Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 972 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 972 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25802/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, INDIRIZZO
Oggetto: tributi –
inerenza – natura
qualitativa
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 606/31/15 depositata in data 1° aprile 2015 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 23 novembre 2022.
RILEVATO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE, concessionaria esercente l’attività di commercio di autoveicoli, ha separatamente impugnato due avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2006 e 2007 per maggiori IRES, IRAP e IVA per indebita deduzione di costi per sponsorizzazione e pubblicità che, come risulta dalla sentenza impugnata, attenevano alla sponsorizzazione di una associazione sportiva dilettantistica. L’avv iso scaturiva dalle risposte ad alcuni questionari, dai quali emergeva no fatture di acquisto per costi che l’Ufficio riteneva indeducibili in quanto non inerenti, anche in relazione alla congruità e alla antieconomicità degli stessi.
La CTP di Firenze ha accolto i ricorsi riuniti.
La CTR della Toscana, con sentenza in data 1° aprile 2015, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello, quanto ai costi di sponsorizzazione, relativi al RAGIONE_SOCIALE e alla fornitura di magliette recanti il logo della società contribuente, nonché ad altre fatture di acquisto , che le fatture fossero giustificate dall’acquisto di abbigliamento tecnico per ciclisti, per promozione pubblicitaria su riviste e su pubblicità su ulteriori capi di abbigliamento, tutte attività finalizzate alla promozione della società contribuente attraverso la sponsorizzazione di società RAGIONE_SOCIALE dilettantistiche operanti nel campo del ciclismo , note nell’ambiente locale. Quanto all’economicità, il giudice di appello ha ritenuto che tale aspetto rientri nella esclusiva spettanza dell’imprenditore .
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; la società contribuente si è costituita con controricorso e ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente. Osserva in particolare parte ricorrente, riproducendo gli avvisi impugnati, che la sentenza impugnata non renderebbe conto delle doglianze relative ad alcune delle fatture di acquisto, emesse da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che mancherebbe del tutto la valutazione di inerenza in relazione a tali fatture, avuto riguardo alla descrizione delle fatture , all’oggetto delle prestazioni e alla insufficienza della documentazione.
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. 29 settembr e 1973, n. 600, dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell’art. 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inerenti i costi di cui alle suddette fatture. Osserva il ricorrente che l’inerenza va rilevata in relazione a beni dai quali derivino ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito, per cui la stessa può essere predicata solo nel caso in cui tali costi siano correlabili a ricavi di esercizio. Osserva, in particolare, come tali costi risultino del tutto incongrui rispetto all’attività di impresa , tenuto conto anche dell’oggetto di alcune fatture, estranee all’oggetto delle RAGIONE_SOCIALE. Osserva, inoltre, che l’incremento dei ricavi sarebbe stato tale da non giustificare il sostenimento dei costi, con conseguente antieconomicità degli stessi.
Il primo motivo è infondato. Il sindacato di legittimità sulla motivazione (come richiamato dal controricorrente in memoria) resta
circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi che possono essere esaminate e si co nvertono, all’evidenza, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre nel caso in cui la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153).
Nella specie il giudice di appello, con motivazione succinta, ha ritenuto che « le altre fatture in qualche modo ulteriormente contestate dall’Ufficio (emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) sono motivate con acquisto di abbigliamento tecnico per ciclisti, promozione pubblicitaria su riviste ovvero pubblicità giubboni invernali e acquisti connessi. Trattasi, come si vede, di spese comunque connesse alla promozione della società ». La motivazione, legata al concetto di
connessione alla promozione dell’immagine dell a società, rende conto del percorso motivazionale seguito dal giudice di appello.
Il secondo motivo è infondato. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (anche in questo caso richiamata dal controricorrente in memoria), in tema di reddito d’impresa, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, il contribuente è tenuto a dimostrarne l’inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all’attività imprenditoriale svolta (Cass., Sez. V, 16 giugno 2021, n. 17028; Cass., Sez. V, 2 febbraio 2021, n. 2224; Cass., Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30366; Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27786; Cass., Sez. V, 30 maggio 2018, n. 13588). Si è, in particolare, rilevato che « il giudizio quantitativo o di congruità non è del tutto irrilevante ed accede al diverso piano logico e strutturale dell’onere della prova (…) la dimostrata sproporzione assume valore sintomatico, di indice rivelatore, in ordine al fatto che il rapporto in cui il costo si inserisce è diverso ed estraneo all’attività d’impresa, ossia che l’atto, in realtà, non è correlato alla produzione ma assolve ad altre finalità e, pertanto, il requisito dell’inerenza è inesistente » (Cass. Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33574).
La ratio di tale impostazione riposa sulla nozione di reddito d’impresa e non sulla correlazione tra costi e ricavi di cui all’art. 109, comma 5, TUIR, escludendosi dal novero dei costi deducibili solo quelli che si collocano in una sfera estranea all’attività imprenditoriale. Conseguenza di questa impostazione è, da un lato, che non assume rilevanza, in quanto tale, la congruità o l’utilità del costo rispetto ai ricavi, dovendosi dare un giudizio di inerenza di carattere qualitativo e non quantitativo (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2021, n. 6368; Cass., Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30366; Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27786; Cass., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 450); dall’altro, che
l’antieconomicità del costo (rispetto al ricavo atteso) degrada a mero elemento sintomatico della carenza di inerenza (Cass., Sez. V, 17 luglio 2018, n. 18904).
Nella specie, il giudice di appello ha ritenuto che i costi sostenuti rientrino nell’attività di impresa, deducendo che le scelte relative al sostenimento dei costi sono di esclusiva spettanza dell’imprend itore, nonché ritenendo che sia di esclusiva pertinenza della sfera imprenditoriale valutare se un determinato costo pubblicitario possa apportare un significativo incremento del volume delle future vendite. Il giudice di appello ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei suindicati principi.
Il ricorso va pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 7.600,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge Così deciso in Roma, in data 23 novembre 2022