Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12019 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12019 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 856-2017, proposto da:
COGNOME NOME (cf. CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –
Resistente
Avverso la sentenza n. 6145/01/2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 18.10.2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificò ad NOME NOME due distinti avvisi d’accertamento, relativi agli anni d’imposta 2008 e 2009. Per il primo anno recuperò ad imponibile costi dell’importo di € 155.914,00 ai fini Irpef ed Irap,
Accertamento –
Oper. ogg. inesistenti
– Inerenza dei costi
contestando una indebita detrazione di Iva in relazione ad acquisti dell’importo di € 136.167,00; per il 2009 recuperò a tassazione € 117.000,00 per costi non riconosciuti, oltre a contestare l’indebita detrazione di Iva in relazione ad acquisti per € 91.5 00,00.
Il recupero dei costi ad imponibile era stato ricondotto alla partecipazione ad operazioni oggettivamente inesistenti o al disconoscimento dell’inerenza RAGIONE_SOCIALE spese dichiarate alla propria attività professionale di avvocato.
Seguì il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo nella sentenza n. 468/01/2015, che accolse parzialmente le ragioni del contribuente, riducendo le pretese erariali.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, adita da entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, con sentenza n. 6145/01/2016, respinse l’appello del contribuente, che pretendeva l’integrale annullamento degli atti impositivi, ed accolse quello dell’Ufficio, che insisteva nella fondatezza complessiva RAGIONE_SOCIALE pretese erariali.
Il giudice regionale, dopo aver rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, ha ritenuto fondate le contestazioni formulate negli atti impositivi, tanto con riguardo alla partecipazione ad operazioni oggettivamente inesistenti con la società RAGIONE_SOCIALE ritenuta una cartiera, quanto con riferimento alla mancanza di inerenza di spese portate in deduzione, ma estranee alla attività professionale del ricorrente.
Il contribuente ha censurato la sentenza, affidandosi a quattro motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato una comparsa costitutiva irrituale, al solo di fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
All’esito dell’adunanza camerale del 21 novembre 2023 la causa è stata riservata e decisa. L’COGNOME ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis.1, cod. proc. civ.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’«omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio», in relazione all’art. 360, primo coma, n. 5, cod. proc. civ. Il giudice regionale avrebbe omesso l’esame dei fatti esposti dal contribuente. Nello specifico, con riguardo alla contestazione di costi per operazioni oggettivamente inesistenti, relative all’anno d’imposta
2008, la commissione regionale aveva ritenuto che i costi (€ 47.247,00) per prestazioni pubblicitarie in favore dello RAGIONE_SOCIALE erano fittizi, e ciò sia per la natura di cartiera della società RAGIONE_SOCIALE, sia perché non erano state allegate prove della pubblicità sulle riviste pubblicate dalla RAGIONE_SOCIALE. Così decidendo non aveva tuttavia esaminato la documentazione allegata dal contribuente, che al contrario provava le inserzioni pubblicitarie relative al suo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE su alcuni numeri di rivista prodotti in giudizio. Con riferimento all’accertamento relativo al 2009, il ricorrente sosteneva di aver fornito la prova dell’inerenza dei costi (€ 13.500,00) sostenuti per la locazione di un immobile in Fiumicino, allegando la documentazione attestante le numerose cause trattate dal professionista presso il Tribunale di Civitavecchia, da ciò dovendosi dedurre che l’immobile fosse stato locato al fine di archiviare i suddetti fascicoli. Di tale prova il giudice regionale non aveva tenuto conto. Con riferimento ai costi (€ 109.500,00) per le prestazioni fornite dalla RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione di software informatici e relativa assistenza, ritenute irragionevoli ed incongrue, il giudice regionale non aveva tenuto conto della peculiarità dei servizi prestati, confortati da una perizia giurata prodotta nel processo.
Sosteneva inoltre che il giudice regionale non si fosse pronunciato né sul difetto di potere di firma del funzionario delegato in carenza di potestà accertativa dell’ufficio di Viterbo, né sul denunciato difetto di contraddittorio preventivo.
Il motivo, che è sottoarticolato, è inammissibile.
La sentenza risulta pubblicata il 18 ottobre 2016. Ad essa trova pertanto applicazione la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., che, introdotta dell’art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito della legge 7 agosto 2012, n. 134, è entrata in vigore dal giorno 11 settembre 2012 e dunque anteriormente alla pubblicazione della sentenza impugnata. Pertanto nel ricorso per cassazione non sono più ammissibili le censure per contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma 2, n. 4,
c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza, e al di fuori RAGIONE_SOCIALE quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; 20/11/2015, n. 23828; 12/10/2017, n. 23940). Con la nuova formulazione del n. 5 dunque lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia. Ne deriva che il mancato esame di elementi istruttori non integra di per sé il fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Ciò premesso, inammissibile è la prima doglianza, con cui il ricorrente ha affermato come, al contrario di quanto rilevato dal giudice regionale, erano stati allegati numeri RAGIONE_SOCIALE riviste pubblicate dalla RAGIONE_SOCIALE, che riportavano le inserzioni pubblicitarie a favore dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. A fronte della espressa esclusione di tali riferimenti nella produzione documentale, attestata dal collegio d’appello, se la difesa del ricorrente sostiene il contrario, ciò in ogni caso esula dal perimetro del vizio di motivazione, potendo al più costituire un errore percettivo del giudice d’appello, che avrebbe dovuto essere impugnato per revocazione.
È inammissibile la censura sui costi sostenuti per l’immobile locato in Fiumicino, così come sui costi di realizzazione di software informatici e di relativa assistenza. A fronte RAGIONE_SOCIALE valutazioni espresse dal giudice regionale, le riferite prove sulle finalità strumentali della locazione dell’immobile in Fiumicino e la pertinenza della perizia di parte, a conforto della peculiare complessità dei servizi informatici offerti, esulano dal perimetro del vizio di motivazione, sollecitando anzi una rivalutazione in fatto della vicenda, che costituisce attività riservata al giudice di merito.
Altrettanto inammissibil i sono le critiche formulate in merito all’omessa pronuncia sul difetto di potere di firma del funzionario delegato, in carenza di potestà accertativa dell’ufficio di Viterbo, così come sul denunciato difetto di contraddittorio preventivo. A parte che tali censure esulano radicalmente
dal perimetro del vizio di motivazione, non è stato neppure evidenziato se le questioni fossero state riproposte in sede d’appello.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice regionale avrebbe errato nel non chiarire quale RAGIONE_SOCIALE numerose specifiche fattispecie accertative richiamate dall’art. 39 comma 1, del d.P.R. n. 660 del 1973 avesse trovato applicazione nel caso di specie. In ogni caso, prosegue la censura, ove si fosse fatto ricorso all’accertamento analitico -induttivo, risultavano erroneamente applicate le regole sulla prova presuntiva.
Il motivo è inammissibile perché non risulta neppure se le critiche indirizzate alla tipologia di accertamento utilizzata dall’ufficio fosse stata mai sollevata con il ricorso introduttivo. Inoltre, il pretendere una valutazione RAGIONE_SOCIALE prove presuntive, poste dal l’ufficio a fondamento degli accertamenti, e in forza RAGIONE_SOCIALE quali i l giudice d’appello ha riconosciuto l e ragioni RAGIONE_SOCIALE pretese impositive, costituisce un surrettizio tentativo di riproporre in sede di legittimità una rivalutazione dei fatti di causa, che rientra peraltro nell’ attività riservata al giudice di merito.
Con il terzo motivo il contribuente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, degli artt. 2729 e 2967 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. ci v. La commissione tributaria regionale avrebbe errato nel disconoscere il requisito di inerenza dei costi recuperati invece ad imponibile dall’Amministrazione finanziaria. La difesa sostiene che il giudizio negativo formulato nella sentenza è riconducibile ad una interpretazione del concetto di inerenza ancorato ad una immediata utilità, immediata realizzazione di un profitto, laddove essa va ricondotta ad una prospettiva ‘strategica’, in ragione degli obiettivi perseguiti.
La censura è infondata.
Va premesso che gli approdi interpretativi sul concetto di inerenza hanno avvertito l’assenza di una nozione giuridica. Come evidenziato in dottrina, si tratta piuttosto di un principio per taluni aspetti immanente nella Costituzione, un ‘corollario’ del co ncetto di reddito, ma tuttavia oggetto di
dibattito, per il quale il richiamo all’art. 109, comma 5 del TUIR rappresenta un mero “contenitore”, in cui è semplicemente prevista l’indeducibilità dei costi che dovessero risultare estranei all’attività svolta.
Nella giurisprudenza, secondo l’interpretazione tradizionale, ess a trova allocazione nell’art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, e in particolare è ricondotta al rapporto tra costo ed impresa. È stato in particolare affermato che, con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, l’inerenza all’attività d’impresa RAGIONE_SOCIALE singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 109 (già 75) del d.P.R. n. 917 del 1986, va definita come una relazione tra due concetti – la spesa (o il costo) e l’impresa – sicché il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili (cfr. Cass, 11/08/2017, n. 20049; 9/05/2017, n. 11241; 27/02/2015, n. 4041). Anche l’ampiezza dello spettro entro cui riconoscere un rapporto di inerenza è stata scrutinata dalla giurisprudenza, sensibile a non ridurre la relazione entro criteri meramente formali, ampliandone invece la portata mediante la valorizzazione del rapporto e RAGIONE_SOCIALE ricadute concrete tra spesa e coerenza economica con l’attività di impresa. Per un verso dunque si è negato che il rapporto trovi conforto nella mera contabilizzazione del costo ( ex multis , Cass., 8 ottobre 2014, n. 21184) e che al contrario incomba sul contribuente l’onere di allegazione della documentazione di supporto da cui ricavare l’importo, nonché la r agione e la coerenza economica della spesa al fine della prova dell’inerenza (anche qui, ex multis, 26 maggio 2017, n. 13300; 30 maggio 2018, n. 13596; con specifico riferimento all’Iva cfr. 27 settembre 2013, n. 22130; 7 giugno 2018, n. 14858).
Sotto altro aspetto tuttavia è stato opportunamente e condivisibilmente avvertito come ai fini della deducibilità dei costi per la determinazione del reddito d’impresa non è sufficiente che l’attività svolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale, circostanza che ha un valore meramente indiziario circa la sua inerenza all’effettivo esercizio dell’impresa, incombendo sul contribuente l’onere di dimostrare che un’operazione, anche apparentemente isolata e non diretta al mercato, sia inserita in una specifica
attività imprenditoriale e destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore (Cass., 25 febbraio 2015, n. 3746). Il che introduce un criterio interpretativo non solo utilizzabile per negare inerenza a spese finalizzate esclusivamente al conseguimento di vantaggi fiscali (come per la fattispecie analizzata nella pronuncia da ultimo citata), ma anche, al contrario, per valorizzare spese che concretamente, in prospettive di ampia visione, si rivelino utili al progetto imprenditoriale, pur rivelando -ma solo in apparenzaun rapporto debole tra costo e attività d’impresa.
Tale ultimo rilievo torna utile quando la Corte, abbandonando il tradizionale criterio del rapporto tra costo e requisiti di congruità e vantaggiosità dello stesso, e prendendo le distanze dall’art. 109 Tuir quale fondamento del concetto di inerenza, ha affermato che, in tema di imposte sui redditi RAGIONE_SOCIALE società, il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa, non dall’art. 109 co. 5 (già 75) del d.P.R. n. 917 del 1986, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili. Si è in particolare sostenuto che l’inerenza deve esprimere la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza necessità di compiere valutazioni in termini di utilità, anche solo potenziale o indiretta. È infatti configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico, né deve assumere rilevanza la congruità RAGIONE_SOCIALE spese, perché il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo (Cass., 11 gennaio 2018, n. 450).
L’impostazione da ultimo riferita assume tuttavia solo apparentemente una posizione di rottura con il passato, perché -ad una piana lettura- è meno lontana di quanto sembri dalla tradizionale interpretazione. Infatti, quando si consideri che per un verso viene valorizzato il rapporto, caldeggiato da autorevole dottrina, tra spesa e sua riferibilità, immediata o mediata, alla produzione del reddito (con esclusione dunque di quelle spese afferenti la cd. disposizione del reddito), e per altro verso si instaura il rapporto tra spesa e reddito di impresa, l’abbandono dei requisiti della vantaggiosità e congruità del costo non vuol significare che essi siano del tutto esclusi dal giudizio di valore, cui resta comunque sottoposta la spesa al fine del riconoscimento della sua inerenza e dei presupposti per la sua deducibilità.
