Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30555 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30555 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
Diniego rimb. IRPEF 2016
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25211/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
CORREALE NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM. TRIB. REG. CAMPANIA n. 2811/05/2022, depositata in data 23 marzo 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La contribuente, ex dipendente RAGIONE_SOCIALE, riceveva dal RAGIONE_SOCIALE per il personale del RAGIONE_SOCIALE l’indennità di fine rapporto lorda di € 60.648,00;
presentava, poi, all’RAGIONE_SOCIALE provinciale di Avellino -istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute effettuate (art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), in misura superiore rispetto a quella effettivamente dovuta, sui pagamenti RAGIONE_SOCIALE‘indennità erogata, per un importo complessivo di € 7.409,66 oltre interessi e rivalutazione monetaria. La contribuente, segnatamente, chiedeva il rimborso RAGIONE_SOCIALE‘IRPEF versata in eccedenza sul presupposto che l’indennità conseguita avesse una funzione esclusivamente previdenziale, dovendosi assimilare alle indennità equipollenti di cui all’art. 17 comma 1 -del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con natura di retribuzione differita e applicazione di tassazione separata e non integrale. L’Ufficio, in relazione all’istanza promossa, non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto.
Contro il silenzio-rifiuto, la contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi la C.t.p. di Avellino e l’Ufficio si costituiva con controdeduzioni.
La C.t.p. di Avellino, con sentenza n. 534/02/2020, accoglieva il ricorso e compensava le spese di giudizio sul presupposto che l’indennità corrisposta dal RAGIONE_SOCIALE costituisse una forma di retribuzione differita rientrante nel perimetro normativo di cui agli artt. 17 e 19 del TUIR quale indennità equipollente.
Avverso la sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Campania e la contribuente resisteva con controdeduzioni.
Con sentenza n. 2811/05/2022, depositata in data 23 marzo 2022, la C.t.r. adita rigettava il gravame.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Campania, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 28 settembre 2023.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 17, comma 1, lett. a) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, commi 2 e 2bis , del Tuir (Decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica del 22/12/1986 -n. 917), nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 Cost., con riguardo RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2 del d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 (ovvero del ‘Regolamento amministrazione del RAGIONE_SOCIALE‘, che all’articolo 2 definisce la composizione RAGIONE_SOCIALE entrate del RAGIONE_SOCIALE), in relazione al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato il gravame sul presupposto che l’indennità spettante al dipendente del RAGIONE_SOCIALE avesse funzione previdenziale e fosse assimilabile all’indennità equipollente di cui all’art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, con assoggettamento a tassazione separata.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. e all’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per mancanza RAGIONE_SOCIALEa motivazione ovvero motivazione apparente (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha speso alcuna argomentazione in relazione alla riconduzione RAGIONE_SOCIALE‘indennità per cui è causa nel novero RAGIONE_SOCIALE indennità equipollenti omettendo di affrontare il tema RAGIONE_SOCIALEa individuazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile con conseguente impossibilità di comprendere la ratio decidendi seguita dai giudici di appello.
L’ Ufficio sostanzialmente si duole del metodo di determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile sulla quale applicare la tassazione separata di cui agli artt. 17-19 Tuir (d.P.R. n. 917 del 1986); più in particolare, sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘ assimilabilità RAGIONE_SOCIALE‘indennità aggiuntiva di fine rapporto alle indennità equipollenti, censura la pronuncia di
seconde cure (che ha confermato quanto statuito dalla C.t.p.) nella parte in cui ha assoggettato a tassazione separata non l’intera indennità percepita dalla ricorrente, bensì la somma come rideterminata in applicazione RAGIONE_SOCIALE detrazioni di cui all’art. 19, comma 2-bis, TUIR.
I motivi sono infondati e vanno rigettati.
2.1. Occorre premettere che, secondo un orientamento ad oggi consolidato, l’indennità supplementare corrisposta, all’atto RAGIONE_SOCIALEa cessazione dal servizio, dal RAGIONE_SOCIALE ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all’art. 17, comma 1, T.U.I.R., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte RAGIONE_SOCIALE‘istituto (così Cass. 5 ottobre 2016, n. 19859; nello stesso senso, Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2458). La composizione del fondo fa riferimento (art. 2 d.P.R. n. 1034/1984 cit.) ai proventi RAGIONE_SOCIALEa vendita di beni confiscati; al recupero di crediti statali; alle sanzioni pecuniarie; a percentuali RAGIONE_SOCIALE vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini RAGIONE_SOCIALE‘indennità di buona uscita). Sicché esso può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all’attività d’istituto. L’erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell’ambito RAGIONE_SOCIALE indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 -19 T.U.I.R. (in particolare comma 2 bis T.u.i.r.), con conseguente assoggettamento a tassazione separata (così Cass. 11 novembre 2022, n. 37615).
2.2. Pertanto, la RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALErRAGIONE_SOCIALE ha opportunamente statuito in merito al diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute subite (in eccesso) sull’intero ammontare RAGIONE_SOCIALE‘indennità, anche in considerazione del chiarimento
intervenuto sulla questione, in data 1° settembre 2023, nella risposta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE all’interpello n. 958 -587/2023, nella quale si legge: <> . Nella citata risposta ad interpello, l’amministrazione finanziaria ha anche precisato che il RAGIONE_SOCIALE, in qualità di sostituto di imposta, avendo fino ad oggi osservato, per tale tipologia di indennità, i criteri di tassazione individuati nella Circolare del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Imposte Dirette 5 febbraio 1986 n.2, successivamente confermati nella risposta resa all’interpello n. 954 -383/200, si sarebbe adeguato ai nuovi criteri di tassazione indicati dall’RAGIONE_SOCIALE nella risposta del 27 giugno 2023 per le liquidazioni deliberate nell’anno 2023 , riconoscendo per gli iscritti a cui l’indennità è stata già erogata la possibilità di presentare le istanze di rimborso ai competenti uffici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese dei gradi di merito vanno compensate.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione
a debito del contributo unificato per essere amministrazione
pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla refusione in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese processuali che si liquidano in € 2.300,00 oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 28 settembre 2023.