Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19422 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19422 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, con AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– resistente
–
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna, n. 1609 depositata in data 18 giugno 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
L’Agenzia notificava alla contribuente avviso di accertamento per dichiarazione infedele (indicazione di reddito inferiore, dichiarazione 2007) in qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE, società a ristretta base, a sua volta attinta da autonomo avviso di accertamento. L’adìta CTP accoglieva l’impugnativa della ricorrente, ma la CTR riformava la sentenza. La contribuente propone così
Inerenza costi
ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, mentre l’Agenzia s’è limitata a depositare tardivamente un atto di costituzione.
CONSIDERATO CHE
1 . Con l’unico motivo si denuncia violazione dell’art. 109 TUIR, avendo la CTR basato il proprio giudizio di non inerenza su un concetto quantitativo e non qualitativo, finendo così per entrare nelle scelte imprenditoriali della società contribuente.
1.1. Il motivo è infondato.
Sebbene in linea RAGIONE_SOCIALE il concetto d’inerenza sia di carattere qualitativo, esprimendo una correlazione in concreto tra costi ed attività d’impresa, che prescinde dunque da considerazioni di natura quantitativa, l’antieconomicità di un costo – intesa come sproporzione tra la spesa e l’utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell’impresa – può, tuttavia, fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza, e a questo punto solo ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all’attività d’impresa, l’Amministrazione è tenuta a dimostrare, anche con il ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, evidenziando, in particolare, l’inattendibilità della condotta del contribuente.
Invero il principio di inerenza dei costi deducibili, esprimendo una correlazione in concreto tra costi ed attività d’impresa, si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da considerazioni di natura quantitativa; l’antieconomicità di un costo – intesa come sproporzione tra la spesa e l’utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell’impresa – può, tuttavia, fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza, e in questo caso, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all’attività d’impresa, l’Amministrazione è tenuta a dimostrare, anche con il ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, evidenziando, in particolare, l’inattendibilità della condotta del contribuente (Cass. 33568/22).
Nella specie, a fronte della notevolissima sproporzione valorizzata dalla CTR fra i costi di pubblicità (in un anno € 162 mila) e l’incremento degli utili ( € 5 mila) non risultano elementi ulteriori che il contribuente abbia sottoposto alla valutazione dell’ufficio prima e del giudice tributario poi.
Il ricorso deve dunque essere respinto. Nulla per le spese non essendosi l’amministrazione costituita a mezzo di tempestivo controricorso.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, 18 e 19 giugno 2023