Qualunque sia il concetto di impresa, anche nelle teorie più socialmente
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME
orientate a svilirne finalità di utile economico, e, per le società, lo scopo del conseguimento di utili (ai fini del fisco elemento di manifestazione di ricchezza e dunque presupposto stesso della tassazione), e qualunque finalità voglia perseguirsi con l ‘impresa, non può certo negarsi l’esigenza di applicazione di buone regole di gestione dell’attività, che contrastano assiomaticamente con spese svantaggiose, incongrue e sproporzionate -tali ovviamente non in rapporto all’esito del costo ma secondo un giu dizio prognostico a monte, dovendosi altrimenti negare il rischio d’impresa -. Ciò perché è agevole ipotizzare che spese incongrue o svantaggiose conducano alla mala gestione dell’impresa -e da ultimo alla sua crisi e cessazione-, sicché i criteri, apparentemente estromessi, tornano ad assumere indirettamente rilevanza, come d’altronde evidenzia quello stesso richiamato evolutivo orientamento, nella parte conclusiva RAGIONE_SOCIALE argomentazioni, affermando che « l’antieconomicità e l’incongruità della spesa sono indi ci rivelativi della mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa ».
La convergenza tra due percorsi interpretativi, in apparente contraddizione, trova conferma anche considerando il tradizionale orientamento sul concetto di inerenza, atteso che la valorizzazione della congruenza e vantaggiosità del costo rapportato all’imp resa già prima, a ben vedere, implicava un giudizio di valore qualitativo della stessa spesa. E ciò, in maniera più o meno esplicita, viene ribadito anche nelle decisioni più recenti di questa Corte (Cass., 2 febbraio 2021, n. 2224; 17 gennaio 2020, n. 902; 21 novembre 2019, n. 30366; 23 maggio 2018, n, 12738; 17 luglio 2018, n. 18904).
Gli approdi ermeneutici più recenti hanno dunque stimolato indagini volte ad avvicinare il concetto giuridico di inerenza dei costi alla complessa realtà economica ed al modo concreto dell’operare dell’impresa.
Illustrato allora il concetto di inerenza, nel caso di specie parte dei costi sono stati recuperati ad imponibile perché ritenuti inesistenti. Quanto agli altri costi, nel pur ampio ragionamento articolato dalla difesa del ricorrente, non si ritrova un solo cenno su quali prospettive, e con quali finalità, il contribuente, che non è una impresa e che esercita la professione di avvocato, abbia sostenuto costi per centinaia di migliaia di euro. È del tutto incomprensibile cioè proprio quell’orizzonte prospettico, valorizzato nelle
difese, atto a far comprendere il rapporto tra tali costi e gli obiettivi professionali prefissati.
Sotto questo aspetto, di contro, l’appre zzamento operato dal giudice regionale sulla antieconomicità dei costi sostenuti, lungi dal ricondurre quel ragionamento nelle prospettive anguste di un concetto di inerenza superato, è l’ovvia conseguenza della totale assenza di elementi che giustificassero spese così imponenti in funzione strumentale della libera professione esercitata dal ricorrente, e che era onere del contribuente addurre nel processo.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 342, comma 1, cod. proc. civ. La Commissione regionale avrebbe erroneamente respinto l’eccezione sollevata di inammissibilità dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, per ché privo di specificità.
Il motivo è inammissibile perché, mancando ogni richiamo, anche solo parziale, del contenuto dell ‘atto d’appello censurato, impedisce un vaglio almeno preliminare sulla fondatezza della eccezione respinta dal giudice regionale, che, al contrario RAGIONE_SOCIALE prospettazioni generiche addotte dal contribuente, ha ritenuto l’appello erariale chiaro sul piano espositivo e nella articolazione specifica RAGIONE_SOCIALE ragioni d’impugnazione.
Il ricorso in conclusione va rigettato. La mancata rituale costituzione della RAGIONE_SOCIALE esclude la disciplina RAGIONE_SOCIALE spese del processo di legittimità
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il giorno 21 novembre 2023