Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33420 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33420 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22774/2016 R.G. proposto da :
NOMERAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-SEZ.DIST. CALTANISSETTA n. 3729/2015 depositata il 04/09/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di accertamento per l’a.i. 2003, con il quale, per quanto ancora in questa sede rileva, erano stati recuperati a tassazione costi pubblicità nella misura di euro 25.000 con IVA.
Il recupero riguardava la sponsorizzazione di autovettura sportiva, recante il marchio ‘RAGIONE_SOCIALE‘, che aveva partecipato a gare del campionato europeo e di Coppa Italia Rally.
La contribuente impugnava l’avviso. In particolare, a termini del ricorso per cassazione, la contribuente ‘ha rilevato che esisteva un contratto scritto costituito dallo scambio di lettere, invero, prodotte nel corso del contraddittorio di cui al verbale in data 14/02/2008, anch’esso prodotto con il deposito del ricorso introduttivo’; ‘che le spese di pubblicità ‘erano dirette alla promozione dell’immagine della società ricorrente ”; ‘che le due manifestazioni svoltesi nel 2002 non erano state oggetto di sponsorizzazione con la fattura registrata nel 2003’.
2.1. La CTP di Caltanissetta, con sentenza n. 537/03/11 del 13/10/2011 accoglieva il ricorso con riferimento al recupero a tassazione che ne occupa.
L’Ufficio proponeva appello, accolto dalla CTR della Sicilia -Sezione distaccata di Caltanissetta, che, con la sentenza in epigrafe, riformava la sentenza di primo grado, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione:
per quanto attiene alla fattura di sponsorizzazione di 25.000 € erroneamente i Giudici di primo grado hanno ammesso la detraibilità dell’IVA, poiché non v’è alcun contratto scritto di sponsorizzazione con la società di Viterbo
RAGIONE_SOCIALE inoltre, non corrisponde al vero che gli equipaggi dell’auto da corsa fossero della RAGIONE_SOCIALE, essendo, invece, uno dei due piloti socio della RAGIONE_SOCIALE e l’altro pilota, un soggetto legato da rapporto di lavoro alla RAGIONE_SOCIALE medesima infine risultano errate le date delle manifestazioni sportive.
Non risulta, quindi, dimostrato il requisito dell’inerenza e nessuna consistente allegazione ha prospettato il contribuente per assolver l’onere della prova, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte .
La contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste l’agenzia delle entrate con controricorso. La contribuente deposita – una prima volta il 28 ed una seconda il 29 novembre 2024 – ampia memoria telematica ad ulteriore sostegno delle sue ragioni.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 74, co. 2, e 75 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (vigenti nel periodo di imposta 2003) (Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.)’.
1.1. ‘A fronte dell’arresto giurisprudenziale indicato dalla commissione tributaria regionale nella sentenza impugnata si ritiene sia più coerente’ l’insegnamento per cui ‘ -il principio dell’inerenza può essere esteso anche a spese effettuate a fini promozionali ; -la pubblicità non svolge più un ruolo meramente informativo dell’esistenza di un prodotto sul mercato, ma può essere utilizzata per sensibilizzare preventivamente l’interesse dei consumatori ; -le spese pubblicitarie sono inerenti all’esercizio dell’impresa anche se sostenute prima dell’offerta del bene o del servizio al pubblico’.
Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
Esso non paventa, neppure dal punto di vista linguistico, alcuna violazione delle rubricate disposizioni di legge, illustrando in cosa essa consisterebbe.
Inoltre (donde altresì la manifesta infondatezza) non si confronta con l’effettiva ‘ratio decidendi’ della sentenza impugnata, che, a differenza di quanto opinato dalla contribuente, non ha affatto revocato in dubbio, ‘in astratto’, l’inerenza delle spese sostenute a fini promozionali, argomento neppure sfiorato dalla CTR, ma ha ritenuto, ‘in concreto’, l’indetraibilità dell’IVA di cui alla ‘fattura di sponsorizzazione di 25.000 €’ – oltreché per erroneità delle ‘date delle manifestazioni sportive’ (profilo del tutto obnubilato nel motivo e più in generale nel ricorso) – per difetto di formalizzazione di un contratto con RAGIONE_SOCIALE e comunque, sul piano effettuale, della fornitura dell’equipaggio da parte di quest’ultima, promanando esso sostanzialmente dalla contribuente: ragion per cui – ad avviso della CTR – è rimasto in ultima analisi inadempiuto l’onere, gravante sulla contribuente, di dimostrare l’inerenza nella ‘tangibile’ dimensione della fattispecie.
A tale conclusione della CTR il motivo, obiettivamente, nulla oppone, al di là di asserti teorici e per di più generici.
Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
2.1. ‘La dimostrazione dell’inerenza, secondo tale sentenza era anche collegata con la ‘dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell’inerenza, consistente … nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi e all’oggetto sociale’. Nel caso di specie, era stato oggetto di discussione, a seguito di allegazione in ricorso, sia l’indicazione di ricavi per oltre 11 milioni di euro e sia la prospettiva di un ritorno, in termini economici, di maggiori ricavi. In buona sostanza, la EL.MO. aveva allegato che la spesa per sponsorizzazione di
appena € 25.000 era assolutamente congrua rispetto a ricavi per oltre 11 milioni di euro e tale spesa irrisoria era finalizzata ad ottenere un incremento degli stessi ricavi’.
2.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
Non paventa, neppure dal punto di vista letterale, alcun fatto storico di cui la CTR abbia omesso esame: al contrario, si duole dell’omessa condivisione dell’argomentazione difensiva della pretesa esiguità della spesa; ciò che, tuttavia, non è suscettibile di denuncia ai sensi del paradigma censorio invocato.
Sotto altro profilo, neppure allega la decisività di detta pretesa esiguità, posto che un’entità finanche minima dell’importo portato da una fattura non per ciò solo rende legittima la corrispondente detrazione dell’IVA.
Infine, nuovamente, non coglie la ‘ratio decidendi’ della sentenza impugnata, la quale ritiene non potersi ammettere la detrazione dell’IVA di cui alla nota fattura siccome, ben vero, non inerente, tuttavia in ragione (oltreché dell’erroneità delle ‘date delle manifestazioni sportive’) dell’essere la prestazione dedotta priva di idonea giustificazione.
Con il terzo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.).
3.1. ‘a Commissione Tributaria Regionale completamente travisato gli elementi probatori proposti dalle parti ivi compresi quelli dell’A.E. Contrasta con lo scambio di corrispondenza (letter di proposta e accettazione esibite in occasione del contraddittorio in data 14/02/2008 dalla EL.MO.) l’affermazione del Giudice che non sarebbe stato stipulato alcun contratto scritto di sponsorizzazione (per quello che possa essere rilevante attesa la natura negoziale in forma libera di un tal tipo di contratto per il quale non è prevista una forma ‘ad substantiam’ o
anche solo ‘ad probationem’). Contrasta con quanto accertato dall’A.E. l’affermazione del Giudice che il sig. COGNOME NOME (e non COGNOME NOME Massimo NOME) fosse socio della RAGIONE_SOCIALE quando, invece, era accertato che fosse socio di un’altra società (RAGIONE_SOCIALE) che intratteneva rapporti con la RAGIONE_SOCIALE. Contrasta con quanto accertato dall’A.E. l’affermazione del Giudice che l’altro pilota fosse un soggetto legato da un rapporto di lavoro alla RAGIONE_SOCIALE quando, invece, era accertato che fosse solo beneficiario di una polizza assicurativa per furto ed incendio stipulata con Assitalia’.
3.2. Il motivo è inammissibile.
Esso fa riferimento a documenti non localizzati e non trascritti ed a circostanze date per pacifiche con riguardo alle quali, tuttavia, non evidenzia donde risultino. In tal guisa, cade in difetto ad un tempo di precisione e di autosufficienza, non mettendo in grado questa S.C. di delibare la fondatezza della censura.
Inoltre, non paventa alcuna violazione delle norme rubricate, alla luce del paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Né, pur a voler prescindere da ciò, concretamente oppone alcunché a quanto contestato dall’A.F. in avviso, ove (cfr . p. 4 del ricorso) affermasi che, secondo le risultanze del PVC (non riprodotto in ricorso), la contribuente aveva ‘fornito a sostegno della sponsorizzazione in questione soltanto la fattura sopra richiamata e numero 4 quietanze effettuate dalla società ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE . Non è stato però fornito alcun contratto dal quale fosse possibile evincere il rispetto delle condizioni tutte in un rapporto di sponsorizzazione ‘. Sotto altro profilo, neppure è idoneamente avversata la contestazione dell’A.F. subito in appresso, secondo cui, da un lato, l’autovettura utilizzata per gli eventi era intestata alla contribuente e, dall’altro, entrambi i membri dell’equipaggio erano comunque legati alla medesima: a fronte di un tal genere di contestazione – volta, in buona sostanza,
a rappresentare la riconducibilità alla contribuente dei fattori materiale e personale mediante i quali RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto rendere le obbligazioni di sponsorizzazioni, queste di per sé non specificate in difetto di formalizzazione del contratto – non coglie nel segno il rilievo di errori della CTR nell’inquadramento dei due membri dell’equipaggio rispetto alla contribuente: rilievo di cui, peraltro, non è ‘a priori’ neppure dimostrata la decisività.
Da ultimo, in aggiunta alle superiori conclusioni, è a rilevarsi che il motivo sostanzialmente pretende da questa Suprema Corte una riedizione del giudizio di merito, in violazione, tuttavia, di canoni e limiti del giudizio di legittimità.
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 12 dicembre 2024.