Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6770 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 6770  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 749/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro  tempore , domiciliata  in  Roma  alla  INDIRIZZO  presso  gli  uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente- contro
COGNOME,  elettivamente  domiciliato  in  Roma  alla  INDIRIZZO  presso  lo  studio  dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO, SEZIONE STACCATA DI PESCARA, n. 462/2019 depositata il 21 maggio 2019
Udita  la  relazione  svolta  nell’adunanza  camerale  del  22  gennaio 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale di Pescara dell’RAGIONE_SOCIALE notificava  a  NOME  COGNOME,  dipendente  del  RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE,  un  avviso  di  accertamento  con  il  quale rettificava il reddito di lavoro dipendente dallo stesso dichiarato per l’anno 2011, disconoscendo la natura di indennità di trasferta della somma  di  4.461,76  euro  corrispostagli  a  tale  titolo  dal  predetto RAGIONE_SOCIALE e operando le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRPEF.
Il contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, la quale, in accoglimento del suo ricorso, annullava l’atto impositivo.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,  che  con  sentenza  n.  462/2019  del  21  maggio  2019, respingeva l’appello erariale.
Osservavano i giudici regionali che l’effettivo svolgimento RAGIONE_SOCIALE trasferte era dimostrato dalla documentazione prodotta dal contribuente e che la doglianza relativa alla dedotta applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 51, comma 6, del TUIR, riguardante i cd. lavoratori , risultava inammissibile, siccome per la prima volta prospettata dall’Amministrazione Finanziaria soltanto nel giudizio di secondo grado e non sorretta da un suo concreto interesse a sollevarla, e in ogni caso andava considerata priva di fondamento, in difetto di prova della sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di operatività della norma.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il COGNOME ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato  ai  sensi dell’art. 360,
comma  1,  n.  3)  c.p.c.,  sono  denunciate  la  violazione  e  la  falsa applicazione dell’art. 51, comma 5, del TUIR e dell’art. 2697 c.c..
1.1  Si  sostiene  che  la  CTR  avrebbe  omesso  di  vagliare  tutti  gli elementi di fatto e di diritto addotti dall’Ufficio, dai quali emergeva che  nel  caso  di  specie  non  era  stata  osservata  la  normativa tributaria in tema di indennità di trasferta.
Il motivo è inammissibile perché, nella prima parte, si risolve in una critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dalla CTR  e  nel  non  consentito  tentativo  di  sollecitarne  un  riesame  ad opera  di  questa  Corte,  mentre  nella  seconda  parte  difetta  di specificità.
2.1 Invero, il collegio regionale ha accertato in fatto che dalla documentazione acquisita al processo (note spese, buste paga, lettere d’incarico) emergeva che il COGNOME, in qualità di dipendente di una società espletante servizi di distribuzione e logistica nel settore dell’editoria in una vasta area geografica dell’Italia centrale, aveva effettuato «trasferte per recarsi a consegnare i prodotti editoriali ai punti vendita o per eseguire un controllo di qualità sulla distribuzione e sulla resa dei prodotti» .
2.2 L’RAGIONE_SOCIALE sostiene, invece, che tale documentazione fosse inidonea all’assolvimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente, in tal modo contestando un apprezzamento di merito insindacabile in questa sede.
2.3 I giudici «a quibus» hanno, inoltre, affermato che la questione relativa all’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 51, comma 6,  del  TUIR  con  riguardo  ai  cd.  lavoratori    doveva considerarsi  inammissibile  per  una  duplice  ragione:  per  la  sua novità e per mancanza di interesse a proporla, atteso che dalla sua applicazione sarebbe derivato un trattamento di maggior favore per il contribuente.
2.4 Nel riproporre in questa sede la cennata questione, la ricorrente non  tiene conto dei suesposti preliminari rilievi di
inammissibilità svolti dalla CTR, avverso i quali non muove alcuna censura.
2.5  Ne  discende  che  il  motivo  risulta, «in  parte  qua» ,  aspecifico, non  confrontandosi  adeguatamente  con  l’impianto  argomentativo della decisione gravata.
 Per  le  ragioni  illustrate,  il  ricorso  non  può,  quindi,  trovare ingresso.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione ex art. 93, comma 1, c.p.c. in favore del procuratore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore pro  tempore ,  a  rifondere  al controricorrente  le  spese  del  presente  giudizio  di  legittimità,  che liquida in complessivi 1.900 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge, distraendole  in  favore  dell’AVV_NOTAIO,  procuratore antistatario.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Sezione