondo soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Presidente
(NOME COGNOME)