Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1265 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1265 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
sul ricorso 497/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (in qualità d’incorporante la RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. EMAIL ) e dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. EMAIL) elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2301/33/15, depositata in data 26 maggio 2015 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 2301/33/15, depositata in data 26 maggio 2015 rigettava l’ appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (in qualità d’incorporante la RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 211/18/13 di rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente, avente ad oggetto l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui veniva rettificata la dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO, venivano riprese ad imposizione IRES, IRAP e IVA relative all’anno di imposta 200 5 e venivano irrogate le conseguenti sanzioni.
Si legge in sentenza che c on l’atto impositivo venivano disconosciuti costi per euro 1.975.000 con conseguente contestazione di una maggiore IVA per euro 395.000, in relazione alla fattura n.1600555 del 22.11.2005 con la quale la RAGIONE_SOCIALE aveva addebitato alla RAGIONE_SOCIALE il ‘ costo svalutazione linea bicchierino ‘ , rappresentato dall’indennizzo erogato dalla ricorrente a seguito della scelta della RAGIONE_SOCIALE di interrompere la produzione della suddetta linea di prodotti.
3. Il giudice di prime cure rigettava il ricorso introduttivo affermando che il ‘costo svalutazione linea bicchierino’ non poteva ritenersi inerente in quanto costituiva semplicemente un mancato guadagno che la
società doveva assorbire trattandosi della conseguenza di un rischio attinente della normale attività imprenditoriale.
Il giudice d’appello, a sua volta, stabiliva che «il costo di cui è materia non risulta essere inerente né determinato in quanto la parte non offre spiegazioni circa le modalità per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stesso. La mancanza di prova anche circa la buona fede dell’operazione ha correttamente indotto i giudici a non disapplicare le sanzioni».
4. La contribuente ricorre per cassazione per sei motivi, che illustra con memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. , cui replica l’Agenzia con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente ai fini dell’art.360 , primo comma, n.4, cod. proc. civ. -deduce la violazione degli artt. 53 del d. lgs. n. 546/1992 e 36, comma 2, nn.2 e 4 del decreto per aver il giudice reso una motivazione senza esame delle analitiche doglianze formulate dalla società; la decisione censurata si estrinsecherebbe dunque in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi che ha presieduto al rigetto delle questioni introdotte in appello.
Il motivo è infondato.
2.1. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).
Rammenta, inoltre, che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata alla
luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).
2.2. Nella sentenza impugnata i l giudice d’appello ha con precisione individuato la materia del contendere, come pure riportato in sintesi le difese delle parti e il contenuto della sentenza di primo grado. Inoltre, la decisione impugnata reca i motivi di gravame proposti dalla società, sia in via principale («nel merito sulla esclusione della inerenza del costo (…) ») che subordinata («sulla disapplicazione delle sanzioni per assenza di danno per l’erario »). Il giudice ha quindi espresso una chiara ratio decidendi accertando, quanto al primo profilo, che «il costo di cui è materia non risulta essere inerente né determinato in quanto la parte non offre spiegazioni circa le modalità per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stesso». Quanto al profilo sanzionatorio, ha stabilito: « La mancanza di prova anche circa la buona fede dell’operazione ha correttamente indotto i giudici a non disapplicare le sanzioni» . La decisione del giudice d’appello si è espressa in risposta ai motivi di gravame e rispetta il minimo costituzionale.
3. Il secondo motivo deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento all’inquadramento giuridico de l rapporto contrattuale tra la contribuente e la società RAGIONE_SOCIALE, la violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 cod. civ. e della
legge n.192 del 1998 . Secondo la ricorrente il giudice, nell’escludere l’inerenza del costo per cui è causa avrebbe «di fatto fornito un inquadramento del rapporto esistente tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (…) come contratto di ‘lavorazione per conto’ », omettendo di considerare che, nell’ambito di tale rapporto contrattuale la fabbricazione RAGIONE_SOCIALE specifico prodotto «obbliga spesso il subfornitore a predisporre strumenti di lavoro». Nel caso in esame il committente sarebbe rimasto il soggetto sul quale grava il rischio di mercato e che dunque legittimamente ha deciso di interrompere la linea di produzione. Il giudice non avrebbe colto la comune intenzione delle parti manifestata nel contratto.
