Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6042 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6042 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto: Avvisi di accertamento per Ires, Irap e Iva -Cooperativa RAGIONE_SOCIALE -Reddito d’impresa – Inerenza dei costi ex art. 109, co. 5, t.u.i.r. -Esenzione ex art. 10 d.P.R. 601/1973 -Ambito applicativo.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25270/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio di quest’ultima elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE, n. 28/02/2020, depositata in data 4 marzo 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE‘8 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE (di seguito, solo RAGIONE_SOCIALE) otto
avvisi di accertamento con i quali, sulla base del p.v.c. del 29/03/2012 redatto dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE, aveva accertato, per gli anni dal 2008 al 2011, per quanto ancora interessa in questa sede, maggiori redditi ai fini Ires ed un maggiore valore di produzione ai fini Irap per indeducibilità degli accantonamenti al fondo di svalutazione partecipazioni e al fondo rischi per perdite da partecipazioni alla RAGIONE_SOCIALE (avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per il periodo d’imposta 2008 e n. NUMERO_DOCUMENTO per il periodo d’imposta 2009), e per indeducibilità dei costi promopubblicitari, ritenuti ‘non inerenti’ (avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO per il periodo d’imposta 2010 e n. NUMERO_DOCUMENTO per il periodo d’imposta 2011), nonché un’indebita detrazione RAGIONE_SOCIALE‘Iva in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 d.P.R. n. 633/1972 (avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per il periodo d’imposta 2008, n. NUMERO_DOCUMENTO per il periodo d’imposta 2009, n. NUMERO_DOCUMENTO per il periodo d’imposta 2010 e n. NUMERO_DOCUMENTO per il periodo d’imposta 2011).
Con separati ricorsi la contribuente impugnava i predetti atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, la quale, riuniti i ricorsi, li accoglieva solo parzialmente, in relazione alla non debenza RAGIONE_SOCIALE‘Iva sulle operazioni di vendita all’estero ed alla deducibilità dei costi per canoni di locazione di alloggi in uso ai dipendenti, ma rigettava le ulteriori doglianze RAGIONE_SOCIALEa contribuente, assumendo che: a) la partecipazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE (di seguito, solo RAGIONE_SOCIALE), finalizzata alla diffusione del RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE con l’apertura in Cina di una serie di flag ship store tramite una joint venture italocinese, era attività tipicamente commerciale, e quindi extra RAGIONE_SOCIALE, sottratta all’esenzione prevista dall’art. 10 del d.P.R. n. 601/1973 per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; b) la sproporzione dei costi promozionali-pubblicitari deponeva per la carenza di ‘inerenza’ degli stessi, con conseguente
indeducibilità ex art. 109, comma 5, t.u.i.r., nonché indetraibilità RAGIONE_SOCIALEa relativa Iva.
La RAGIONE_SOCIALE contribuente proponeva gravame dinanzi alla Commissione tributaria di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE (di seguito, CT-2), che rigettava l’appello.
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALEa CT-2 ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE contribuente, affidandosi a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’08/01/2026.
In data 16/12/2025 il Sostituto Procuratore Generale, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte.
In data 18/12/2025 la ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, L. 16 dicembre 1977, n. 904 e ss.mm.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 601, e 2135 c.c. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 109 del Tuir in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver la Commissione Tributaria di secondo grado, in violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto precitate, e sull’errata applicazione del principio d’inerenza, ritenuto che i costi inerenti la partecipazione in una RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, di promozione dei proAVV_NOTAIOi dei soci cooperatori sui mercati esteri mediante l’apertura di una serie di ‘negozi bandiera’ aventi ad oggetto la promozione e vendita dei proAVV_NOTAIOi agricoli RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, rientrano nell’attività imprenditoriale di RAGIONE_SOCIALE, quindi nella natura non RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa stessa e pertanto ha ritenuto non applicabili alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’art. 12 RAGIONE_SOCIALEa L. 904/77 e l’art. 10 del D.P.R. 601/73, che prevedono rispettivamente la tassazione ai fini Ires sul 20% RAGIONE_SOCIALE‘utile civilistico come
desunto dal conto economico e, poi, il secondo l’esenzione del reddito proAVV_NOTAIOo dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE».
La ricorrente assume che, nella specie, si trattava, in relazione agli anni d’imposta 2008 e 2009, RAGIONE_SOCIALEa variazione in diminuzione del reddito operata per neutralizzare la variazione in aumento determinata da accantonamenti per svalutazione e rischi di perdite su partecipazioni detenute nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella misura del 12,5%. Tramite la predetta partecipazione, la contribuente intendeva, unitamente ad altre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, conquistare il mercato cinese valorizzando e promuovendo i propri proAVV_NOTAIOi, come evincibile dallo statuto RAGIONE_SOCIALEa partecipata RAGIONE_SOCIALE
Tali accantonamenti, tuttavia, sono stati ritenuti dalla CT-2 indeducibili in quanto estranei alle attività RAGIONE_SOCIALE connesse di cui all’art. 2135, terzo comma, c.c., e quindi riconducibili all’attività propriamente commerciale svolta dalla contribuente, anziché a quella RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tipica di quest’ultima, e ciò anche in ragione RAGIONE_SOCIALEa partecipazione di minoranza nella predetta RAGIONE_SOCIALE di capitali, che avrebbe consentito di riferire i progetti realizzati non direttamente alla ricorrente, bensì a tutti i soci di RAGIONE_SOCIALE
Secondo la ricorrente, i giudici d’appello, così statuendo, hanno violato il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 del d.P.R. n. 601/1973, che prevede l’esenzione dei redditi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE se conseguiti, tra l’altro, come nel caso di specie, mediante la valorizzazione e alienazione di proAVV_NOTAIOi agricoli conferiti RAGIONE_SOCIALEmente dai soci. La partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE era, quindi, conforme all’attività statutaria di RAGIONE_SOCIALE e, in ogni caso, a prescindere dalla inerenza o meno dei costi, questi ultimi avrebbero dovuto essere neutralizzati dall’operatività del citato art. 10, stante l’applicazione generalizzata RAGIONE_SOCIALEo stesso – fatta salva la tassazione del 20% degli utili netti annuali – confermata dalla consulenza giuridica
RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del 18/12/2013.
La CT-2, inoltre, avrebbe confuso lo scopo mutualistico, che caratterizza le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tra cui quella RAGIONE_SOCIALE, con l’attività di commercializzazione svolta verso l’esterno dalle stesse a beneficio dei soci. Considerata, invero, l’ampiezza RAGIONE_SOCIALE nozioni di commercializzazione e valorizzazione, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del citato art. 10 era irrilevante il fatto che le predette attività fossero poste in essere direttamente dalla ricorrente ovvero attraverso la partecipazione ad una RAGIONE_SOCIALE insieme ad altre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così come era irrilevante il profilo del controllo o meno RAGIONE_SOCIALEa partecipazione azionaria.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Per costante giurisprudenza di legittimità, le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tra le quali rientra la ricorrente, non sono escluse dall’Ires in senso assoluto, ossia in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro natura giuridica soggettiva, ma solo qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 601/1973 (Cass. 21/11/2013, n. 26152; Cass. 21/11/2011, n. 26152; Cass. 18/05/2007, n. 11576; Cass. 24/05/2006, n. 12317), il quale, per quanto interessa in questa sede, prevede l’esenzione dall’imposta sui redditi per i redditi che siano stati conseguiti da RAGIONE_SOCIALE e loro consorzi mediante, tra l’altro, la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di proAVV_NOTAIOi agricoli e zootecnici e di animali conferiti RAGIONE_SOCIALEmente dai soci. Tale esenzione è stata, successivamente, limitata dall’art. 1, comma 461, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 311/2004 in base al quale « l’articolo 10 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1 », ossia per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali.
1.3 Nel caso di specie, l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa predetta esenzione è stata fondata dalla CT-2 sul rilievo che la partecipazione RAGIONE_SOCIALEa
ricorrente, nella riAVV_NOTAIOa misura del 12,50%, alla RAGIONE_SOCIALE, creata per diffondere il RAGIONE_SOCIALE all’estero nel settore agro -alimentare, non fosse riconducibile all’attività RAGIONE_SOCIALE, neppure a quelle a questa connesse, dalla contribuente tipicamente svolta, bensì all’attività commerciale extra –RAGIONE_SOCIALE pure esercitata dalla medesima ricorrente.
I giudici d’appello, infatti, dopo aver richiamato i vari obiettivi statutari perseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE -ossia, non solo la commercializzazione di proAVV_NOTAIOi alimentari italiani, ma anche « stipulare accordi con istituti finanziari concludere affari in compartecipazione nazionale e internazionale acquistare, vendere e assumere anche in locazione finanziaria immobili e beni mobili registrati contrarre mutui passivi ed aperture di credito garantite » – hanno escluso per essa « i caratteri tipici di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE caratterizzata dallo scambio mutualistico », non ravvisando neppure « le attività proprie di un imprenditore agricolo », tanto che gli stessi soci azionisti « non sono necessariamente Consorzi o Cooperative, potendo essere ‘persone fisiche o giuridiche esercenti la produzione e/o commercializzazione di proAVV_NOTAIOi italiani’ ».
Pertanto, secondo la CT-2, la contribuente, con la sua partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE, « non si propone come RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Con la sua partecipazione di minoranza, il RAGIONE_SOCIALE non ha il controllo diretto RAGIONE_SOCIALE possibili politiche di commercializzazione assunte dalla RAGIONE_SOCIALE e, dunque, i progetti proposti e/o realizzati da quest’ultima non sono direttamente riferibili al RAGIONE_SOCIALE appellante, ma a tutti i soci RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE ».
In definitiva, la contribuente, con tale partecipazione, svolge « un’attività solo apparentemente caratterizzata da un vincolo di strumentalità o complementarietà alla produzione vitivinicola; ma che in concreto risponde soprattutto ad altri scopi, commerciali o industriali, e che realizza, quindi, utilità non immediatamente connesse all’impresa
RAGIONE_SOCIALE o, comunque, prevalenti rispetto ad essa, di certo non rientranti nello scopo mutualistico che dovrebbe invece sempre caratterizzare l’attività di un consorzio ».
1.4 Le conclusioni raggiunte dalla CT-2 sono condivisibili e non risultano scalfite dalle doglianze mosse dalla ricorrente, in quanto, considerato che tra gli scopi statutari RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non vi era quello di promuovere in modo specifico i proAVV_NOTAIOi vitivinicoli RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di obiettivi di più largo respiro, finalizzati in termini generali a diffondere sui mercati esteri il RAGIONE_SOCIALE , inteso sia come proAVV_NOTAIOo che come stile di vita e di commercio (a pag. 16 del ricorso per cassazione è riportato l’art. 5 RAGIONE_SOCIALEo Statuto recante l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE partecipata), è evidente che non può ritenersi, con tale partecipazione, ancora sussistente il profilo di attività RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che giustifica l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 601/1973.
È pur vero che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2135, terzo comma, c.c., si intendono « comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione » dei proAVV_NOTAIOi agricoli, ma tali attività, per l’appunto, devono essere ‘esercitate’ dal medesimo imprenditore agricolo, nel senso che questi ne deve essere il protagonista diretto, sicché le attività, fra cui quelle di ‘commercializzazione e valorizzazione’, devono innestarsi immediatamente nell’attività RAGIONE_SOCIALE‘impresa RAGIONE_SOCIALE, costituendone un tutt’uno.
Questa unitarietà, volta a valorizzare la posizione di centralità RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore agricolo, non sussiste nel caso in esame, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘autonomia RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE partecipata e RAGIONE_SOCIALEa prevalenza commerciale-industriale di detta attività.
