Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19331 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19331 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale stesa in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 5191, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 22.9.2015, e pubblicata il 5.10.2015; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
COGNOME NOME, già dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE, subiva il licenziamento e quindi conseguiva dal competente giudice del lavoro pronuncia
Oggetto: Irpef 2008 – Diniego di rimborso -Dirigente -Licenziamento ingiustificato Indennità supplementare – Art. 19 CCNL – Regime fiscale.
che accertava il licenziamento essere ingiustificato, liquidando in suo favore, tra l’altro, la somma di Euro 170.270,61, quale indennità supplementare prevista per i dirigenti in caso di licenziamento ingiustificato (art. 19 CCNL). L’ex datore di lavoro, sostituto d’imposta, assoggettava la somma a ritenuta d’acconto. Il contribuente sosteneva però che la somma fosse stata riconosciuta quale compensazione del pregiudizio subito alla sua professionalità, un danno emergente, e quindi dovesse rimanere esente da imposizione. NOME COGNOME proponeva perciò istanza di rimborso all’RAGIONE_SOCIALE finanziaria, che non rispondeva.
Decorsi i termini di legge il contribuente impugnava il silenzio rifiuto dell’RAGIONE_SOCIALE finanziaria innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Sopravveniva il diniego espresso dell’RAGIONE_SOCIALE avverso l’istanza restitutoria, e NOME COGNOME impugnava anche questo provvedimento con separato ricorso. La CTP riuniva i processi, riteneva fondate le tesi del contribuente ed accoglieva la sua domanda reputando illegittimo il rifiuto opposto dall’RAGIONE_SOCIALE all’istanza di rimborso.
Avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado spiegava appello l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, insistendo nella propria tesi che l’indennità corrisposta al contribuente dovesse essere sottoposta ad imposizione. La CTR rigettava l’impugnativa confermando la decisione adottata dai primi giudici.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia assunta dai giudici dell’appello, l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria, affidandosi ad un motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso il contribuente.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE contesta
la violazione o falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lett. a), e 51 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), anche in relazione all’art. 19 del CCNL dei dirigenti settore industria e dell’art. 2697 cod. civ., per non avere la CTR rilevato che l’indennità supplementare prevista per i dirigenti rappresenta comunque una somma compensativa della perdita di reddito, e deve perciò essere assoggettata ad imposizione.
Il controricorrente ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso introdotto dall’Ente impositore, per non aver proposto un preciso quesito di diritto, in quanto ‘l’indennità per cui è causa, per interpretazione unanime, non è in re ipsa soggetta a tassazione ma da verificarsi nel caso concreto’ (controric., p. 22). Inoltre l’inammissibilità del ricorso dovrebbe affermarsi perché la violazione di legge contestata deve risolversi in una censura dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta ed implica necessariamente un problema interpretativo, mentre nel caso di specie l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria lamenta ‘l’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa’, ed inoltre censura il ‘mancato assolvimento di controparte in ordine all’onere della prova’ (controric., p. 25) nonché l’apoditticità della motivazione del provvedimento.
2.1. Le critiche di inammissibilità del ricorso proposte dalla contribuente non risultano fondate. L’RAGIONE_SOCIALE finanziaria pone effettivamente un problema di diritto, perché contesta l’erronea qualificazione dell’indennità supplementare per i dirigenti, di cui all’art. 19 del CCNL, da parte della CTR. Il fatto che aggiunga ulteriori rilievi non comporta l’inammissibilità integrale dell’impugnazione.
La CTR osserva che ‘la somma liquidata dal Tribunale di Roma sezione lavoro … avendo natura indennitaria e non essendo diretta al ristoro di una perdita di reddito-guadagno (lucro cessante) bensì di professionalità (costituito dal pregiudizio alla
professionalità causato dal licenziamento) non doveva ritenersi soggetta ad Irpef. Per quanto, poi, riguarda l’indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti, l’indennità supplementare è una ‘pena privata’ concertata dalle parti sociali … e non ha, come tale, carattere risarcitorio di una perdita di reddito … il contratto collettivo dei dirigenti ha inteso limitare, quindi, l’arbitrio RAGIONE_SOCIALE aziende, introducendo la necessità di una giustificazione del licenziamento … in senso conforme … si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione … con l’ordinanza n. 8876 del 14.4.2009′ (sent. CTR, p. III).
3.1. L’RAGIONE_SOCIALE finanziaria critica l’erroneità della decisione assunta dalla CTR, perché l’indennità supplementare di cui all’art. 19 del CCNL dei dirigenti ha natura risarcitoria, ma tutti i proventi e le indennità derivanti da un rapporto di lavoro sono assoggettati a tassazione, anche se le somme sono state conseguite a titolo di risarcimento del danno, non essendo tassabile soltanto il ristoro di un pregiudizio non reddituale. Le somme corrisposte quale indennità supplementare per l’ingiustificato licenziamento dei dirigenti assolvono alla funzione di risarcire il lavoratore per la perdita di reddito subita, e sono quindi assoggettate ad Irpef ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Tuir.
A tanto deve aggiungersi che il giudice dell’appello non ha neppure tenuto conto del mancato assolvimento da parte del contribuente dell’onere della prova circa la natura non reddituale dell’indennità riconosciutagli, avendo la CTR adottato una motivazione apodittica nella quale ha ‘ricondotto l’indennità liquidata in condanna ad una pena privata non diretta a ristorare una perdita reddituale’ (ric., p. 17).
3.2. NOME COGNOME sostiene che la somma riconosciutagli ‘non essendo diretta al ristoro di una perdita di reddito-guadagno (lucro cessante) bensì di professionalità (costituito dal pregiudizio alla professionalità causato dal licenziamento) non doveva ritenersi
soggetta ad Irpef’ (controric., p. 5), vertendosi in materia di riparazione del danno emergente.
Contesta, inoltre, la rilevanza dei precedenti di legittimità invocati da controparte, perché relativi ad ipotesi in cui tra il dirigente ed il datore di lavoro era intervenuta una transazione, e questa aveva comportato una diversa qualificazione dell’indennità corrisposta al lavoratore.
3.3. Invero questa Corte di legittimità ha ripetutamente esaminato la materia oggetto di causa, ed ha raggiunto un orientamento ormai consolidato che le valutazioni espresse dalla CTR in questo giudizio, e le difese proposte dal contribuente, non inducono a rivedere.
In generale può osservarsi che, come correttamente sostenuto dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria, anche le somme conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno in conseguenza del rapporto di lavoro sono suscettibili di imposizione. Diversamente non sono suscettibili di imposizione quelle somme che siano corrisposte al lavoratore quale indennizzo di un pregiudizio non reddituale, e la prova che il ristoro riconosciuto abbia una simile natura incombe sul contribuente.
3.4. Nel caso di specie non risulta controverso tra le parti che il risarcimento riconosciuto a NOME COGNOME, della cui imposizione si controverte, è quello che dipende dalla corresponsione dell’indennità supplementare di cui all’art. 19 del CCNL per i dirigenti.
In proposito questa Corte di legittimità, anche in ipotesi in cui non era intervenuta transazione tra le parti, ha già avuto modo di statuire che ‘in tema d’imposte sui redditi di lavoro dipendente, va assoggettata ad IRPEF l’indennità supplementare percepita dal dirigente, in virtù di una norma del CCNL, a seguito di licenziamento ingiustificato, atteso che trova la fonte della sua obbligatorietà nella risoluzione non giustificata del rapporto di
lavoro e costituisce una misura di matrice convenzionale volta, da una parte, a sanzionare la condotta datoriale e, dall’altra, a risarcire il dirigente per la perdita del posto di lavoro, che non dipenda da profili di sua colpa o responsabilità, mentre è ad essa estranea la valutazione di un danno emergente di natura diversa da quella retributiva’, Cass. sez. VI -V, 2.2.2015, n. 1890 (conf. Cass. sez. V, 15.10.2013, n. 23320; Cass. sez. V, 16.2.2012, n. 2196).
3.5. Il motivo di ricorso introdotto dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria risulta pertanto fondato e deve essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di legittimità può decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigettando l’originario ricorso proposto dal contribuente.
Le spese di lite dei gradi di merito del giudizio possono essere compensate tra le parti, mentre le spese processuali del giudizio di legittimità seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate e del valore della controversia.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
accoglie il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dal contribuente.
Compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito del processo, e condanna il controricorrente al pagamento in favore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.900,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 23.5.2024.