Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16364 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16364 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7202 -201 6 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in liquidazione, in persona del liquidatore, pro tempore ;
– intimata –
Oggetto: Tributi -operazioni inesistenti -costi -indeducibilità -eccezione sollevata in appello -ammissibilità
avverso la sentenza n. 1386/26/2015 della Commissione tributaria regionale del VENETO, depositata in data 14/09/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di tre avvisi di accertamento per IVA, IRES ed IRAP relativi agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, e ritenute alla fonte per gli anni d’imposta 2007 e 2008, che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE , esercente l’attività di concia di pelli e di commercializzazione di pelli conciate, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze di un processo verbale di constatazione della G.d.F. del 25/02/2010, contestando alla predetta società l’indebi ta deduzione di costi e la detrazione dell’IVA relative ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti nonché acquisti in sospensione d’imposta in misura eccedente il plafond mensile, con la sentenza impugnata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Veneto dichiarava inammissibile l’appello principale dell ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e rigettava quello incidentale della società contribuente.
Sosteneva la CTR, per quanto ancora qui di interesse, che, con riguardo alla deducibilità dei costi, l’RAGIONE_SOCIALE aveva introdotto in appello un tema di indagine, ovvero la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 109 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), nuovo rispetto all’indeducibilità dei costi per essere riferiti ad operazioni soggettivamente inesistenti, contestata negli atti impositivi impugnati e dedotta nelle controdeduzioni di primo grado.
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’ intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 109, commi 4, lett. b), e 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993 e 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto eccezione nuova, come tale inammissibile, la deduzione fatta dall’Ufficio in appello circa la necessità che il contribuente coinvolto in operazioni soggettivamente inesistenti fornisse, sulla base di elementi certi e precisi, la prova della certezza e dell’entità dei costi sostenuti. Sostiene, inoltre, la ricorrente che la necessità di introdurre la questione in appello era sorta a seguito della promulgazione, intervenuta nelle more del deposito della sentenza di primo grado (pronunciata in data 19 gennaio 2012 e depositata il successivo 17 settembre 2012), del d.l. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, che con l’art. 8 aveva modificato, con effetto dal 2 marzo 2012, il comma 4bis dell’art. 14 della legge n. 537 del 1993, prevedendo, con effetto retroattivo, l ‘in deducibilità dei soli costi e spese «direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale» e non più, quindi, a quelli «riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato».
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR ritenuto inammissibile per genericità l’appello dell’Ufficio relativamente ai costi connessi alle operazioni oggettivamente inesistenti.
Il primo motivo è fondato e va accolto.
In tema di imposte sui redditi, anteriormente alla modifica apportata al comma 4bis dell’art. 14 della legge 24 dicembre 1993,
537, dall’art. 8, comma primo, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, l’IVA assolta dal cessionario nelle operazioni commerciali soggettivamente inesistenti era indetraibile anche se le predette operazioni fossero state effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell’intera documentazione contabile, fossero perfettamente regolari (Cass. n. 867 del 2010). Per effetto della modifica del citato comma 4-bis, devono, invece, ritenersi deducibili per l’acquirente dei beni i costi RAGIONE_SOCIALE operazioni soggettivamente inesistenti, per il solo fatto che essi sono sostenuti nel quadro di una cosiddetta “frode carosello”, anche per l’ipotesi che l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento RAGIONE_SOCIALE operazioni, salvo che si tratti di costi che a norma del Testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità» (Cass. n. 10167 del 2012; conf., ex multis , Cass. n. 24426 del 2013; Cass. n. 26461 del 2014; Cass. n. 25429 del 2016; Cass. n. 17788 del 2018; Cass. n. 32587 del 2019; Cass. n. 4645 del 2020; Cass. n.8480 del 2022).
4.1. E’ , invece, esclusa la deducibilità dei costi RAGIONE_SOCIALE operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. n. 25249 del 2016; Cass. n. 33915 del 2019; Cass. n. 8480 del 2022).
4.2. Da quanto detto discende, pertanto, che i costi e le spese relative ad operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili solo se, a norma del TUIR, siano concretamente rispettosi dei principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità , posto che «la novella del 2012 non supera affatto – anzi rafforza – il tema pregiudiziale dell’inerenza del costo che il contribuente intende dedurre ove questo tragga origine da un’operazione soggettivamente inesistente (così in Cass. n. 26461 del 2014).
4.3. Va, altresì, precisato che la prova della sussistenza dei requisiti di detraibilità incombe, in caso di contestazioni dell’amministrazione finanziaria, sul contribuente, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività di impresa e non ai ricavi in sé (arg. da Cass. n. 24880 del 2022).
5. Orbene, con riferimento al caso di specie deve osservarsi che l’RAGIONE_SOCIALE già con gli avvisi di accertamento aveva contestato la deducibilità dei costi, per come risulta dalla narrazione in fatto della sentenza impugnata (pag. 1), avendo proceduto al loro recupero a tassazione. E la società contribuente aveva proposto specifico motivo di ricorso sulla questione della deducibilità dei costi, richiamando l’art. 14, comma 4 -bis, della legge n. 537 del 1993 (sentenza, pag. 2), che la CTP aveva accolto . Si legge nella parte ‘in fatto’ della sentenza impugnata (a pag. 5), che « per quanto riguardava, poi, l’eccepita inapplicabilità all’Irap del principio di indeducibilità dei costi da reato sancito in materia di imposte sui redditi dall’art. 14 c. 4 -bis legge n. 573/93, la CTP, dopo aver sottolineato che si trattava del prezzo pagato dalla ricorrente per le forniture in questione e che le spese inerenti i ricavi, seppur non risultavano imputate al conto economico, concorrevano a formare il reddito se condo l’art. 109 DPR 917/86, considerando le stesse ‘ammesse in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi’ riteneva inapplicabile la norma sopracitata in quanto si trattava del prezzo pagato per la fornitura della merce e non del compenso erogato per realizzare un illecito sul piano fiscale. Infatti ai fini della determinazione del reddito d’impresa potevano essere dedotti anche i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti purché il contribuente ne dimostrasse l’effettiva
sussistenza, l’ammontare e l’inerenza e, nella fattispecie, lo stesso Ufficio ne aveva dato prova riconoscendo i costi come effettivi ».
5.1. Da ciò discende la prima ovvia conseguenza, ovvero che la questione della prova della certezza e dell’entità dei costi che la società contribuente voleva dedursi e, quindi, della sussistenza dei requisiti di deducibilità previsti dall’art. 109 TUIR, era già compresa nel thema decidendum sicché nessuna domanda nuova era stata proposta in appello dall’RAGIONE_SOCIALE che, invece, aveva investito i giudici di appello della rivalutazione degli elementi di causa, diversa da quella operata dal giudice di primo grado.
5.2. La seconda conseguenza è che, a fronte della ripresa a tassazione dei costi, effettuata dall’amministrazione finanziaria con gli avvisi di accertamento, era comunque onere della parte contribuente, che ne sosteneva la deducibilità, provare in giudizio la sussistenza di tutti i necessari presupposti; non solo, quindi, che quei costi non erano stati utilizzati direttamente “al fine di commettere il reato”, bensì per essere commercializzati, ma anche che gli stessi fossero effettivi, correttamente imputati al conto economico dell’esercizio di competenza ed inerenti, ovvero che sussistessero i requisiti di detraibilità di cui all’art. 109 TUIR, che la CTR avrebbe dovuto attentamente verificare.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente che provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti di detraibilità dei costi dedotti dalla parte contribuente a mente dell ‘art. 109 TUIR, attenendosi ai principi giurisprudenziali sopra enunciati, tra cui quello di cui al precedente par. 4.1., rimanendo assorbito il secondo motivo di ricorso dedotto in via subordinata.
6.1. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2024