Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23622 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23622 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME CECILIA
Data pubblicazione: 03/09/2024
Oggetto: IRPEF – Accertamento – Costi inerenti all’attività imprenditoriale – Requisito dell’inerenza – Onere della prova a carico del contribuente.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4403/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, del foro di Agrigento, con studio in INDIRIZZO EracleaINDIRIZZO, e domiciliato presso il suo indirizzo pec come in atti, in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della C.T.R. Sicilia, n. 7852/2021, depositata il 13.9.2021 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE:
Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, COGNOME RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento, con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva rideterminato il reddito d’impresa relativo all’anno 2009 , ritenendo indebita la deduzione di spese per servizi di trasporto, poiché le fatture descrivevano le prestazioni in modo incompleto ed erano state emesse dalla ditta RAGIONE_SOCIALE, che non svolgeva l’attività di autotrasporto, ma quella di commercio itinerante di alimentari. A fronte di fatture contestate per € 70.000, l’RAGIONE_SOCIALE aveva recuperato a tassazione il minor importo di € 35.00 0.
La sentenza di primo a nnullava l’avviso di accertamento impugnato, non risultando sottoscritto da un funzionario in possesso della delega del Direttore dell’Ufficio .
Tale decisione veniva confermata in appello, ma sulla base di diversa motivazione, poiché la CTR riteneva che l’avviso di accertamento, seppur correttamente sottoscritto, risultava intrinsecamente contraddittorio, laddove, a fronte di una asserita incompletezza e genericità di tutte le fatture portate in deduzione, aveva recuperato a tassazione solo la metà degli importi in esse indicati, così implicitamente riconoscendo la inerenza dei costi in questione.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base un solo motivo. Il contribuente ha resistito, depositando controricorso e una memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di doglianza, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del TUIR, dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2697 e 2704 c.c., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., poiché il contribuente non avrebbe assolto all’onere di dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, non essendo sufficiente, a tale scopo, la dimostrazione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture
contabili. Evidenzia, peraltro, che tra le stesse parti, ma con riferimento all’anno di imposta 2008, l a Suprema Corte, con ordinanza n. 13484 del 27.2.2019, aveva cassato con rinvio la decisione di merito favorevole al RAGIONE_SOCIALE, poiché priva di motivazione in ordine alla mancanza di data certa del contratto da lui stipulato il 31.3.2007 con la ditta RAGIONE_SOCIALE, che aveva emesso le fatture aventi ad oggetto i servizi contestati. Quanto alla contraddittorietà dell’accertamento fiscale, infine, sostiene che la riduzione degli importi recuperati a tassazione risponderebbe esclusivamente a finalità deflattive.
2. Il motivo è infondato.
Ed invero, le argomentazioni dell’RAGIONE_SOCIALE , oltre a non fornire una spiegazione comprensibile in ordine al minor importo recuperato a tassazione ed alla intrinseca contraddittorietà dell’avviso impugnato, si scontra no con le risultanze dell’accertamento in fatto compiuto in sede di rinvio nell’ambito del già menzionato giudizio avente ad oggetto l’accertamento relativo all’anno di imposta 2008 .
E ‘ vero, infatti, che, con l’ordinanza n. 13484 del 2019 , questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza della CTR, che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di COGNOME NOME, per la rideterminazione dell’imposta dovuta con riferimento all’anno 2008. Tuttavia, il giudizio di rinvio si è concluso in senso favorevole al contribuente. In particolare, con la sentenza n. 10077/2022, la Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia ha riscontrato, sulla base de l timbro dell’ufficio postale , la prova della data certa del contratto stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e la ditta RAGIONE_SOCIALE. Di conseguenza, tutti i costi relativi ai servizi di trasporto forniti dalla ditta RAGIONE_SOCIALE e portati in deduzione dal contribuente per l’anno 2008 sono stati ritenuti inerenti alla sua attività imprenditoriale.
Pur non essendovi prova del passaggio in giudicato di tale decisione, non risulta che essa sia stata fatta ulteriormente oggetto di ricorso per cassazione.
Tale accertamento in fatto, intervenuto tra le medesime parti, si riverbera anche sulla dimostrazione dell’ inerenza dei costi relativi al successivo anno d’imposta 2009, essendo riferiti a d analoghi servizi di trasporto erogati dalla medesima ditta RAGIONE_SOCIALE, sulla base RAGIONE_SOCIALE stesso contratto.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso va, pertanto, rigettato e la parte ricorrente va condannata al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo
Rilevato che la parte soccombente è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l ‘RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che liquida in euro 5.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione