Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 825 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 825 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3156/2015 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’ Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege ;
-controricorrente-
avverso la sentenza d ella CTR della Val d’ Aosta n. 4 del 2014, depositata l’ 11/06/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che :
nel 2007 NOME COGNOME acquistò un’azienda dalla ‘RAGIONE_SOCIALE , subentrando nel contratto di locazione di un immobile adibito ad uso commerciale, di proprietà di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
per tale acquisto, il COGNOME corrispose il prezzo di € 150.000,00 (di cui € 130.000,00 per avviamento);
sei mesi dopo, il ricorrente ‘rinunciò’ al contratto di locazione, consentendo alla società RAGIONE_SOCIALE di stipularne, a propria volta, un altro con le proprietarie, a fronte del versamento da parte di quest’ultima, in suo favore, della somma di € 150.870,00, ‘pari a quanto speso dall’esponente per l’acquisto dell’azienda oltre al rimborso di un solo canone di locazione’ (pag. 2 del ricorso per cassazione);
nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, il contribuente espose, dunque, una plusvalenza di € 875,00, pari alla differenza tra quanto a suo tempo corrisposto alla cedente dell’azienda e quanto ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE per rinunciare al contratto di locazione;
qualificando la somma da ultimo menzionata quale indennizzo per il mancato guadagno futuro, l’Agenzia delle Entrate la recuper ò a tassazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR, quale somma sostitutiva di ricavi ex art. 85 TUIR;
l’avviso di accertamento fu impugnato dal contribuente, il cui ricorso fu rigettato in primo e in secondo grado;
osservò, in particolare, la CTR della Val d’Aosta che il contribuente non aveva indicato, nella dichiarazione dei redditi de qua , il valore dell’avviamento tra i costi di gestione ; che, in ogni caso, la deducibilità dell’avviamento è limitata al 18% annuo ex art. 103, comma 3, TUIR; infine, che la facoltà di dedurre il costo residuo non ammortizzato di un bene eliminato dal processo produttivo è contemplata dall’art. 102, comma 4, TUIR, per le sole
immobilizzazioni materiali (tra le quali certamente non rientra l’avviamento);
ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME sulla base di tre motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso;
considerato che :
con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 6 e 85 TUIR, censurando l’erronea qualificazione della somma ricevuta da RAGIONE_SOCIALE alla stregua di indennizzo sostitutivo dei ricavi futuri, dal momento che egli ‘non mai tratto ricavi, e neppure poteva percepire somme sostitutive di ricavi prevedibili, giacché nessun ricavo poteva quantificarsi’ (pag. 7 del ricorso per cassazione);
con il secondo motivo viene censurata la violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.p.r. n. 600/1973, per non avere la CTR considerato che ‘la dichiarazione dei redditi, dichiarazione di scienza, è emendabile dal contribuente anche in sede di impugnazione dell’accertamento in rettifica spiccato dall’Agenzia’ (pag. 8 del ricorso per cassazione);
il terzo motivo è incentrato sulla violazione degli artt. 101, 102, 103 e 109 TUIR, sul presupposto che la CTR abbia errato nel ritenere indeducibili le quote di avviamento non ammortizzate, tenuto conto che ‘l’art. 103 TUIR, disciplinando l’ammortamento dei beni immateriali, non disciplina la deduzione del costo residuo non ammortizzato, ma neppure la preclude’, mentre l’espressa indicazione normativa per la deducibilità, relativamente ai beni materiali, da parte dell’art. 102, comma 4, TUIR, non farebbe che confermare un principio di generale applicazione (pag. 9 del ricorso per cassazione);
il ricorrente ha depositato, in data 28/09/2023, istanza di sospensione del processo per definizione agevolata ex art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022, e, in data 03/10/2023, istanza di
estinzione del processo, corredata di quietanza di pagamento della prima rata;
sussistono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 1, commi 197 e 198 della l. n. 197/2022;
le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, richiamato;
in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 11/10/2023.