Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6874 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6874 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24579/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente principale-
contro
RAGIONE_SOCIALE a socio unico (c.f. CODICE_FISCALE) e RAGIONE_SOCIALE a socio unico (c.f. CODICE_FISCALE), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 3336/2017, depositata il 25/7/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE appartenevano al gruppo RAGIONE_SOCIALE, specializzato nella gestione di residenze assistenziali per anziani. RAGIONE_SOCIALE si occupava della ricerca e realizzazione RAGIONE_SOCIALE strutture: i ndividuato l’immobile d’interesse , lo acquistava o lo locava e sosteneva gli interventi necessari per renderlo idoneo. Esaurita la fase preparatoria, RAGIONE_SOCIALE concludeva a) contratti di affiliazione commerciale con terzi soggetti, incaricati di gestire i servizi inerenti ai posti letto e a cui venivano forniti sevizi consulenziali e l’uso del marchio; b) contratti di locazione (in ipotesi d’immobile in proprietà) o sublocazione (in caso d’immobile preso in locazione) in favore di società incaricate della gestione facenti generalmente parte dello stesso gruppo.
La consolidata RAGIONE_SOCIALE aveva optato per il regime del consolidato fiscale , concorrendo alla determinazione di un’unica base imponibile in capo alla società consolidante RAGIONE_SOCIALE. A RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE veniva notificato un avviso di accertamento, con cui erano contestate per l’anno 2010 ai fini IRES e IRAP, a) l’omessa contabilizzazione e dichiarazione ex artt. 85 e 109 t.u.i.r. di componenti positivi per riaddebito di costi di utenze telefoniche, energia elettrica, gas nonché di costi e canoni di manutenzione ordinaria (rilievi 1, 2, 3 e 6); b) l’indebita deduzione di costi non inerenti ex art. 109, quinto comma t.u.i.r. per fatture relative a servizi di consulenza di RAGIONE_SOCIALE e della società RAGIONE_SOCIALE (rilievi 4 e 5); c) l’indebita deduzione di quote di ammortamento (rilievo 7). RAGIONE_SOCIALE riceveva anche un secondo avviso di accertamento con cui, sulla base dei rilievi formulati per le imposte dirette e con riferimento all’IRAP , in considerazione dell’omessa variazione in aumento di costi, venivano accertate una maggiore IRAP e IVA, e comminata una sanzione pecuniaria.
Con la sentenza n. 2685/2016 la CTP di Milano accoglieva il ricorso esclusivamente con riferimento al rilievo n. 7 sulle quote di ammortamento.
Su appello RAGIONE_SOCIALE due società, la sentenza della CTR della Lombardia n. 3336/2017 annullava gli avvisi con riferimento ai rilievi 1, 2, 3 e 6 sull’ omessa contabilizzazione e dichiarazione di componenti positivi del reddito, ‘mandando all’Ufficio per la rideterminazione del rilievo 8 (omessa variazione fiscale in aumento ai fini IRAP) e quello ai fini IVA ‘ . Descritta l’attività di RAGIONE_SOCIALE, il giudice di appello riteneva:
-che era stato individuato un comportamento antieconomico nell’assunzione, senza contropartita, da parte di RAGIONE_SOCIALE di non prevedibili costi telefonici e di energia, generalmente a carico di chi usufruisce dell’immobile per abbattere sotto il profilo fiscale i ricavi. Il ragionamento avrebbe potuto apparire logico rispetto ai conduttori per l’esigua differenza fra costi e ricavi; non lo era rispetto agli affiliati perché i margini dei ricavi erano decisamente superiori per come ‘risulta dalla documentazione versata in atti’;
-che l’Ufficio non aveva indicato quale soggetto sostenesse le spese. Ritenendo ripartibili i costi fra i due soggetti e sommando i ricavi dei due contratti (affiliazione e gestione), sussisteva una ‘certa marginalità’ che esclude va ‘l’antieconomicità’;
-che per le spese di manutenzione valevano le stesse considerazioni perché dai ‘contratti di affiliazione’ risultava che le spese fossero comprese ‘nei contratti di affiliazione e locazione’;
-che erano fondati i rilievi sulle fatture per i servizi di consulenza di RAGIONE_SOCIALE e della società RAGIONE_SOCIALE. Nel primo caso, la ricerca di terreno era stata eseguita in favore di altra società (RAGIONE_SOCIALE), destinata a rimanere l’unica beneficiaria dei contratti attivi di affiliazione e locazione sicché la contribuente, non avrebbe goduto, a fronte dei costi sostenuti, alcun beneficio, tenuto conto della propria attività (ricerca di strutture da adibire a RSA per
poi lucrare attraverso i contratti di affiliazione e locazione). Nel secondo caso, le fatture presentano una causale generica (consulenza AVV_NOTAIO fee ) e le prestazioni avrebbero interessato strutture già esistenti e quindi non comprese nella funzione svolta dalla contribuente;
-che l’ ‘ultimo rilievo’ (riprese a fini IRES, IRAP e IVA) doveva essere necessariamente rimodulato sulla base dell’annullamento dei rilievi 1,2, 3, 6 e 7, con sanzioni ‘al minimo di legge’.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi mentre le due società hanno resistito al ricorso e proposto ricorso incidentale affidato a due motivi.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Il P.M. ha depositato il 26/1/2026 le sue conclusioni scritte.
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dell’art. 380 -bis .1 c.p.c. le controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale, rubricato «violazione degli artt. 115 e 116 e 132, co. 2, nr. 4 c.p.c., 118 att. c.p.c., 36 co. 2, n. 4, 53, 54 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, co. 1, nr. 4 c.p.c.» , l’RAGIONE_SOCIALE lamenta che la sentenza sia intrinsecamente contraddittoria:
-pur confermando l’antieconomicità nel modus operandi di RAGIONE_SOCIALE e quindi la parziale fondatezza del recupero (con riferimento ai contratti di locazione o sublocazione), ha riformato completamente ‘il capo’ della sentenza di primo grado invece che rideterminare la pretesa punitiva;
-attribuisce valore dirimente a dei contestati prospetti predisposti dai contribuenti, da valutarsi come mere allegazioni difensive, riportanti, fra l’altro , marginalità minime se non negative;
-constatata l’impossibilità di determinare l’operatore che usufruisce dei costi recuperati a tassazione, ha ripartito i costi illogicamente fra
tutti i soggetti interessati, senza individuazione di un criterio e senza considerare che, ai fini dell’imputazione, i costi devono essere inerenti all’attività esercitata, determinati o determinabili e imputa ti all’esercizio di competenza , con onere della prova a carico del contribuente.
Il motivo è infondato.
2.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 legge n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., nn. 8053/2014 e 8054/2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincime nto, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez. U., 22232/2016).
2.2 Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o no la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE prove a quella compiuta dai giudici del merito (Cass. 3267/2008). La motivazione della sentenza consente di comprendere perché il giudice ritiene di pervenire all’annullamento dei rilievi per i costi RAGIONE_SOCIALE utenze ed energetici, tanto è vero che parte ricorrente critica come illogico il criterio utilizzato e come sia stato distribuito l’onere della prova.
Con il secondo motivo del ricorso principale, rubricato «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 e 53 della Costituzione, 115 e 116 c.p.c., 2697, 2727, 2729 c.c., 39 co. 1, lett. d), 40 e 41-bis del D.P.R. nr. 600/1973, 85, 109 e 127 del D.P.R. nr. 917/1986, 19, 21 e 54, co. 5, del D.P.R. 633/72, 5 e 25 del d.lgs. nr. 447/1997, 17 della dir. CEE 17.5.1977, nr. 77/388/CE e 167 dir. CEE 28.11.2006, nr. 2006/112/CE in relazione all’art. 360, co. 1 nr. 3, c.p.c. », l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deduce che la decisione contenga numerosi errores in iudicando sia per le argomentazioni riportate nel primo motivo sia perché è negata efficacia probatoria agli elementi di prova indicati dall’Ufficio (tipologia di attività; utilizzazione in via esclusiva dei locali locati o sublocati da parte di altre società; assunzione di oneri economici non previsti in contratto; esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria; sostanziale inesistenza di un utile), valutando unicamente la marginalità e affermando che i contratti comprendessero le spese di manutenzione.
Il secondo motivo del ricorso è fondato nei limiti che seguono.
4.1 La formulazione del motivo deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera tale da consentirne l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 26790/2018).
Spetta inoltre soltanto al giudice di merito valutare l’attendibilità e la concludenza RAGIONE_SOCIALE prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. 24035/2018).
4.2 Il motivo rimane peraltro ammissibile e meritevole di accoglimento nella parte in cui, per i rilievi 1, 2, 3 e 6, contesta la violazione dell’art. 109 t.u.i.r. e si duole del mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE regole che disciplinano la prova presuntiva.
4.2.1 Questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai fini della deduzione di un costo dalla base imponibile ai sensi dell’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, la deducibilità di costi e oneri richiede la loro inerenza all’attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea a essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità – anche solo potenziale e indiretta – secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, a fronte di contestazioni dell’Amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività di impresa e non ai ricavi in sé (Cass. 8646/2022, Cass. 15530/2023 e Cass. 9910/2024).
4.2.2 In tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per “vizio di sussunzione” non per il fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al giudizio di “gravità, precisione e concordanza” degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede (I) che si applichi il ragionamento
probabilistico per valutare la gravità; (II) si stimi il grado di probabilità dell’ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione; (III) si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza (Cass. 21762/2025). Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, qualora adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. Per le Sezioni Unite la critica del ragionamento presuntivo non è consentita in sede di legittimità quando «si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo , o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito» (Cass., sez. U, 1758/2018). La censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, dovendo piuttosto fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio. Deve anche escludersi che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo. Neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. 22366/2021, Cass. 14207/2024 e Cass. 21762/2025).
4.2.3 La decisione non appare corretta perché, a fronte RAGIONE_SOCIALE allegazioni dell’RAGIONE_SOCIALE, prende in considerazione
unicamente l’esistenza di una ‘certa marginalità’ dei ricavi; attribuisce a ll’Ufficio -anziché alle società contribuenti l’onere di provare chi fra società affiliate e società conduttrici avesse sostenuto i costi per le diverse utenze; partendo dal presupposto dell’impossibilità di verificare la competenza dei costi, perviene alla conclusione che si tratti di costi inerenti sommando i ricavi dell’insieme dei contratti conclusi tanto con società facenti parte dello stesso gruppo quanto con soggetti estranei al gruppo; ritiene inerenti tutte le spese di manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati da soggetti diversi dalla contribuente sulla base dell’unica e insufficiente considerazione che così era stato stabilito dai ‘contratti di affiliazione’.
Con il terzo motivo del ricorso principale, rubricato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto, di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, nr. 5, c.p.c. », l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE eccepisce che non sia stato valutato l’effettivo fatto controverso costituito dalla ‘insufficienza dei canoni percepiti a fronte RAGIONE_SOCIALE spese complessivamente sostenute per ciascun immobile’. La presenza di un certa marginalità rimaneva compatibile con il giudizio sull’antieconomica dell’attività.
Il terzo motivo del ricorso principale rimane assorbito dall’accoglimento del secondo.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 109 comma 5, DPR 917/86 con riferimento a costi non inerenti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», le controricorrenti deducono che la motivazione della sentenza sui rilievi n. 4 e 5 non considera che l’inerenza abbraccia tutti i costi inerenti all’impresa e non soltanto a quelli relativi alla produzione di un reddito. Non necessario che i costi ineriscano specificatamente ai ricavi, essendo sufficiente una generica inerenza all’attività. La prima fattura di euro 60.000,00 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE riguarda rapporti commerciali fra RAGIONE_SOCIALE e
RAGIONE_SOCIALE in relazione a un’area concessa in superficie e alla realizzazione di una struttura polifunzionale. Qualora l’operazione fosse andata a buon fine, i costi sarebbero stati rimborsati da RAGIONE_SOCIALE. Le altre fatture si riferiscono a consulenze prestate dalla società RAGIONE_SOCIALE per la ‘risoluzione di contenziosi aperti in materia di autorizzazione e budget’ relativamente a tre strutture.
7. Il motivo è inammissibile.
Il giudice ha concluso che la prima fattura riguardava attività che non assicurava alcun potenziale utile alla contribuente e che le ulteriori, aventi una descrizione generica, concernevano strutture già individuate e esulavano dall’attività che la contribuente svolgeva per i proprio gruppo societario. La ricorrente intende ottenere una rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice del merito. Pur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 8758/2017). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione dell’art. 109 t.u.i.r., bensì l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, sottratto al sindacato di legittimità (Cass. 17744/2022 e Cass. 3340/2019).
8. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 25 D.Lgs 446/97 e dell’art. 54, comma 2, DPR 633/72, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in rela zione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», le controricorrenti deducono che con riferimento all’IVA e all’IRAP, rispetto ai rilievi n. 4 e 5, il giudice di secondo grado non prende alcuna posizione. Avrebbe invece dovuto considerare che all’IVA non si estende automaticamente la ripresa dei ricavi per antieconomicità. L’IRAP è stata determinata mediante
il ‘metodo da derivazione del bilancio’, che prevede come unico limite l’inerenza dei costi a fini civilistici, sicuramente sussistente.
9. Il motivo è inammissibile perché, da un lato, il giudizio d’appello, per come riportato nella sentenza impugnata, non risulta aver riguardato le due questioni dedott e e, dall’altro, le controricorrenti non specificano in quali termini le questioni erano state valere anche con l’atto di appello. Dal ricorso incidentale risulta unicamente che il giudice di primo grado abbia trattato la prima questione sull’IVA, comparendo per il resto un criptico accenno, sempre solo da parte del giudice di primo grado, al la ‘diversa inerenza’ per l’IRAP (v. controricorso e ricorso incidentale, pag. 26 e 27). I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste RAGIONE_SOCIALE parti. Non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità. Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione d ‘ inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 2038/2019, Cass. 15430/2018 e Cass. 20581/2019).
10. In conclusione deve essere accolto unicamente il secondo motivo del ricorso principale, con assorbimento del terzo. Il primo motivo del ricorso principale deve essere rigettato mentre i due motivi del ricorso incidentale sono inammissibili. La sentenza
impugnata va cassata in relazione al motivo di ricorso principale accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Sussistono i presupposti processuali per giustificare il pagamento del cd. doppio contributo unificato da parte RAGIONE_SOCIALE società che hanno proposto ricorso incidentale.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo del ricorso principale, con assorbimento del terzo; rigetta il primo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili i due motivi del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso principale accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti in via incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17/2/2026
il Presidente
NOME COGNOME