Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19302 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19302 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro RAGIONE_SOCIALE, che ha indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 1619, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 22.4.2016, e pubblicata il 19.12.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
Oggetto: Irpef 2001 – Diniego di rimborso -Dirigente -Licenziamento ingiustificato Indennità supplementare – Art. 19 CCNL – Regime fiscale.
COGNOME NOME, già dirigente della RAGIONE_SOCIALE, subiva il licenziamento e quindi conseguiva dal competente giudice del lavoro pronuncia che accertava il licenziamento essere ingiustificato, liquidando in suo favore la somma di £. 193.048.154 (ric., p. 2), quale risarcimento del danno. L’ ex datore di lavoro, sostituto d’imposta, assoggettava la somma a ritenuta d’acconto. Il contribuente sosteneva però che la somma fosse stata riconosciuta quale compensazione del pregiudizio subito alla sua immagine, un danno emergente, e quindi dovesse rimanere esente da imposizione. NOME COGNOME proponeva perciò istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria, che non rispondeva.
Decorsi i termini di legge il contribuente impugnava il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE. La CTP riteneva fondate le tesi del contribuente ed accoglieva la sua domanda, reputando illegittimo il rifiuto opposto dall’RAGIONE_SOCIALE all’istanza di rimborso.
Avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado spiegava appello l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, insistendo nella propria tesi che l’indennità corrisposta al contribuente ai sensi dell’art. 19 del CCNL dei dirigenti dovesse essere sottoposta ad imposizione. La CTR rigettava l’impugnativa, ritenendo che il giudice del lavoro avesse inteso attribuire il ‘risarcimento del danno biologico’ (controric., p. 3), e confermava perciò la decisione adottata dai primi giudici.
Proponeva ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria e la Corte di legittimità, con pronuncia Cass. sez. V, 14507/2012, cassava con rinvio la decisione impugnata.
Il contribuente riassumeva il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria che, mediante la decisione ora impugnata, riteneva che la natura dell’indennità
riconosciuta al lavoratore non consentisse di identificare alcun danno emergente che la riconosciuta indennità fosse finalizzata a risarcire, e pertanto affermava che il richiesto rimborso non compete al lavoratore.
Avverso questa seconda decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 17 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), per avere la CTR erroneamente ritenuto che le somme corrisposte al lavoratore avessero natura di c.d. lucro cessante, mentre ‘non è possibile individuare ragionevolmente alcun reddito perduto che l’indennità compensi’ (ric., p. 7 s.).
Sembra innanzitutto opportuno ricordare che questa Corte di legittimità, nel disporre il giudizio di rinvio, aveva rilevato che ‘col secondo motivo, la ricorrente’ RAGIONE_SOCIALE ‘deduce vizio di motivazione sul fatto controverso e decisivo costituito dalla ‘funzione RAGIONE_SOCIALE somme liquidate dal Tribunale del lavoro a titolo di indennità supplementare da ingiustificato licenziamento’. La ricorrente afferma che la CTR non ha in alcun modo tenuto conto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni da lei svolte in sede d’appello ed, in particolare, di quella secondo cui l’indennità supplementare non compensa alcun danno emergente ed ha natura pattizia, trovando la sua fonte nel CCNL di categoria, ed essendo liquidata in misura predeterminata. Il motivo è fondato. La CTR ha escluso l’assoggettabilità ad IRPEF della voce in esame, con la criptica locuzione “alla luce RAGIONE_SOCIALE motivazioni di cui sopra” ed asserendone, apoditticamente, la natura risarcitoria da danno biologico, sul dato, incongruo, relativo alla differenza tra detta indennità e quella di
preavviso. Tale argomentare, che non lascia comprendere l’iter logico che ha condotto i giudici d’appello a pervenire al loro convincimento, non si sottrae alla censura che le è stata rivolta. La sentenza va, dunque, cassata, in relazione al motivo accolto …’, Cass. sez. V, 3.8.2012, n. 14057.
Esposte le ragioni del rinvio, deve ancora ricordarsi che la CTR osserva nella sua sintetica pronuncia, impugnata in questa sede, che ‘la Commissione giudicante vista la sentenza della Suprema Corte ed esaminata la documentazione in fascicolo ritiene che l’indennità supplementare non compensando alcun danno emergente ed avendo natura pattizia trovano la sua fonte nel CCNL di categoria. Le somme liquidate in misura predeterminata non possono che essere considerata soggetta alla normale imposizione e quindi non esenti da imposta’ (sent. CTR p. II). Nonostante i refusi, risulta pertanto comprensibile la ragione della decisione. Il giudice dell’appello ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALE indicazioni fornite dal giudice che ha disposto il rinvio, ed ha ritenuto che l’indennità sia stata riconosciuta al lavoratore ai sensi del CCNL (art. 19), e perciò non al fine di compensare un danno emergente.
3.1. Il ricorrente contrasta la decisione adottata dalla CTR, rifacendosi alle valutazioni sulla natura dell’indennità espresse dal giudice del lavoro, ed affermandone la natura di ristoro del danno all’immagine subito dal lavoratore, da intendersi pertanto come la riparazione di un pregiudizio da qualificarsi come un danno emergente.
3.2. Replica l’Amministrazione finanziaria che l’indennità supplementare di cui all’art. 19 del CCNL dei dirigenti ha natura risarcitoria, ma tutti i proventi e le indennità derivanti da un rapporto di lavoro sono assoggettati a tassazione, anche se le somme sono state conseguite a titolo di risarcimento del danno, non essendo tassabile soltanto il ristoro di un pregiudizio non reddituale. Le somme corrisposte quale indennità supplementare
per l’ingiustificato licenziamento dei dirigenti assolvono alla funzione di risarcire il lavoratore per la perdita di reddito subita, e sono quindi assoggettate ad Irpef.
3.3. Invero questa Corte di legittimità ha ripetutamente esaminato la materia oggetto di causa, ed ha raggiunto un orientamento ormai consolidato che le valutazioni espresse dalla CTR in questo giudizio, e le difese proposte dal contribuente, non inducono a rivedere.
Innanzitutto può osservarsi che, in generale, come correttamente sostenuto dall’Amministrazione finanziaria, anche le somme conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno in conseguenza del rapporto di lavoro sono suscettibili di imposizione. Diversamente non sono suscettibili di imposizione quelle somme che siano corrisposte al lavoratore quale indennizzo di un pregiudizio di natura non reddituale.
3.4. Nel caso di specie non risulta controverso tra le parti che il risarcimento corrisposto al contribuente, della cui imposizione si controverte, è quello che dipende dalla corresponsione dell’indennità supplementare di cui all’art. 19 del CCNL per i dirigenti.
In proposito questa Corte di legittimità ha già avuto modo di statuire che ‘in tema d’imposte sui redditi di lavoro dipendente, va assoggettata ad IRPEF l’indennità supplementare percepita dal dirigente, in virtù di una norma del CCNL, a seguito di licenziamento ingiustificato, atteso che trova la fonte della sua obbligatorietà nella risoluzione non giustificata del rapporto di lavoro e costituisce una misura di matrice convenzionale volta, da una parte, a sanzionare la condotta datoriale e, dall’altra, a risarcire il dirigente per la perdita del posto di lavoro, che non dipenda da profili di sua colpa o responsabilità, mentre è ad essa estranea la valutazione di un danno emergente di natura diversa da
quella retributiva’, Cass. sez. VI -V, 2.2.2015, n. 1890 (conf. Cass. sez. V, 15.10.2013, n. 23320; Cass. sez. V, 16.2.2012, n. 2196).
Il motivo di ricorso introdotto dal contribuente risulta pertanto infondato ed il suo ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite dei gradi di merito del giudizio possono essere compensate tra le parti, mentre le spese processuali del giudizio di legittimità seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate e del valore della controversia.
4.1. Occorre ancora dare atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
rigetta il ricorso proposto da COGNOME NOME.
Compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito del processo, e condanna il ricorrente al pagamento in favore della costituita controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.900,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23.5.2024.