Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34764 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34764 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13625-2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio legale sito in Roma alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
e contro
, in persona del legale rappresentante
RAGIONE_SOCIALE pro tempore ;
Oggetto:
Tributi –
– intimata –
avverso la sentenza n. 10246/33/2014 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 25/11/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso e notificata alla RAGIONE_SOCIALE nonché della conseguenziale cartella di pagamento emessa per iscrizione a ruolo a titolo provvisorio RAGIONE_SOCIALE somme risultanti dall’atto impositivo, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania, riuniti gli appelli separatamente proposti dalla società contribuente e dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado, li respingeva sostenendo che erano infondate «le argomentazioni addotte dal contribuente sulla legittimità dell’operato dell’Ufficio che si era limitato alla semplice verifica dei costi esposti dallo stesso contribuente», «che avendo rilevato una perdita di esercizio, ritenuto di poter effettuare il controllo della inerenza e della competenza dei costi sostenuti, giungendo alla determinazione di un loro recupero per € 29.867,59»; che andava, invece, riconosciuto il costo della prestazione effettuata a favore della società contribuente dalla RAGIONE_SOCIALE in quanto la verifica effettuata dall’amministrazione finanziaria nei confronti di tale ultima societ à aveva confermato l’esistenza della prestazione ed il relativo costo; che, invece, non risultavano giustificati gli altri costi ripresi a tassazione in difetto di prova, gravante sulla società contribuente, della «sicura riferibilità della spesa sostenuta a favore della società», in particolare per mancanza di «un contratto o accordo intercorrente tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE quali verificare i rapporti di lavoro intercorsi e il costo relativo; che le altre spese risultavano «del tutto generiche ed in alcun modo riferibili alla cooperativa o a beni
della stessa»; che, pertanto, erano indeducibili costi per 12.717,52 euro; che restavano assorbite tutte le altre censure.
Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad otto articolati motivi preceduti da due ‘eccezioni’ di nullità della sentenza impugnata; l’RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso mentre resta intimata l’agente della riscossione.
Considerato che:
Con una prima ‘eccezione’, da qualificarsi come motivo di ricorso, la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per l’ error in procedendo commesso dai giudici di appello per aver reso una sentenza del tutto carente di motivazione e, comunque, illegittima per avere omesso di pronunciarsi su punti decisivi della controversia ed in particolare sui motivi di ricorso proposti avverso la cartella di pagamento.
1.1. Il motivo è inammissibile là dove deduce un vizio di omessa pronuncia «su punti decisivi della controversia», avendo il ricorrente mancato di indicare, in spregio al principio di specificità del ricorso, di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., i motivi d’appello che la CTR non avrebbe esaminato. A ciò aggiungasi che il ricorrente, in ossequio al predetto principio, avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, i motivi di appello su cui la CTR non si era pronunciata, onde consentire a questo Collegio di verificare la fondatezza della tesi sostenuta nel motivo in esame. E’ noto, infatti, che, in tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla RAGIONE_SOCIALE. ove sia denunciato un error in procedendo , come nel caso di specie, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e
non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’ iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (cfr., fra le tante, Cass. n. 23834 del 2019; conf. Cass. n. 3141 del 2023, non massimata).
1.2. Invece, là dove deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente, il motivo è infondato.
1.3 . Com’è noto, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo -quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).
1.4. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno espresso RAGIONE_SOCIALE ben identificabili rationes decidendi , per come risulta dall’appar ato motivazionale di cui si è dato ampiamente conto nella parte espositiva dello svolgimento del processo, che consente di affermare che la motivazione della sentenza d’appello è congruamente motivata, ponendosi ben al di sopra del minimo costituzionale.
Con una seconda ‘eccezione’, anche questa da qualificarsi come motivo di ricorso, la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per l’ error in iudicando e per vizi della motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., commessi dai giudici di appello per non aver preso in esame la questione prospettata e così confermando le tesi dell’ufficio fondat e solo su presunzioni, senza tener conto della documentazione prodotta da essa contribuente.
2.1. Il motivo è inammissibile per assoluta genericità. La ricorrente, infatti, non specifica l’ error in iudicando commesso dai giudici di appello che inficerebbe addirittura di nullità la sentenza
impugnata, né quali fatti storico-naturalistici emergenti dagli atti o documenti di causa, decisivi e discussi tra le parti, la CTR avrebbe omesso di esaminare, alla stregua della nuova formulazione del n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. (introdotto dall’art. 54, comma 1, lett. b) , del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012). A ciò deve aggiungersi che il motivo è inammissibile anche perché si pone in contrasto con il disposto di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., vigente ed applicabile ratione temporis , vertendosi in ipotesi di c.d. doppia conforme rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello, com’era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 26774/2016, n. 5528/2014).
Con il primo motivo la ricorrente deduce la «nullità della sentenza ex artt. 36, comma 2 del D.Lgs. 546/1992, 112 cpc e 118 disp.att. cpc in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 cpc».
3.1. Sostiene la ricorrente che la sentenza sarebbe nulla perché corredata di una motivazione apparente e che «Nella fattispecie la sentenza emessa dai giudici della CTR è viziata da ultrapetizione o extrapetizione in quanto ha interferito nel potere dispositivo RAGIONE_SOCIALE parti ed ha alterato gli elementi obiettivi dell’azione ( petitum e causa petendi ) e, ha sostituito i fatti costitutivi della pretesa, emettendo un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero ha attribuito o negato un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato)». Lamenta, inoltre, che la CTR non aveva esaminato «la copiosa documentazione» prodotta in giudizio né pronunciata sulle «eccezioni in diritto ed in fatto sollevate dal contribuente relativamente alla cartella di pagamento».
3.2. Il motivo è inammissibile per intrinseca contraddittorietà posto che la deduzione di nullità della sentenza per difetto di
motivazione e per omessa pronuncia sui motivi di impugnazione proposti con riferimento alla cartella di pagamento si pone in insanabile contrasto con la deduzione di ultra o extrapetizione della stessa.
3.3. In ogni caso, là dove deduce il vizio di ultra o extrapetizione, e l’omessa pronuncia sui motivi di appello proposti con riferimento alla cartella di pagamento, il motivo è inammissibile per evidente difetto di specificità in quanto il ricorrente si è limitato ad argomentare la censura richiamando le norme ed i principi giurisprudenziali in materia ma senza indicare le domande ed eccezioni proposte e le statuizioni d’appello pronunciate oltre i limiti di quelle. Ed è noto che, in tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla RAGIONE_SOCIALE. ove sia denunciato un error in procedendo , come nel caso in esame, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’ iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (fra le tante, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019).
3.4. A ciò aggiungasi che il difetto di specificità del motivo per le sopra rilevate omissioni è nella specie ancor più evidente e grave sol che si pensi che il vizio di extra o ultrapetizione non ricorre qualora il giudice esamini una questione non espressamente formulata ma da ritenersi tacitamente proposta per essere l’antecedente logico e giuridico di quelle espressamente dedotte (Cass. n. 13964 del 2019).
3.5. E’ inammissibile anche la censura di omesso esame della «copiosa documentazione probatoria versata nel fascicolo
processuale del contribuente» per le ragioni indicate al precedente par. 2.1.
Con il secondo motivo di ricorso deduce la «insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo pe il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».
4.1. Il motivo è inammissibile alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui «In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente», che è questione pure posta nel presente giudizio e ritenuta infondata (vedi i precedenti paragrafi 1.3. e 1.4.), «ovvero si fondi», ma non è il caso di specie, «su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. n. 7090 del 2022).
Nel motivo in esame il ricorrente deduce altresì:
a ) l’ error in iudicando della CTR per non aver «individuato ed applicato le norme che regolano il rapporto giuridico dedotto in giudizio»;
la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 167 cod. proc. civ. sul principio di non contestazione, nella specie rimasto inapplicato. Sostiene che i costi che la CTR ha ritenuto indeducibili «sono perfettamente riconducibili all’attività ed inerenti,
regolarmente documentati» e che «nessuna contestazione specifica è stata fatta dall’Ufficio».
5.1. Espone, quindi, nel motivo argomentazioni dirette a provare la deducibilità dei costi con riferimento a ciascuno di essi.
5.2. Le censure sopra elencate sono complessivamente inammissibili.
5.3. La prima, per assoluta genericità avendo la ricorrente omesso di specificare quali «norme che regolano il rapporto giuridico dedotto in giudizio» sarebbero state violate dai giudici di appello.
5.4. La seconda, per difetto di specificità in quanto il ricorrente si limita genericamente a dedurre la violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni censurate senza indicare in maniera analitica quali documenti i giudici di appello avrebbero omesso di esaminare (che, peraltro, è questio ne che andava dedotta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e nei limiti di deducibilità del vizio logico di motivazione di cui alla citata disposizione), quali prove addotte dal contribuente avrebbero trascurato di esaminare e valutare e, infine, quali erano i fatti non espressamente contestati dall’amministrazione finanziaria.
5.5. Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. va altresì ricordato il principio secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALE prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione» (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27000 del
27/12/2016, Rv. 642299, e numerose altre conformi). Censure, queste ultime, che non sono state dedotte con il ricorso in esame.
5.6. Il motivo è inammissibile anche là dove espone le argomentazioni sviluppate nei gradi di merito a fondamento della deducibilità dei costi perché si risolve in una non consentita richiesta alla Corte di rivalutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito (cfr., ex multis , Cass., Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790 -01; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014, Rv. 629382 -01).
Con il terzo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 7 della legge n. 212 del 2000.
6.1. Sostiene, con una prima censura, che i giudici di appello non avevano esaminato la questione posta dalla società contribuente sia nel ricorso introduttivo che in quello d’appello, di non applicabilità dell’accertamento analitico -induttivo di cui all’art. 3 9 cit., per avere dichiarato un reddito coerente con gli studi di settore e, conseguentemente, omesso di pronunciare su detta questione
6.2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza del ricorso, di cui all’art. 366 cod. proc. civ., avendo la ricorrente omesso di riportare in ricorso il motivo di impugnazione dedotto nei gradi di merito con riferimento alla questione dell’applicabilità al caso di specie dell’accertamento ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, comunque di fornire un’indicazione circostanziata e precisa che ne consenta l’individuazione nell’ambito degli atti processuali, onde mettere questa Corte in condizioni di verificarne la proposizione con l’originario ricorso e la sua tempestiva riproposizione nel successivo grado di giudizio.
6.3. Al riguardo pare necessario ricordare il principio giurisprudenziale, al quale la ricorrente non si è attenuta, secondo
cui «Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività RAGIONE_SOCIALE questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi» (Cass. n. 28072 del 2021).
6.4. Il motivo, pertanto, è inammissibile per la novità della questione dedotta, la cui prospettazione nei precedenti gradi di merito non è desumibile né dal contenuto del ricorso né dalla sentenza impugnata; invero, secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, «qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia
fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa» (Cass. n. 1435 del 2013; conf. Cass. n. 23675 del 2013, n. 27568 del 2017).
6.5. Con una seconda censura deduce il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento e l’omessa pronuncia sul motivo all’uopo dedotto nel giudizio di merito.
6.6 . Il dedotto vizio di omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ancorché non dedotta nella rubrica del mezzo di cassazione in esame, è inammissibile per i medesimi profili indicati al precedente paragrafo 3.3. (sul punto, in ogni caso, cfr. Cass. n. 23834 del 2019).
6.7. Il motivo con cui è dedotto , invece, l’ error in iudicando è altrettanto inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente trascritto il contenuto dell’atto impugnato , che neppure ha allegato al ricorso, così impedendo a questa Corte la necessaria verifica della fondatezza della doglianza.
7 . Con il quarto motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TU 917/86, dell’art. 38 DPR n. 600/73 e della Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 Errata applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di legge ed errata determinazione dell’IRES».
8 . Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 84 TU 917/86. Compensazione perdite pregresse».
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
9.1. Invero, la ricorrente, più che un error in iudicando , deduce un error in procedendo giacché con entrambi i motivi lamenta l’omessa pronuncia dei giudici di appello sulle questioni dedotte nel
giudizio di merito di cui ai due motivi in esame (accertamento fiscale erroneamente condotto ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 ed errata determinazione dell’imposta, quanto al quarto motivo di ricorso, nonché, quanto al quinto motivo, mancata compensazione dei redditi con le perdite degli esercizi precedenti).
9.2. Orbene, il motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte al precedente paragrafo 6.3.
Con il sesto motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché nel corpo del motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. pr oc. civ.
10.1. Con riferimento alla prima censura deduce che la RAGIONE_SOCIALE aveva erroneamente ritenuto provata dall’amministrazione finanziaria l’esistenza della pretesa creditoria.
10.2. Il motivo è inammissibile ponendosi in contrasto con il principio giurisprudenziale in base al quale «La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.», che nella specie neppure è deducibile in presenza di una doppia conforme.
10.3. Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato la «copiosa documentazione» prodotta in giudizio dalla società contribuente, si tratta della medesima censura sollevata con il secondo motivo di ricorso, sopra esaminato e a cui si rimanda (v. par. 5 e segg.).
Con il settimo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000 «per mancata attivazione da parte dell’Ufficio del contraddittorio».
11.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte ai precedenti paragrafi 6.2., 6.3. e 6.4.
Con l’ottavo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 167 cod. proc. civ.
12.1. Anche in questo caso la ricorrente deduce sostanzialmente un’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sostenendo, nel motivo, che i giudici di appello non avevano esaminato e non si erano pronunciati sul fatto che l’Ufficio nelle proprie controdeduzioni, sia di primo che di secondo grado, non aveva preso posizione sui motivi dedotti da essa società ricorrente e non aveva indicato alcuna prova cui intendeva avvalersi né proposto eccezioni processuali e di merito.
12.2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente trascritto il contenuto degli atti processuali indicati, e per difetto di interesse, posto che, anche se i predetti atti fossero privi di quei contenuti, la ricorrente non avrebbe alcuna ragione di dolersene. Il motivo è, comunque, manifestamente infondato in quanto la previsione di cui all’art 23, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 non prevede alcuna sanzione nell’ipotesi in cui le controdeduzioni siano prive dei contenuti indicati nella citata disposizione.
In estrema sintesi, il ricorso va complessivamente rigettato e la ricorrente condannata al pagamento in favore della sola RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese processuali liquidate come in
dispositivo , nulla dovendosi liquidare all’agente della riscossione rimasta intimata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 510,00 per compensi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 03/10/2023