Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6697 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6697 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3302/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
DI NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME COGNOME COGNOME (domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO, SEZIONE STACCATA DI PESCARA, n. 574/2019 depositata il 14 giugno 2019
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 gennaio 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale di Pescara dell’Agenzia delle Entrate notificava a NOME COGNOME dipendente del RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il quale
rettificava il reddito di lavoro dipendente dallo stesso dichiarato per l’anno 2011, disconoscendo la natura di indennità di trasferta della somma di 2.127,40 euro corrispostagli a tale titolo dal predetto Consorzio e operando le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRPEF.
Il contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, la quale, in accoglimento del suo ricorso, annullava l’atto impositivo.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che con sentenza n. 574/2019 del 14 giugno 2019, respingeva l’appello erariale.
Osservavano i giudici regionali che l’effettivo svolgimento delle trasferte era dimostrato dalla documentazione prodotta dal contribuente e che la doglianza relativa alla dedotta applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 51, comma 6, del TUIR, riguardante i cd. lavoratori , risultava inammissibile, siccome per la prima volta prospettata dall’Amministrazione Finanziaria soltanto nel giudizio di secondo grado e non sorretta da un suo concreto interesse a sollevarla, e in ogni caso andava considerata priva di fondamento, in difetto di prova della sussistenza delle condizioni di operatività della norma.
Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il Di Domenico ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C on l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 51, comma 5, del TUIR e dell’art. 2697 c.c..
1.1 Si sostiene che la CTR avrebbe omesso di vagliare tutti gli elementi di fatto e di diritto addotti dall’Ufficio, dai quali emergeva che nel caso di specie non era stata osservata la normativa tributaria in tema di indennità di trasferta.
Il motivo è inammissibile perché, nella prima parte, si risolve in una critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dalla CTR e nel non consentito tentativo di sollecitarne un riesame ad opera di questa Corte, mentre nella seconda parte difetta di specificità.
2.1 Invero, il collegio regionale ha accertato in fatto che dalla documentazione acquisita al processo (note spese, buste paga, lettere d’incarico) emergeva che il Di NOME, in qualità di dipendente di una società espletante servizi di distribuzione e logistica nel settore dell’editoria in una vasta area geografica dell’Italia centrale, aveva effettuato «trasferte per recarsi a consegnare i prodotti editoriali ai punti vendita o per eseguire un controllo di qualità sulla distribuzione e sulla resa dei prodotti» .
2.2 L’Agenzia delle Entrate sostiene, invece, che tale documentazione fosse inidonea all’assolvimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente, in tal modo contestando un apprezzamento di merito insindacabile in questa sede.
2.3 I giudici «a quibus» hanno, inoltre, affermato che la questione relativa all’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 51, comma 6, del TUIR con riguardo ai cd. lavoratori doveva considerarsi inammissibile per una duplice ragione: per la sua novità e per mancanza di interesse a proporla, atteso che dalla sua applicazione sarebbe derivato un trattamento di maggior favore per il contribuente.
2.4 Nel riproporre in questa sede la cennata questione, la ricorrente non tiene conto dei suesposti preliminari rilievi di inammissibilità svolti dalla CTR, avverso i quali non muove alcuna
censura.
2.5 Ne discende che il motivo risulta, «in parte qua» , aspecifico, non confrontandosi adeguatamente con l’impianto argomentativo della decisione gravata.
Per le ragioni illustrate, il ricorso non può, quindi, trovare ingresso.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione ex art. 93, comma 1, c.p.c. in favore del procuratore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 1.250 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge, distraendole in favore dell’avv. NOME COGNOME procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione