Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11763 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11763 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2934-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE P_IVA, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende, ope legis;
.
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, in INDIRIZZO, giusta procura presente in atti.
– resistente – avverso la sentenza n. 418/3/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOLISE, depositata il 29/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2023 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ritenuto che:
L’RAGIONE_SOCIALE nzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Molise, che, in controversia su impugnazione da parte degli eredi di NOME COGNOME del silenzio rifiuto sulla domanda di rimborso della maggiore Irpef, corrisposta per gli anni dal 2009 al 2012 ( Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), in relazione all’esonero del pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte per le indennità per malattia complementare erogate alla ‘gente di mare’, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente.
La CTR, pur prendendo atto che il d.P.R. n. 601/1973 (Tuir) ha abrogato ogni previgente agevolazione in materia di Irpef, come quelle già previste dalla legge sulla ricchezza mobile (RDL n. 1918 del 1937), ha tuttavia ritenuto operante il privilegio per gli addetti all’equipaggio di navi o comunque imbarcati ad opera del citato d.lgs. n. 179 del 2009, per cui, tenuto conto anche del giudicato esterno formatosi per analoga vertenza decisa dalla CTP di Bari (del 4.4.2012), la cui capacità espansiva opera rispetto a elementi costitutivi della fattispecie che assumono carattere tendenzialmente permanente, ha respinto l’appello dell’Ufficio.
Resistono con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME.
Considerato che:
1.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sulla questione della efficacia espansiva del giudicato esterno, costituito dalla sentenza della CTP di Bari (del 4.4.2012), richiamata nella sentenza impugnata a supporto della decisione.
Decisione fondata sulla interpretazione della legge agevolativa e che richiama il giudicato esterno al solo fine di rafforzare la motivazione della sentenza, laddove afferma che: ‘la conferma RAGIONE_SOCIALE agevolazioni è dettata anche dalla presenza del giudicato esterno’, con argomentazione comunque contestata dall’Ufficio, che ha richia mato altre decisioni di merito favorevoli all’Ufficio, anch’esse definitive, alcune RAGIONE_SOCIALE quali relative al medesimo contribuente.
2.Col primo motivo del ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione del R.D.L. n. 1918 del 1939, art. 24, in combinato disposto con l’art. 42 del d.P.R. n. 601/1973 e artt. 6 e 48 d.P.R. n. 917/1986, ex art. 360 n. 3 c.p.c., avendo la CTR applicato l’art. 24 del citato R.D.L., non più vigente dopo l’abolizione dell’imposta sulla ricchezza mobile a seguito della istituzione, con decorrenza 1 gennaio 1974 dell’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone fisiche (IRPEF) e dell’abrogazione (col d.P.R. 601/73) RAGIONE_SOCIALE esenzioni e agevolazioni tributarie diverse da quelle previste nel medesimo decreto. Contesta, altresì, la circostanza relativa alla formazione del giudicato esterno, che la CTR richiama a conferma della spettanza del rimborso, ben potendo l’Ufficio rivedere il proprio orientamento, così come ha fatto per altre vertenze anche relative allo stesso contribuente .
3.Il ricorso è fondato.
3.1.Questa Corte è ferma nel ritenere che in materia d’imposte sui redditi, essendo venuta meno, con l’abrogazione dell’imposta sulla ricchezza mobile, l’esenzione prevista dall’art. 24, comma 2, del R.D.L. n. 1918 del 1937, l’indennit à per inabilit à temporanea assoluta al lavoro corrisposta alla “gente di mare” dall’ente previdenziale è soggetta a tassazione, poich é la stessa è strettamente ed indissolubilmente collegata al rapporto di lavoro e, come tale, necessariamente sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (cfr. Cass. n. 8121
del 2012; Cass. n.18022 del 2016; Cass.n.10531 del 2017, Cass.n.22781/2017; n. 29869 del 2021).
3.2.In base all’art. 24, comma 2, del medesimo R.D.L., “le indennità e gli assegni a favore degli assicurati o dei loro aventi diritto per le prestazioni previste dal presente decreto sono esenti dall’imposta di ricchezza mobile”. La l. n. 825 del 1971, nel delegare il Governo ad emanare la riforma dell’intero sistema tributario, da una parte, ha espressamente abolito, tra le altre, l’imposta di ricchezza mobile (art. 1), e dall’altra, ha dettato i criteri per la disciplina della materia RAGIONE_SOCIALE esenzioni, RAGIONE_SOCIALE agevolazioni e dei regimi sostitutivi, in modo da “limitare nella maggior possibile misura le deroghe ai principi di generalità e di progressività” (art. 9), demandando, pure, la previsione RAGIONE_SOCIALE condizioni e dei limiti entro i quali le esenzioni, le agevolazioni o i regimi sostitutivi avrebbero potuto esser fatti valere, in via transitoria, dopo l’entrata in vigore dei decreti delegati (art. 15). Abolita, per effetto del d.lgs. n. 597/1973, art. 82, a decorrere dal 1 gennaio 1974, l’imposta sui redditi di ricchezza mobile, è rimasta, in conseguenza, caducata (oltre tre decenni prima del periodo qui in rilievo) la disposizione agevolativa, che a quel sistema, testualmente, si riferiva. Le norme che riconoscono benefici ed agevolazioni sono, infatti, per loro natura, di stretta interpretazione ed essendo connesse agli specifici presupposti e scopi di ciascun sistema impositivo, non possono transitare da un’imposta all’altra (cfr. Cass. n. 11955 del 2012; Cass. n. 11787 del 2010, in tema di ICI).
Tale principio va applicato alla fattispecie, in cui viene in rilievo un tributo, a carattere reale, che è stato abrogato per essere sostituito da un impianto impositivo, a carattere reddituale, del quale costituisce una componente.
3.3.Resta da aggiungere che il d.P.R. n. 601/1973, nel riordinare la disciplina RAGIONE_SOCIALE agevolazioni, ha disposto espressamente all’art. 42,
l’abrogazione e la cessazione dell’efficacia di tutte le disposizioni concernenti le esenzioni e le agevolazioni, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della citata Legge Delega n. 825 del 1971. Così convenendo, la circostanza che la disciplina dell’Assicurazione contro le malattie della gente di mare di cui alla l. n. 831 del 1939, già inclusa dal d.l. n. 200 del 2008, art. 2 (All. 1, voce 21976), nell’elenco di quelle oggetto di abrogazione espressa, sia stata espunta dal detto elenco con la legge di conversione (L: n. 9 del 2009, art. 2 comma 1) non vale, di certo, a reintrodurre l’invocata disposizione agevolativa, ma, solo a far salve quelle disposizioni dello stesso R.D.L., che, a differenza di quella contemplata nell’art. 24, erano, ancora, vigenti nel 2008.
3.4.Va ancora aggiunto che, a norma del TUIR (d.P.R. 917/1986, art. 48, comma 1, nel testo applicabile), “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali”. A mente dell’art. 6, comma 2, del T.U.I.R. “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi … e le indennità conseguite … a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. Dalla lettura coordinata di tali norme si ricava che vanno considerati redditi da lavoro dipendente, assoggettati ad IRPEF, tutti i proventi e le indennità derivanti da un rapporto di lavoro, anche se conseguiti in sostituzione di redditi, o a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (cfr. Cass. 24988/2015). Tale natura va riconosciuta all’indennità giornaliera, di cui si tratta: essa viene, infatti, corrisposta (RDL n.
1918 del 1937 art. 1 comma 2) dall’ente previdenziale in caso di alterazione dello stato di salute (non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale) che comporti un’inabilità al lavoro, assoluta o parziale, del personale regolarmente iscritto sul ruolo d’equipaggio o comunque imbarcato per servizio della nave (art. 3), quando, a causa di malattie “manifestatesi durante l’arruolamento”, sia impedito, totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro, viene erogata in misura proporzionale (75%) al salario effettivamente goduto dall’assicurato “alla data dell’annotazione di sbarco sul ruolo” (sino alla guarigione clinica e per la durata massima di un anno dalla medesima annotazione, art. 6 cit.). L’Art. unico della l. n. 1486 del 1962 integra la tutela previdenziale in esame, disponendo che i marittimi che, all’atto della cessazione dell’assistenza per malattia, siano dichiarati temporaneamente inidonei hanno diritto, per il periodo di inabilità fino al massimo di un anno, ad un’indennità giornaliera pari al 75 per cento del salario effettivamente goduto dall’assicurato, alla data dell’annotazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso per lavoro straordinario. Il dettato normativo in esame indica, univocamente, che l’oggetto dell’assicurazione obbligatoria è costituito nell’inabilità temporanea al lavoro (cfr. Cass. sez. lav. n. 9037 del 06/07/2000) e che l’obbligo, per l’ente previdenziale, di corrispondere l’indennità (anche quella di cui alla l. 1486/1962), sorge in ipotesi d’impedimento alla prestazione lavorativa, sicché non può esser revocata in dubbio la sua natura di reddito sostituivo della retribuzione, non percepita a causa dell’inabilità temporanea del lavoratore marittimo alla prestazione per cui era già stato ingaggiato o avrebbe potuto esserlo (nei limiti di cui alla cit. legge n. 1486/1962), in quanto tale, da assoggettare ad imposta ai sensi del citato art. 6, comma 2, del T.U.I.R..
4.Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza, che non si è attenuta agli esposti principi, va cassata; non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese giudiziali relative ai due gradi di merito vanno compensate tra le parti, mentre i controricorrenti vanno condannati al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio. Compensa le spese dei due gradi di merito e condanna i contriricorrenti al pagamento di quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro, 2.000,00, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2023