Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6061 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6061 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9150/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA ROMAGNA n. 2503/09/17 depositata il 14/09/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2503/09/17 del 14/09/2017, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 326/01/13 della
Commissione tributaria provinciale di Forlì (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso un avviso di accertamento per IRPES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato notificato alla società contribuente in relazione all’indeducibilità di costi ritenuti non inerenti.
1.2. La CTR ha accolto parzialmente l’appello proposto da AE evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) i maggiori costi di euro 380.000,00 sostenuti dalla società contribuente in relazione al contratto di appalto stipulato con RAGIONE_SOCIALE non potevano dirsi afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, come sostenuto dall’Amministrazione finanziaria, in quanto l’Ufficio non aveva svolto nessuna indagine «sulla effettiva consistenza RAGIONE_SOCIALE forniture effettuate e sulla posizione della RAGIONE_SOCIALE», risultando invece la regolarità RAGIONE_SOCIALE partite incrociate; b) analogamente, i costi concernenti il contratto di subappalto stipulato con la RAGIONE_SOCIALE non potevano dirsi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti.
NOME impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE Imposte sui Redditi TUIR), dell’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che, come evincibile dall’atto impositivo, la contestazione di indeducibilità dei costi relativamente ai rapporti intercorsi con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
riguarderebbe esclusivamente l’assenza di inerenza e certezza di detti costi, non anche la inesistenza (oggettiva o soggettiva) RAGIONE_SOCIALE operazioni.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. La CTR ha ritenuto che l’eccedenza di euro 380.000,00 concernente i rapporti con RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata recuperata a tassazione in ragione della (parziale) inesistenza oggettiva della prestazione, con l’utilizzazione di una presunzione semplice non accompagnata dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
1.2.1. Analogamente, con riferimento alla ripresa a tassazione riguardante i costi derivanti dalla fattura di RAGIONE_SOCIALE, il costo avrebbe riguardato un’operazione erroneamente ritenuta soggettivamente inesistente.
1.3. In realtà, come si evince dall’avviso di accertamento, trascritto in parte qua dalla ricorrente ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, le riprese prescindono del tutto dalle questioni concernenti le operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, ma riguardano, essenzialmente, la certezza ed inerenza dei costi, con conseguente indetraibilità della relativa IVA.
1.4. La CTR non solo non si è soffermata sulle questioni sottoposte alla sua attenzione, ma ha indebitamente invertito l’onere probatorio: invero, a fronte della contestazione di certezza ed inerenza del costo, grava sul contribuente e non già sull’Amministrazione finanziaria la prova della effettiva esistenza di detti requisiti.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 17/01/2024.