Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14053 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14053 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
Indennità trasferta -ritenuta d’acconto art. 51 tuir -prova
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12813/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. ABRUZZO – SEZ. STACCATA DI PESCARA n. 941/2018 depositata il 11/10/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
All’esito di una verifica fiscale , l’Agenzia delle entrate , in data 12 giugno 2014, notificava alla RAGIONE_SOCIALE esercente l’attività di gestione logistica per la distribuzione delle merci, un processo verbale di constatazione, con il quale, in riferimento a più anni di imposta (dal 2010 al 2013), le contestava di aver preso parte ad un sistema volto alla realizzazione di interposizione illecita di manodopera posto in essere da una terza società, la RAGIONE_SOCIALE attraverso anche altre cooperative.
Inoltre, per quanto di rilievo nel presente giudizio, l’Agenzia delle entrate notificava alla contribuente, ex artt. 31 e 41bis d.P.R. n. 600 del 1973, avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2011, le contestava d i aver omesso di effettuare la ritenuta d’acconto sulle somme erogate ai dipendenti a titolo indennità di trasferta, per un totale di euro 42.514,21, e contestualmente irrogava le sanzioni di cui all’ art. 17 d.lgs. n. 471 del 1997 . L’Ufficio riteneva che non vi fosse prova della effettività delle trasferte, né che ricorressero i requisiti di esenzione o parziale esenzione di cui all’art. 51 t.u.i.r.
Avverso detto ultimo atto impositivo la società spiegava ricorso che veniva accolto dalla C.t.p. con sentenza confermata in appello.
La CTR con la sentenza di cui all’epigrafe, premetteva che la contestazione relativa alla pretesa interposizione fittizia di manodopera non costituiva valido argomento da porre a fondamento del recupero a tassazione di ritenute non operate e non versate su emolumenti corrisposti a titolo di trasferta. Di seguito, affermava che la pretesa tributaria relativa alle ritenute d’acconto non era giustificata in quanto la produzione documentale della contribuente, per di più non specificamente contestata e, dunque, utile elemento di giudizio, dimostrava che la società, nel retribuire i propri dipendenti «senz’altro ‘trasfertisti’» attesa l’attività svolta, aveva fatto corretta applicazione dell’art. 51 t.u.i.r. non tassando la
trasferta entro il limiti di euro 46,48 e tassandola per l’importo eccedente.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione e la società resiste a mezzo controricorso.
La contribuente ha depositato memoria, riportandosi a quanto già dedotto, ed avanzando istanza di distrazione delle spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 , commi 1 e 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Censura la sentenza impugnata per aver fondato la decisione su documentazione non esibita nella fase endo-procedimentale, e di conseguenza, inammissibile, stante il disposto di cui all’art. 32 cit.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 secondo comma, 2 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata, per error in procedendo, per aver affermato che non vi era stata specifica contestazione della documentazione prodotta dalla contribuente. Osserva che la contestazione, già contenuta nell’avviso di accertamento, era stata riproposta nelle controdeduzioni di primo grado dove era stato ribadito che non vi era prova delle trasferte.
Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 111 Cost., artt. 1, 2, e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, artt. 132 e 274 cod. proc. civ. e art.118 disp. att. cod. proc. civ.,
Censura la sentenza per vizio della motivazione -mancando le argomentazioni poste a fondamento del decisum -in particolare
Cons. est. NOME COGNOME
laddove la CTR ha ritenuto irrilevante, al fine di dimostrare l’insussistenza delle trasferte , la questione attinente alla interposizione fittizia di manodopera; ha affermato, senza fornire alcun elemento, che la pretesa tributaria non era assistita da alcun riscontro; ha assunto che i documenti prodotti dalla contribuente erano utili alla definizione del giudizio senza qualificarli o indicarne la valenza probatoria.
In via preliminare deve rilevarsi che alcun rilievo ha nel presente giudizio il passaggio in giudicato della sentenza (n. 942 del 2018 CTR Abruzzo) -che ha annullato l’avviso di accertamento, relativo, per il medesimo anno di imposta 2011, alla contestata interposizione di manodopera e con il quale l’ufficio aveva recuperato a tassazione l’Iva relativa ad operazion i oggettivamente inesistenti -in ragione della sentenza resa tra le stesse parti da questa Corte nel giudizio n. 2478/2020, chiamato e deciso alla medesima udienza, che ha rigettato del ricorso spiegato dall’ufficio.
In disparte il rilievo che i due giudizi hanno ad oggetto avvisi di accertamento diversi, va rilevato che i medesimi non si pongono nemmeno in rapporto di pregiudizialità l’uno rispetto all’altro in quanto l’esclusione della fattispecie di interposizione fittizia di manodopera è del tutto compatibile con l’accertamento relativo alle mancate ritenute sulle indennità corrisposte ai dipendenti in ragione della mancanza di prova delle trasferte, con conseguente violazione dell’art. 51 t.u.i.r.
Il terzo motivo, di natura preliminare, in quanto prospetta error in procedendo tale da determinare la nullità dell’intera sentenza, è fondato, restando assorbiti il primo ed il secondo motivo.
5.1 . L’Agenzia delle entrate, non avendo trovato riscontro in ordine all’esecuzione di trasferte da parte dei dipendenti della contribuente, contestava le mancate ritenute che la medesima avrebbe dovuto effettuare sull’intero compenso corrisposto.
5.2. La CTR, nel ritenere priva di riscontri la pretesa tributaria, ha affermato, sulla scorta della documentazione prodotta dal contribuente, e dopo aver osservato che la medesima non era stata oggetto di specifica contestazione, che i dipendenti erano «senz’altro trasfertisti» stante l’attività svolta dalla cooperativa di «distribuzione di prodotti editoriali sui territori transregionali» e che, pertanto, correttamente non era stata eseguita la ritenuta sugli importi corrisposti nei limiti di cui all’art . 51 t.u.i.r. di euro 46,48, tassandola, invece, nell’importo eccedente tale limite.
5.3. Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincime nto, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159, Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232).
5.4. La CTR nel ritenere che i dipendenti della cooperativa fossero « senz’altro trasfertisti » in ragione dell’attività svolta dalla società, ha reso motivazione tautologica. Va rammentato, sul punto che i commi da 5 a 8 dell’art. 51 t.u.i.r. stabiliscono, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione dettato dal precedente primo comma, una parziale non concorrenza alla formazione del reddito per alcune indennità erogate a dipendenti che svolgono, occasionalmente o abitualmente, attività lavorativa in luoghi diversi rispetto a quello individuato nel contratto di lavoro (cfr. Cass. 22/07/2024, n. 20149). Quel che rileva, pertanto, non è la generica qualificazione del lavoratore come trasfertista, e per di più in ragione del mero oggetto sociale, ma la prova s pecifica dell’indennità erogata rispetto alle trasferte eseguite.
La CTR, poi, ha ritenuto che la pretesa dell’Ufficio non fosse assistita da nessun riscontro e che, al contrario, la produzione documentale della contribuente non fosse stata contestata.
Tuttavia, al fine d assolvere all’onere di motivazione, avrebbe quanto meno dovuto indicare quale fosse, specificamente, la documentazione ritenuta rilevante previa verifica d’ufficio della sua utilizzabilità. Va rammentato, infatti, che l’inottemperanza del contribuente a seguito dell’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l’inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale dei documenti espressamente richiesti dall’Ufficio, salvo che il contribuente, all’atto di produrre la documentazione unitamente al ricorso, non dichiari di non avere potuto adempiere alla richiesta; detta inutilizzabilità opera anche in assenza di eccezione dell’Amministrazione resistente, trattandosi di preclusione processuale rilevabile d’ufficio(Cass. 11/02/2021, n. 3442).
Per altro, va rilevato che nel processo tributario, nell’ipotesi di ricorso contro l’avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l’atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l’oggetto del giudizio, (Cass. 23/07/2019, n. 19806). Pertanto, qua lora l’Amministrazione finanziaria difenda l’atto impositivo avverso le critiche proposte dal contribuente, che domanda di rigettare, per ciò solo devono ritenersi contestate le tesi difensive proposte dalla controparte (Cass. 03/09/2024, n. 23599).
In conclusione, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia t ributaria di secondo grado dell’Abruzzo , sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, che si
Cons. est. NOME COGNOME
pronuncerà fornendo congrua motivazione, previa valutazione dell’ammissibilità della documentazione prodotta, e che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell ‘Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 01/04/2025.