In effetti, con il motivo in esame la ricorrente sollecita un’alternativa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda fattuale ed una rivalutazione nel merito -inammissibili nel presente giudizio di legittimità (Cass. 23/04/2024, n. 10927) degli elementi istruttori che hanno inAVV_NOTAIOo i giudici d’appello ad escludere, all’esito di un’analitica disamina dei vari profili RAGIONE_SOCIALEa partecipazione RAGIONE_SOCIALEa contribuente nella RAGIONE_SOCIALE, « i presupposti di fatto e giuridici per un possibile rinvio diretto all’art. 2135 c.c. RAGIONE_SOCIALEa descritta partecipazione di RAGIONE_SOCIALE in quella RAGIONE_SOCIALE di capitali » (pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
2. Con il secondo motivo si deduce la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, L. 16 dicembre 1977, n. 904 e ss. mm.; RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 601, e 2135 c.c. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 109 del Tuir in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Commissione Tributaria di secondo grado, in violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto precitate, e sull’errata applicazione del principio d’inerenza, ritenuto che i costi inerenti le prestazioni promo-pubblicitarie del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lo ‘RAGIONE_SOCIALE‘, a RAGIONE_SOCIALE, aventi ad oggetto la promozione attraverso la vendita agli avventori dei proAVV_NOTAIOi agricoli RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sono inerenti all’attività imprenditoriale di RAGIONE_SOCIALE, e quindi non all’attività RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa stessa, e pertanto ha ritenuto non applicabile alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’art. 12 RAGIONE_SOCIALEa L. 904/77 e l’art. 10 del D.P.R. 601/73, che prevedono rispettivamente la tassazione ai fini Ires sul 20% RAGIONE_SOCIALE‘utile civilistico quale risulta dal risultato di conto economico e l’esenzione da tassazione Ires del reddito proAVV_NOTAIOo dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE».
La ricorrente contesta la statuizione con cui la CT-2 ha ritenuto indeducibili, per difetto di inerenza ex art. 109, comma 5, t.u.i.r., i costi promozionalipubblicitari sostenuti in relazione al RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, sito in RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO. In particolare, si tratterebbe dei
costi derivanti dal canone di locazione del locale del predetto RAGIONE_SOCIALE e dalle relative spese di manutenzione ed arredamento, per un importo complessivo di euro 139.000,00.
La contribuente deduce, invero, che tali costi sono inerenti all’attività di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla stessa svolta, atteso che il predetto locale è stato concesso in comodato gratuito alla RAGIONE_SOCIALE, gestore del RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘impegno di quest’ultima a rendere prestazioni promozionali -pubblicitarie dei vini proAVV_NOTAIOi dalla contribuente. Tali prestazioni, contrattualmente pattuite, consistono nella esposizione dei proAVV_NOTAIOi RAGIONE_SOCIALE con preferenza rispetto ad altri marchi, nella mescita preferenziale di tali proAVV_NOTAIOi alla clientela durante pasti, aperitivi ed eventi vari, nonché nella continua e costante promozione mediante la preferenziale esposizione e proposizione dei proAVV_NOTAIOi RAGIONE_SOCIALE
In sostanza, si tratterebbe di un accordo di marketing , con il quale la contribuente, avvalendosi del servizio di ristorazione di un’azienda premiata con stella Michelin, raggiunge l’obiettivo di promuovere i propri proAVV_NOTAIOi nel circuito enogastronomico, con un ricavo che è legato non solo alla vendita dei vini nel predetto RAGIONE_SOCIALE -rivelandosi, sotto tale profilo, erronea la valutazione di sproporzione tra le prestazioni RAGIONE_SOCIALE parti contraenti, operata dalla CT-2 bensì all’eco positiva che ricade sulla contribuente in ragione RAGIONE_SOCIALE‘associazione dei vini dalla stessa proAVV_NOTAIOi alla ristorazione d’eccellenza garantita dal locale ‘RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE‘.
Per tale motivo, i costi all’uopo sostenuti, in quanto coerenti ed adeguati al progetto pubblicitario posto in essere, sono ‘inerenti’ all’attività d’impresa, essendo comunque connessi all’attività di ‘alienazione’ e ‘valorizzazione’ dei proAVV_NOTAIOi agricoli conferiti dai soci RAGIONE_SOCIALEa contribuente, a prescindere dalla sussistenza effettiva di un ricavo. In ogni caso, la loro eventuale indeducibilità ex art. 109, comma 5, t.u.i.r. è sterilizzata dall’art. 10 d.P.R. n. 601/1973, che prevede l’esenzione da
tassazione dei redditi proAVV_NOTAIOi dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a condizione che gli stessi siano conseguiti mediante, tra l’altro, la manipolazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di proAVV_NOTAIOi agricoli e zootecnici e di animali conferiti RAGIONE_SOCIALEmente dai soci. La predetta norma prevede, quindi, l’esenzione, ai fini Ires, degli imponibili derivanti dalle variazioni fiscali apportate al risultato RAGIONE_SOCIALE‘esercizio per effetto RAGIONE_SOCIALE‘indeducibilità parziale o totale di componenti negativi, e tale esenzione si verifica contrapponendo alla variazione in aumento, conseguente alla indeducibilità di un costo, una analoga variazione, ma di segno opposto, che di fatto neutralizza la prima.
In sostanza, la base imponibile per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘imposizione diretta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è determinata sulla quota del 20% degli utili annuali (art. 12 legge n. 904/1977), mentre il reddito è esente da imposta (art. 10 d.P.R. n. 601/1973).
Ha errato allora la CT2 a ritenere che, essendo l’attività svolta dalla contribuente di natura extra-RAGIONE_SOCIALE, la predetta esenzione non troverebbe applicazione, trattandosi invece di costi di natura ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in quanto diretti a promuovere proAVV_NOTAIOi derivanti proprio dalla manipolazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di proAVV_NOTAIOi agricoli conferiti dai soci.
2.1 Il motivo è infondato.
2.2 La RAGIONE_SOCIALE contribuente è una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, attiva nel campo RAGIONE_SOCIALEa produzione e commercializzazione di vino in qualità di consorzio agricolo. Alla stessa l’Amministrazione finanziaria ha contestato, tra l’altro, la presenza, nella dichiarazione dei redditi, tra le variazioni in diminuzione, di costi ‘non inerenti’ all’attività RAGIONE_SOCIALE per euro 139.000,00 (art. 109, comma 5, t.u.i.r.).
In particolare, i costi ‘non inerenti’ discenderebbero dalla locazione di un locale adibito a RAGIONE_SOCIALE e dalle spese di arredamento e manutenzione del medesimo locale. Quest’ultimo è stato concesso in
comodato gratuito dalla contribuente alla RAGIONE_SOCIALE, che vi gestisce il RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘. La comodataria si è contrattualmente obbligata a rendere prestazioni promozionalipubblicitarie dei vini proAVV_NOTAIOi dalla contribuente, tramite una serie di attività consistenti nell’esposizione dei proAVV_NOTAIOi RAGIONE_SOCIALE con evidenza rispetto ad altri marchi, nella mescita preferenziale di tali proAVV_NOTAIOi alla clientela durante pasti, aperitivi ed eventi vari, nonché nella continua e costante promozione mediante la preferenziale esposizione e proposizione dei proAVV_NOTAIOi RAGIONE_SOCIALE
La ricorrente giustifica l’inerenza dei predetti costi all’attività di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla stessa svolta assumendo la natura promozionale-pubblicitaria degli stessi, posto che, avvalendosi del servizio di ristorazione di un’azienda premiata con stella Michelin, viene posta in essere un’operazione di marketing volta a promuovere i proAVV_NOTAIOi RAGIONE_SOCIALE nel circuito enogastronomico, con un ricavo legato non tanto alla vendita dei vini nel predetto RAGIONE_SOCIALE, bensì all’eco pubblicitaria derivante dall’associazione dei vini alla ristorazione d’eccellenza garantita dall’azienda ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Avrebbe, quindi, errato la CT-2 sia a ritenere i predetti costi non inerenti all’attività RAGIONE_SOCIALE, essendo gli stessi comunque connessi all’attività di ‘alienazione’ e ‘valorizzazione’ dei proAVV_NOTAIOi agricoli conferiti dai soci RAGIONE_SOCIALEa contribuente, sia ad escludere, in ogni caso, l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘esenzione di cui all’art. 10 d.P.R. n. 601/1973, operante anche in relazione ai costi indeducibili.
2.3 Le questioni rientranti nel thema decidendum , alla luce del motivo articolato dalla ricorrente, sono essenzialmente due, trattandosi di stabilire, da un lato, se i costi, asseritamente promozionali-pubblicitari, sostenuti dalla RAGIONE_SOCIALE siano inerenti all’attività RAGIONE_SOCIALE dalla stessa svolta, con conseguente deducibilità degli stessi ex art. 109, comma 5, t.u.i.r., e se, dall’altro, anche in caso di accertata indeducibilità degli
stessi, sia comunque operante l’esenzione dalla tassazione prevista per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dall’art. 10 d.P.R. n. 601/1973.
2.4 Ebbene, in ordine alla prima questione, il comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 109 t.u.i.r. prevede, per quanto interessa in questa sede, che « Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi ».
Questa Corte, in tema di imposte sui redditi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha però recentemente sostenuto che il principio RAGIONE_SOCIALE‘inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa (e non dall’art. 109, comma 5, t.u.i.r., riguardante il diverso principio RAGIONE_SOCIALEa correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico, né potendo assumere rilevanza la congruità RAGIONE_SOCIALE spese, perché il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo.
È stato, altresì, precisato che l’antieconomicità e l’incongruità RAGIONE_SOCIALEa spesa possono rilevare come elementi sintomatici, ossia come indici rivelatori RAGIONE_SOCIALEa mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa (Cass. 11/08/2025, n. 23095; Cass. 12/07/2024, n. 19232; Cass. 27/01/2023, n. 2599; Cass. 15/11/2022, n. 33568; Cass. 26/09/2018, n. 22938; Cass. 06/06/2018, n. 14579), conformemente peraltro a quanto statuito dalla più recente giurisprudenza unionale (Corte Giustizia, 25/11/2021, C-334/2020, Amper Metal Kft).
Ragion per cui l’inerenza di un costo attinente all’attività di impresa non può essere esclusa in considerazione RAGIONE_SOCIALEa mera sproporzione o
incongruenza RAGIONE_SOCIALEa spesa, salvo che l’Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio RAGIONE_SOCIALE‘assenza di connessione tra costo ed attività d’impresa (Cass. 11/08/2025, n. 23095; Cass. 17/07/2018, n. 18904).
Peraltro, l’onere di provare e documentare l’imponibile maturato, e dunque l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d’impresa, grava sul contribuente (Cass. 13/02/2025, n. 3747; Cass. 18/08/2022, n. 24880; Cass. 07/04/2022, n. 11324; Cass. 02/02/2021, n. 2224; Cass. 19/12/2019, n. 33915; Cass. 21/11/2019, n. 30366; Cass. 13/11/2019, n. 29404; Cass. 17/07/2018, n. 18904; Cass. 11/01/2018, n. 450). Soltanto quando l’Amministrazione finanziaria ritenga gli elementi deAVV_NOTAIOi dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati oppure riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare gli elementi allegati, può contestare l’inerenza con due modalità: precisamente, da un lato, può contestare la carenza degli elementi di fatto portati dal contribuente e, quindi, la loro insufficienza a dimostrare l’inerenza, mentre, dall’altro, può addurre, anche con il ricorso ad indizi, l’esistenza di ulteriori elementi tali da far ritenere che il costo non è correlato all’impresa (Cass. 15/11/2022, n. 33568; Cass. 06/07/2021, n. 19168; Cass. 02/02/2021, n. 2224).
In definitiva, dunque, la nozione di inerenza attiene alla compatibilità, coerenza e correlazione dei costi non ai ricavi in sé, ma all’attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi (Cass. 12/08/2024, n. 22664; Cass. 17/01/2020, n. 902; Cass. 12/09/2019, n. 29179; Cass. 23/05/2018, n. 12738). Inoltre, l’inerenza RAGIONE_SOCIALE singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 109 t.u.i.r., è riscontrabile non solo se l’attività svolta rientra tra quelle previste nello statuto sociale, circostanza che ha un valore meramente indiziario, ma anche quando essa è destinata, almeno potenzialmente, a produrre utili, potendosi valorizzare spese che, pur
presentando un rapporto debole tra costo ed attività d’impresa, concretamente si rivelino strumentali al progetto imprenditoriale (Cass. 03/04/2024, n. 8739).
2.5 Nel caso di specie, la CT2, nell’escludere l’inerenza dei costi sostenuti dalla contribuente, si è attenuta ai predetti principi, in quanto ha ritenuto che la spesa sostenuta non fosse giustificata rispetto al fine pubblicitario deAVV_NOTAIOo, trattandosi di spesa particolarmente consistente, effettuata per consentire ad una RAGIONE_SOCIALE terza di esercitare attività di ristorazione e sostenuta poi senza un reale ed effettivo ritorno economico, in quanto nell’ambito di tale attività di ristorazione i proAVV_NOTAIOi vitivinicoli RAGIONE_SOCIALEa contribuente vengono indicati insieme a vini di altre cantine rinomate e hanno in definitiva « una rilevanza marginale » nel contesto RAGIONE_SOCIALE‘offerta complessiva dei proAVV_NOTAIOi di ristorazione, offerta oltretutto che si rivolge « ad un numero limitato di consumatori ». La CT-2 ha, quindi, sostanzialmente escluso che i costi sopportati dalla contribuente potessero avere una finalità promozionale-pubblicitaria, assumendo che « alla stella Michelin conquistata da quel RAGIONE_SOCIALE, non sono certo associati la produzione e l’offerta dei vini RAGIONE_SOCIALE! » e che il dato offerto dalla ricorrente, in ordine al ricavato RAGIONE_SOCIALEa vendita dei vini all’interno del predetto RAGIONE_SOCIALE, non fosse ‘significativo’ « anche perché una siffatta forma di pubblicità si pone l’obiettivo di raggiungere una platea più ampia di consumatori, con risultati di cui però non c’è alcuna stima ».
Inoltre, la sproporzione di detta spesa, quale elemento sintomatico RAGIONE_SOCIALEa sua ‘non inerenza’ rispetto all’attività statutaria tipica, è stata ulteriormente rafforzata dal rilievo che la RAGIONE_SOCIALE, « oltre ad accollarsi la spesa del canone di locazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile comodato pagato alla proprietaria RAGIONE_SOCIALE‘edificio, di oltre € 139.000,00, sostiene ulteriori costi per il ‘noleggio’ RAGIONE_SOCIALE sale del RAGIONE_SOCIALE, in occasione di eventi organizzati per le proprie attività di rappresentanza, di circa € 120.000,00, senza che queste spese rappresentino, per le ragioni sin qui esposte, attività svolte
in concreto nel numero ipotizzato, per promuovere i proAVV_NOTAIOi del consorzio ». In sostanza, il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ingente canone di locazione nemmeno serviva per poter godere dei locali in alcune occasioni, dovendo la contribuente sostenere altri e non esigui costi a tal fine.
In definitiva, dal contenuto complessivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa CT-2 emerge che i giudici d’appello hanno ritenuto che la spesa in questione fosse incongrua ed antieconomica, non in termini assoluti, ma rispetto all’attività tipica RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in quanto priva di un legame causale con quest’ultima (al paragrafo 3.3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si parla di ‘ dubbia attività promo-pubblicitaria ‘), con conseguente ‘non inerenza’ RAGIONE_SOCIALEa stessa. La spesa in questione, infatti, è stata riconAVV_NOTAIOa dai giudici d’appello all’attività extra –RAGIONE_SOCIALE svolta dalla contribuente, ossia a quella propriamente imprenditoriale, estranea a quella tipica RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Invero, i costi di cui si discute sono in misura assolutamente preponderante volti a finanziare l’attività di ristorazione del locale ‘RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE‘ (intero canone di locazione annuale e spese di manutenzione ed arredamento RAGIONE_SOCIALE‘immobile adibito a RAGIONE_SOCIALE) e, presentando un’attinenza del tutto marginale con le dichiarate finalità promozionalipubblicitarie, esulano dall’oggetto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Secondo i giudici d’appello « le motivazioni con cui questo Giudice respinge l’appello del RAGIONE_SOCIALE attengono ad un giudizio di merito RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dalla ricorrente nel caso rappresentato in causa e dal disconoscimento di una sua riferibilità ad attività connesse a quelle RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore agricolo così esprimendo un giudizio essenzialmente di carattere qualitativo sull’inerenza dei costi contabilizzati, ove l’incongruenza e antieconomicità RAGIONE_SOCIALEa spesa hanno assunto un maggiore valore indiziario di un’operazione che non è stata ritenuta correlata ad un’attività, che la parte voleva indebitamente fosse qualificata come propria di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE » (così a pag. 9 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Non sussiste, quindi, la deAVV_NOTAIOa violazione di legge, avendo la CT-2 congruamente motivato, nel rispetto del criterio di riparto degli oneri probatori, in ordine alla mancanza di ‘inerenza’ dei costi dichiarati dalla ricorrente, operando una valutazione di merito che non risulta sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui al n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, c.p.c., motivo però estraneo alle doglianze RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
2.6 Per quanto attiene, poi, all’asserita violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 del d.P.R. n. 601/1973, questa Corte ha precisato, in tema di agevolazioni tributarie, che le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE possono beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dall’Ires anche per le attività RAGIONE_SOCIALE connesse, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 citato (nella formulazione modificata dall’art. 2, comma 8, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 350/2003), purché le stesse siano svolte RAGIONE_SOCIALEmente nei confronti dei soci e non di terzi (Cass. 20/07/2018, n. 19351).
Nel caso di specie, i costi dichiarati dalla contribuente attengono alla locazione di un immobile ed alle spese di arredamento e manutenzione RAGIONE_SOCIALEo stesso, e sono stati sostenuti non nell’interesse dei soci, bensì di una RAGIONE_SOCIALE terza, alla quale è stato concesso in comodato l’immobile cui si riferiscono le spese, che, pertanto, non presentano una diretta attinenza con l’attività di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE svolta nell’interesse dei soci medesimi, ragion per cui non è applicabile l’esenzione invocata dalla contribuente.
Con il terzo motivo si deduce la «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Commissione Tributaria di secondo grado, in violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto precitate, in violazione del diritto alla detrazione, ritenuto che le prestazioni promopubblicitarie del RAGIONE_SOCIALE, a RAGIONE_SOCIALE, non costituiscano per il consorzio operazioni imponibili con diritto alla detrazione RAGIONE_SOCIALE‘I.V.A.».
La ricorrente assume di aver contestato, fin dal primo grado di giudizio, il disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa detraibilità RAGIONE_SOCIALE‘Iva assolta sui costi, di cui al secondo motivo del ricorso per cassazione, sostenuti per il contratto di comodato con la RAGIONE_SOCIALE La CT-2, invero, assecondando quanto deAVV_NOTAIOo dall’Ufficio, ha ritenuto che tali costi difettassero del requisito RAGIONE_SOCIALE‘inerenza, sebbene l’antieconomicità ravvisata non potesse incidere sul diritto alla detrazione di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, trattandosi di attività comunque inerente a quella d’impresa svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, al di là del suo inquadramento in quella RAGIONE_SOCIALE o extraRAGIONE_SOCIALE.
3.1 Il motivo è fondato.
3.2 Questa Corte ha statuito, in materia di Iva, che il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall’imposta di cui sono debitori quella dovuta o versata a monte per l’acquisto di beni o servizi prestati non può, in linea di principio, subire limitazioni, in quanto essenziale ad assicurare la neutralità fiscale del tributo, sicché è irrilevante che un’operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore o inferiore a quello normale di mercato, salvo che l’amministrazione finanziaria dimostri, sulla base di elementi oggettivi, che la detrazione sia invocata fraudolentemente o abusivamente, assumendo l’antieconomicità quale valore indiziario RAGIONE_SOCIALEa falsità RAGIONE_SOCIALE‘operazione o del prezzo o di non inerenza del bene o del servizio acquistati all’attività espletata (Cass. 26/05/2025, n. 13928).
3.3 Nel caso di specie, la CT2 ha escluso la detraibilità RAGIONE_SOCIALE‘Iva inerente ai costi (asseritamente) promopubblicitari in ragione RAGIONE_SOCIALEa ‘non inerenza’ degli stessi rispetto all’attività RAGIONE_SOCIALE svolta dalla RAGIONE_SOCIALE contribuente, richiamando quanto già deAVV_NOTAIOo in relazione alla non deducibilità di tali costi ai fini Ires.
Tale statuizione non è condivisibile, in quanto l’Iva, di cui si chiede la detrazione, attiene comunque a dei costi riferiti all’attività imprenditoriale,
sia pure extra-RAGIONE_SOCIALE, svolta dalla contribuente, come sostenuto dalla stessa CT2. Ed invero, il diritto del contribuente alla detrazione RAGIONE_SOCIALE‘Iva, fondandosi sul principio di neutralità RAGIONE_SOCIALE‘imposta, muove da presupposti diversi da quelli RAGIONE_SOCIALEa deducibilità dei costi di impresa, sicché alla indeducibilità non consegue automaticamente l’indetraibilità, prevista, ad esempio, nelle ipotesi di operazioni fittizie o inesistenti (Cass. 05/07/2018, n. 17619; Cass. 17/07/2020, n. 15288).
4. In definitiva, va accolto il terzo motivo, rigettati il primo ed il secondo, con cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE, che, in diversa composizione, si atterrà ai principi esposti e provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, alla quale demanda anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE‘8 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME