Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33025 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33025 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31522/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’EMILIA ROMAGNA -BOLOGNA n. 1531/2018 depositata il 15/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE era attinto da avviso di accertamento n. THL0311020542009 mediante il quale l’Ufficio di Parma dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito di verifica della GdF, esitata in pvc, che teneva conto RAGIONE_SOCIALE difese esperite in contraddittorio dal contribuente, oltre ad altri rilievi, ne formulava uno riguardante, secondo quanto riferisce il ricorso per cassazione, l’indebita deduzione dal reddito d’impresa del costo di euro 94.758,63, corrispondente all’IVA esposta in autofatture relative a cessioni gratuite in favore di alcune organizzazioni produttrici socie e non richiesta in rivalsa; in particolare, secondo quanto riferisce la sentenza impugnata nello svolgimento del processo, ‘altro rilievo mosso dall’amministrazione finanziaria al CIO è quello relativo alla detrazione dell’IVA relativa alla cessione gratuita ai consorziati RAGIONE_SOCIALE piantine da sementi per un ammontare di euro 94.758,63′.
Con sentenza n. 344/2014, la locale CTP, in accoglimento del ricorso del contribuente, annullava integralmente l’avviso. Quanto, in particolare, al rilievo che ne occupa, ritenuta la gratuità RAGIONE_SOCIALE cessioni, riteneva, come da ricorso, ‘deducibile fiscalmente l’IVA’.
L’Ufficio proponeva appello, tra l’altro denunciando, come da sentenza impugnata, ‘la indeducibilità dell’IVA sugli acquisti fatti di prodotti successivamente ceduti gratuitamente a RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
La CTR dell’Emilia -Romagna, con la sentenza in epigrafe, accoglieva parzialmente il ricorso, compensando le spese, così, per quel che rileva, motivando:
[…] [I]l CIO ha sostenuto effettivamente i costi per l’acquisto di sementi successivamente cedute a titolo gratuito ai propri consorziati. Ne deriva che l’IVA versata all’acquisto è stata correttamente detratta.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione con un motivo. Il contribuente resta intimato.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99 TUIR e dell’art. 18, comma 3, del DPR 633/72, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’. Ad avviso della ricorrente RAGIONE_SOCIALE, ‘il giudice dell’appello non ha compreso l’effettiva portata della contestazione, concernente l’indeducibilità dal reddito imponibile dell’IVA non richiesta in rivalsa al cessionario; viceversa, la CTR di Bologna in sentenza si pronuncia affermando che “l’IVA versata sull’acquisto è stata correttamente detratta”, ovvero, su una circostanza che esula dalla reale contestazione mossa a carico del CIO, concernente unicamente la possibilità di considerare l’IVA non richiesta in rivalsa come un costo fiscalmente deducibile’.
Il motivo è fondato nei termini di cui alla motivazione a seguire.
2.1. Preliminarmente deve ritenersi che il riferimento della CTR, nello svolgimento del processo, all’indebita ‘detrazione dell’IVA relativa alla cessione gratuita ai consorziati RAGIONE_SOCIALE piantine da sementi per un ammontare di euro 94.758,63′ e, nelle motivazioni in diritto, alla corretta ‘detrazione’ dell’IVA (‘[…] l’IVA versata all’acquisto è stata correttamente detratta’) sia frutto di una confusione terminologica tra ‘detrazione’ e ‘deduzione’: la circostanza che, come sostenuto dall’RAGIONE_SOCIALE in tutto il ricorso, si verta, e si sia vertito segnatamente in appello, di ‘deduzione’ dell’IVA, quale componente negativo di reddito, trova infatti conferma nella constatazione che la stessa CTR, riassumendo i motivi d’appello, correla il secondo motivo alla protestata,
dall’RAGIONE_SOCIALE, ‘indeducibilità dell’IVA sugli acquisti fatti di prodotti successivamente ceduti gratuitamente […]’.
2.2. Fermo quanto innanzi, passandosi al merito cassatorio del motivo, viene in conto, anzitutto, l’art. 18 DPR n. 633 del 1972, il quale statuisce che ‘la rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai nn. 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 2’.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633 del 1972, ‘costituiscono […] cessioni di beni […] 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36bis’.
Dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE due previsioni di legge si evince che per le ‘cessioni gratuite di beni’ la rivalsa è facoltativa, in quanto, espressamente, ‘non obbligatoria’.
A fronte di ciò, rileva ulteriormente l’art. 99, comma 1, primo periodo, tuir, a termini del quale ‘le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione’, come del resto già rimarcato, quanto all’IVA, dalla giurisprudenza di legittimità: valga richiamare da ultimo Cass. n. 6394 del 2021, par. 5.2., p. 7, secondo cui ‘[…] per l’Iva è normativamente prevista la rivalsa, il cui mancato esercizio, con riguardo a fattispecie di recupero dell’imposta su accertamento, non è […] precluso ex art. 60, u.co., d.P.R. n. 633 del 1972 (ove ne sussistano i presupposti in fatto e diritto), da cui l’indeducibilità dell’imposta ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
2.3. Pertanto, in tema di IVA, a misura che per essa è prevista (pur solo) la (mera) possibilità della rivalsa (‘sub specie’ cioè di una rivalsa finanche facoltativa ), scatta la
preclusione dell’ indeducibilità ex art. 99, comma 1, primo periodo, tuir.
Ora, il giudice d’appello, accertata in fatto l’avvenuta cessione gratuita della merce, acquistata con aggravio dell’IVA, ha errato nel ritenere che ‘ l’IVA versata all’acquisto [fosse] stata correttamente detratta [‘recte’, dedotta]’ sulla base dell’effettivo sostenimento del relativo costo (‘[I] l CIO ha sostenuto effettivamente i costi per l’acquisto’): così opinando, infatti, esso ha ammesso in deduzione l’imposta, per la quale è comunque prevista la rivalsa , sia pure , in relazione alla gratuità della cessione, facoltativa .
Un tanto impone, in accoglimento del motivo di ricorso, la cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata.
Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Suprema Corte è abilitata a decidere la causa nel merito, con rigetto – per quel che riguarda il rilievo che ne occupa, dell’indeducibilità dell’IVA euro 94.758,63 sugli acquisti di prodotti oggetto di successiva cessione gratuita dell’originario ricorso del contribuente.
In punto di spese, valutato l’esito complessivo della lite, ritiene il Collegio che debba disporsi la compensazione di quelle dei gradi di merito.
Il contribuente deve invece essere condannato a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE quelle del grado, liquidate, secondo tariffa, come da dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo, negli stessi limiti, la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso con riferimento al rilievo dell’indeducibilità dell’IVA per l’ammontare di euro 94.758,63.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna RAGIONE_SOCIALE A RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del grado, liquidate in euro 4.300,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso a Roma, lì 8 ottobre 2024.