4. Il motivo è inammissibile perché si fonda sull’ipotesi che il giudice d’appello abbia qualificato il rapporto contrattuale tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in termini di «contratto di lavorazione per conto», ma dalla lettura della sentenza non si rinviene alcun passaggio in cui il giudice assume esplicitamente tale qualificazione. La ratio decidendi espressa dalla sentenza consiste, piuttosto, nella statuizione di non determinatezza ossia di inesistenza del costo, prima ancora di non inerenza («il costo di cui è materia non risulta essere inerente né determinato in quanto la parte non offre spiegazioni circa le modalità per la determinazione RAGIONE_SOCIALE stesso») e non è colta dalla censura in disamina che ragiona solo sull’inerenza .
5. Col terzo motivo si prospetta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.1325 cod. civ., 109 d.P.R. n.917 del 1986 e della legge n.192 del 1998, nella parte in cui il giudice afferma che «manca cioè una solida base contrattuale nella quale trovare gli elementi e i criteri per definire dal punto di vista giuridico quella somma che è stata spontaneamente erogata dalla RAGIONE_SOCIALE in assenza di un qualsiasi onere contrattuale» e che «presupposto della deducibilità non è la presenza o meno di un vantaggio fiscale, ma il fatto che il costo sia certo, inerente e deter-
minato così come prevede la normativa vigente». La ricorrente contesta che vi sia l’obbligo di una pattuizione contrattuale ai fini dell’inerenza del costo.
Con il quarto motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. n.917 del 1986 in riferimento alla statuizione del giudice circa la mancata inerenza del costo de quo .
I due motivi, connessi e diretti a colpire l’accertamento del giudice di non inerenza del costo, sono inammissibili.
7.1. Sul piano normativo, va innanzitutto tenuto presente che, in base all’art.109 T.U.I.R., le spese e gli altri componenti negativi, di norma, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi od altri proventi che concorrono a formare il reddito. Inoltre, la Corte (cfr. Cass., Sez. 5, n. 33574 del 2018; Cass., sez. 5, n. 450 del 2018 poi sempre confermate) ha condivisibilmente affermato che, in tema di detrazione di costi, l’inerenza dev ‘ essere valutata secondo un giudizio di carattere qualitativo, e non quantitativo, correlato all’attività di impresa, con la conseguenza che, in tema di IVA, la stessa non può essere esclusa solo in virtù di un giudizio sulla congruità del costo che non condiziona né esclude il diritto alla detrazione, salvo che l’amministrazione finanziaria dimostri la macroscopica antieconomicità della operazione, che costituisce elemento sintomatico dell’assenza di correlazione della stessa con l’esercizio dell’attività imprenditoriale.
7.2. Ciò premesso con riferimento all’inerenza, come già considerato in relazione al secondo motivo, il giudice ha stabilito in primo luogo e principalmente che il costo non risulta determinato, ossia esistente nei termini portati in detrazione e tale statuizione, che logicamente precede l’ulteriore accertamento di non inerenza, non è stata censurata dalla società ricorrente, con conseguente inammissibilità dei due motivi in disamina, che si appuntano unicamente sul concorrente, ma
distinto e autonomo (cfr. Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293), profilo del l’inerenza.
8. Con il quinto motivo la ricorrente prospetta , in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza e la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n.472/1997, per aver la CTR rigettato la richiesta, subordinata, di disapplicazione le sanzioni, ma in riferimento ad una generica assenza di buona fede, mentre era stata fatta valere dalla parte l’assenza di danno per l’erario , stante la cronica condizione di perdita fiscale in capo alla contribuente e la tassazione in misura piena dell’emolumento in contestazione in capo alla RAGIONE_SOCIALE. Le argomentazioni del giudice sarebbero dunque inidonee a rivelare la ratio decidendi e, comunque, non sarebbero state effettivamente vagliate le argomentazioni proposte.
Il motivo è infondato.
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. n.25710 del 2024). Nel caso di specie la sentenza dà esplicitamente conto, a pag.2 della richiesta della società appellante «in via subordinata -sulla disapplicazione delle sanzioni per assenza di danno all’erario » e, perciò, la decisione di reiezione integrale del gravame ha dunque certamente deciso implicitamente anche su questo profilo di doglianza.
E’ poi del tutto generica la prospettata violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n.472/1997 per supposta assenza di effettivo vaglio dell’assenza di danno per l’erario e dell’affermata «fortissima capacità decettiva» del fatto contestato, considerato anche che l’argomentazione in motivazione sulle sanzioni va posta in stretta connessione con l’accertamento, di poco precedente nel corpo della sentenza impugnata, circa la mancata dimostrazione dell’esistenza stessa del costo, prima ancora che assenza di inerenza, argomento dal quale si comprende logicamente perché il giudice abbia ritenuto dirimente che la contribuente non fosse in buona fede.
10. Con il sesto motivo la società prospetta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.156, comma 2, cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che il denunciato contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado fosse un semplice errore materiale e che dovesse prevalere il contenuto del dispositivo. Ad avviso della società, difatti, il contrasto tra l’affermazione di «valide ragioni per la compensazione delle spese» della motivazione e la statuizione di condanna al pagamento delle spese contenuta in dispositivo configurerebbe una nullità del relativo capo.
11. Il motivo è infondato.
In tema di contenzioso tributario, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e motivazione che non incida sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione, non integra un vizio attinente al contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale emendabile con la procedura prevista dall’art. 287 cod. proc. civ. (applicabile anche nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, oggi corti di giustizia tributaria), e non denunciabile con l’impugnazione della sentenza (tra le tante: Cass. n. 22433 del 2017; Cass. n. 12846 del 2019; Cass. n.
9179 del 2024; Cass. n. 4510 del 2025; Cass. n. 21726 del 2025). L’errore correggibile, infatti, consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione e recante l’errore stesso (Cass. n. 23098 del 2025). Si tratta giustappunto della valutazione operata dal giudice d’appello, che ha fatto leva sulla intrinseca ‘coerenza’ della decisione del primo grado a sostegno della propria valutazione in ordine alla sussistenza dell’errore materiale contenuto nella motivazione; né la società ricorrente ha indicato, di là dalla discrasia in sé, elementi utili a minare tale valutazione.
12. Infine, va dato atto che con la memoria illustrativa la società chiede (sviluppando l’accenno di pag. 32 del ricorso) , in virtù del principio del favor rei contemplato dall’art. 3 del d.lgs. n. 472/1997, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE ius superveniens che rende irrogabili le sanzioni in ambito IVA per illegittima detrazione ed infedele dichiarazione in misura più mite, in relazione alle violazioni contestate per illegittima detrazione IVA ex art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471/1997 e per infedele dichiarazione IVA ex art. 5, comma 4, del decreto citato, in virtù dell’applicazione della sanzione più mite introdotta per le violazioni contestate dall’art. 15, comma 1, lett. e) ed f), del d.lgs. n. 158/2015. 12.1. Questa Corte ha già applicato più volte, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sopravvenuta revisione del sistema sanzionatorio tributario, introdotta dal d.lgs. n. 158 del 2015 e vigente dal 1° gennaio 2016 a norma dell’art. 32 del medesimo d.lgs., e ha affermato (v. Cass. n.8716 del 2021) che è applicabile retroattivamente in forza del principio del favor rei , a condizione che il processo sia ancora in corso e che perciò non sia ancora definitiva la parte sanzionatoria del provvedimento impugnato.
12.2. Nondimeno, le modifiche apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015 non operano in maniera generalizzata in favor rei , rendendo la sanzione irrogata illegale, sicché deve escludersi che la mera deduzione,
in sede di legittimità, di uno ius superveniens più favorevole, senza specifiche allegazioni rispetto al caso concreto idonee ad influire sui parametri di commisurazione della sanzione, imponga la cassazione con rinvio della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 31962 del 2018).
Occorre una specifica deduzione in ordine all’applicabilità in concreto di una sanzione tributaria inferiore rispetto a quella irrogata, avuto riguardo alle particolari condizioni esistenti in fatto, alle modalità della condotta e agli altri elementi che possono influire sulla determinazione del minimo edittale (v. Cass. n. 29046 del 2019).
12.3. Ciò è quanto compiuto dalla società che ha proposto un conteggio nella memoria illustrativa in applicazione dell’art. 15 cit., a fronte degli importi sanzionatori liquidati nell’avviso che dovrà essere vagliato dal giudice del merito.
13. In conclusione, i motivi di ricorso devono essere in ultima analisi tutti disattesi, ma, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo sanzionatorio alla luce RAGIONE_SOCIALE ius superveniens di cui al d.lgs. n. 158 del 2015 e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta i motivi di ricorso e, pronunciando sullo stesso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo sanzionatorio nei termini indicati in parte motiva, e per la liquidazione delle spese di lite.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME